Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28203 del 31/10/2019
Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13690/2015 proposto da:
Cofidi Impresa Cooperativa a.r.l. in Liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di
Pietralata n. 320-d, presso lo studio dell’avvocato Mazza Ricci
Gigliola, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
D’Adamo Matteo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Credito Emiliano S.p.a., succeduto alla Banca Popolare Dauna, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio
dell’avvocato Salvatori Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato
Colangelo Michele, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’Appello di Bari con sentenza 416/2015 del 19.3.2015 ha respinto l’appello della Cofidi Impresa cooperativa s.c.a r.l. avverso l’analoga decisione di rigetto in primo grado della pretesa fatta valere dalla medesima in danno del Credito Emiliano s.p.a., che in forza del rapporto di convenzionamento in essere con l’istante – in guisa del quale Cofidi si impegnava a garantire sino alla concorrenza del 50% delle somme erogate i debiti contratti dai propri associati nei confronti della banca – aveva proceduto ad accollare alla garante, in relazione alla posizione debitoria di un associato, la quota di debito di sua pertinenza senza avviare alcuna ulteriore iniziativa nei confronti del debitore e omettendo di consegnare a Cofidi le cambiali dal medesimo rilasciate.
1.2. Confermando il deliberato di prime cure, la Corte d’Appello ha previamente ribadito l’insussistenza delle ragioni giustificatrice dell’istanza attorea intesa ad estendere il contraddittorio al debitore garantito, non rivestendo costui la Qualità di litisconsorte necessario e potendo la Cofidi convenirlo nello stesso giudizio unitamente alla banca; e, nel merito, ha escluso che la banca fosse tenuta a procedere alla consegna delle cambiali in suo possesso, non essendo obbligata a tanto e non potendo ritrarre la Cofidi dalla loro messa a disposizione alcuna utilità, non essendo essa parte del rapporto cambiario.
1.3. Per la cassazione di detta sentenza la Cofidi insta ora questa Corte con due mezzi, illustrati pure con memoria, ai quali resiste la banca con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso giusta il quale Cofidi si duole propriamente, come emerge dalla sua illustrazione, della mancata autorizzazione a chiamare in causa il debitore da essa garantito – è manifestamente infondato, posto che, come consolidatamente si legge nella giurisprudenza di questa Corte, “fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (Cass., Sez. IV, 4/12/2014, n. 25676).
3. Il secondo motivo – giusta il quale si censura l’impugnato deliberato nella parte in cui questo ha reputato che la banca non fosse obbligata alla riconsegna dei titoli, quantunque nel retro dei medesimi figurasse l’impegno del debitore di pagare direttamente esso garante – è affetto da altrettanta manifesta inammissibilità evidenziabile, ictu oculi, sotto il profilo della novità della questione che vi viene introdotta, dato che nè dalla illustrazione del motivo nè tantomeno dalla narrativa processuale della sentenza impugnata consta che la restituzione dei titoli, come ora deduce il motivo, fosse stata richiesta ai fini di far valere i diritti del garante nei confronti del debitore.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Le spese si uniformano al principio della soccombenza secondo il principio codificato nell’art. 385 c.p.c., comma 1, e si liquidano a carico della ricorrente come da susseguente dispositivo.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019