Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28204 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. II, 10/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 25033/’18) proposto da:

R.R., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe

Castelluzzo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Flavio Termentini, in Roma, v. G. Vico, 22;

– ricorrente –

contro

N.L., (C.F.: (OMISSIS)), P.C., (C.F.:

(OMISSIS)), e P.M.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati

e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Francesco D’Ambrosio, ed elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avv. Bruno Tempesta, in (OMISSIS);

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 591/2018,

depositata il 31 maggio 2018 (notificata il 5 giugno 2018);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.Ssa De Renzis Luisa, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avv.ti Giuseppe Castelluzzo, per il ricorrente, e

C.S. (per delega) nell’interesse dei controricorrenti.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. I sigg. N.L., P.C., P.L.A. e P.T. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, il sig. R.R., chiedendo che venisse dichiarata la simulazione dell’atto di compravendita per notar V. del 9 novembre 2000 con il quale Pi.Er., P.C., P.L. e P.L.A., secondo i loro rispettivi titoli di proprietà, avevano venduto al predetto R.R. tre immobili (per come identificati nel rogito), nonchè dichiarata la nullità del patto commissorio dissimulato tra le stesse parti e, infine, dichiarata l’inefficacia (ovvero l’invalidità o la nullità) del contratto preliminare del 25 maggio 2005 con cui il R.R. aveva promesso in vendita ad essi attori gli immobili oggetto dello stesso atto pubblico redatto per notar V..

Nella costituzione del convenuto (che instava per il rigetto della pretesa attorea), l’adito Tribunale di Lecce, con sentenza n. 9/2015, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullità dell’atto di vendita per notar V. del 9 novembre 2000 (rep. 9207, racc. 4527), con la conseguente nullità del preliminare del 25 maggio 2005, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla relativa annotazione, con la correlata condanna del convenuto al pagamento delle spese giudiziali.

2. Interposto appello da parte del R. e nella costituzione di tutti gli appellati (e delle eredi di Pi.Er. e P.T., nelle more deceduti), la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 591/2018, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata con riferimento all’art. 342 c.p.c., rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando il R. alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte salentina osservava la correttezza della gravata sentenza che era pervenuta al predetto esito sulla base della ricostruzione dei rapporti intercosi tra le parti con riguardo all’intervenuta vendita degli immobili con atto per notar V. del 9 novembre 2000 e che, alla stregua di univoci e plurimi indizi, aveva ritenuto provata la simulazione del patto commissorio, e ciò anche in virtù di ulteriori elementi che erano specificamente emersi.

Inoltre, con la stessa sentenza, la Corte di secondo grado ravvisava l’inammissibilità dell’ulteriore motivo avanzato dal R., con cui, subordinatamente alla reiezione della doglianza principale, aveva inteso impugnare la statuizione del rigetto della domanda riconvenzionale da lui spiegata per la restituzione della somma oggetto del prestito, e ciò sul presupposto che tale censura afferiva ad una domanda nuova, da considerarsi, perciò, vietata in appello.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il R.R., resistito con un congiunto controricorso dai soli intimati N.L., P.C. e P.M.A..

Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dinanzi alla VI sezione civile, ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sua rimessione alla pubblica udienza della Sezione ordinaria e, con ordinanza n. 20798/2019, provvedeva in conformità.

Il difensore dei controricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il proposto motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c..

In particolare, con la formulata censura, il R.R. ha inteso contestare l’impugnata sentenza nella parte in cui, con essa, malgrado all’atto della costituzione in primo grado avesse proposto – in via subordinata – una seconda domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna degli attori alla restituzione in suo favore della somma di Euro 110.000,00 da loro ricevuta in virtù dell’atto pubblico di acquisto, domanda reiterata con l’atto di appello (condizionatamente alla conferma della decisione di primo grado sulla dichiarazione di nullità dell’atto di vendita per notar V. del 9 novembre 2000), la Corte di appello di Lecce aveva rilevato l’inammissibilità del relativo motivo di gravame sul presupposto che trattavasi di domanda nuova (come tale da ritenersi vietata in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.), avendo l’appellante avanzato in primo grado una domanda riconvenzionale affatto diversa, ovvero relativa alla dichiarazione di risoluzione del preliminare di vendita sottoscritto il 25 maggio 2005, in merito alla quale, siccome rigettata con la decisione di prime cure, l’appellante non aveva mosso alcun motivo di doglianza.

2. Osserva il collegio che occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione pregiudiziale – formulata dai controricorrenti – di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), sul presupposto dell’omessa indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Essa è priva di fondamento giuridico e va rigettata poichè il ricorrente ha sufficientemente assolto all’onere processuale della necessaria illustrazione dei fatti di causa (che, invero, deve essere quantomeno sommaria), avendo adeguatamente riportato i termini dello svolgimento del giudizio, richiamando il contenuto della originaria domanda, della difesa del convenuto, dell’esito del giudizio di primo grado nonchè incentrando il riferimento del secondo grado al profilo strettamente correlato al motivo di ricorso per cassazione.

3. Passando, quindi, all’esame dell’unico motivo formulato, il collegio rileva che esso è fondato e, perciò, merita accoglimento.

La Corte salentina è, infatti, incorsa, con l’impugnata sentenza, della prospettata violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., oltre che nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poichè, effettivamente, per come risulta specificamente dal ricorso (e dagli atti del giudizio, esaminabili anche in questa sede versandosi nel caso della deduzione di un vizio processuale), il R. aveva proposto già in primo grado come (seconda, subordinata) domanda riconvenzionale quella diretta ad ottenere la condanna degli attori alla restituzione in suo favore della somma di Euro 110.000,00 da loro ricevuta in virtù dell’atto pubblico di acquisto, reiterando la stessa domanda con l’atto di appello (condizionatamente alla conferma della decisione di primo grado sulla dichiarazione di nullità dell’atto di vendita per notar V. del 9 novembre 2000, come poi avvenuto con la pronuncia di appello), e, ciò nonostante, la Corte di appello l’ha considerata come nuova e, quindi, non ammissibile nel giudizio di secondo grado.

Trattasi, all’evidenza, di una domanda non nuova – siccome idoneamente riproposta in appello, che, perciò, la Corte di secondo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito (avendo confermato la decisione di prime cure sulla dichiarata nullità dell’atto pubblico di compravendita) e non dichiarare inammissibile.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione (per esaminare la domanda ritenuta illegittimamente inammissibile con la sentenza qui impugnata), la quale provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA