Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28203 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28203
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro
Farnese n. 7 presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e
Alessandro Cogliati Dezza, dai quali è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 28/2008/28 depositata il 5/3/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. SEPE Ennio Attilio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 286/11/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione al fondo integrativo FondoEnel. La CTR riteneva che la somma ricevuta dal contribuente dovesse ” essere considerata tra gli emolumenti assoggettati a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17″.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell’art. 42, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (TUIR) (nella stesura vigente ratione temporis) nonchè del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 117 e 33) il ricorrente assume che sull’intero importo liquidato andrebbe applicata la ritenuta del 12,5% anzichè la tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 come affermato dalla CTR. La censura è fondata per quanto di ragione alla luce della decisione delle SS.UU. 22/6/2011 n. 13642, secondo cui: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento – tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. TUIR. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011