Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28203 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28203 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 17/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 179-2010 proposto da:
PETRUCCI

PIERO

PTRPRI58B15L117V,

COPEBE

SRL

00768100570, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI
LIVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALUSEST
ROLANDO;
– ricorrenti –

2013

contro

2408

DI

VITTO

IMELDA

DVTMLD54H68H434S,

elettivamente

domiciliato„ in ROMA, VIA TOMBA DI NERONE 11, presso lo
es

studio dell’avvocato FRANCO RUCCI, rappresentato- e

.1

1,,,,,,(Lie•-°-

difeso,dall’avvocato VANNICELLI RENATO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4529/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito

l’Avvocato

CONTESSA Antonio,

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato SALUSEST Rolando,
difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato VANNICELLI Renato, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del I ° e II ° motivo del ricorso,
assorbito il III ° motivo.

udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5-5-1997 Di Vitto Imelda
conveniva in giudizio la COPEBE s.r.1 , in persona del legale
rappresentante Petrucci Piero, e lo stesso Petrucci Piero in proprio,

preliminare di permuta stipulato dalle parti con scrittura privata del
29-5-1993, con il quale l’attrice si era obbligata a cedere una
porzione di terreno di sua proprietà, e i convenuti si erano obbligati
a trasferire all’attrice, a titolo di corrispettivo, una porzione di
fabbricato da costruire. L’attrice chiedeva altresì la risoluzione del
successivo contratto per notaio Valentini del 2-8-1993, con il quale
la Di Vitto, onorando il suo impegno, aveva venduto alla COPEBE il
terreno descritto nel preliminare, per il prezzo dichiarato di lire
50 000.000. La Di Vitto chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti
alla restituzione del terreno trasferito con l’atto del 2-8-1993 ovvero,
in difetto, al risarcimento dei danni o ancora, in subordine,
all’indennizzo per indebito arricchimento, oltre al risarcimento dei
danni causati dall’inadempimento del contratto preliminare.
Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della
domanda, sostenendo che era stata la Di Vitto a rendersi
inadempiente, non avendo provveduto al pagamento della seconda
tranche dei lavori aggiuntivi dalla stessa commissionari ed eseguiti
è

dalla COPEBE Essi concludevano, pertanto, per il rigetto della

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per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto

domanda, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del
contratto preliminare per inadempimento dell’attrice e la condanna
della medesima al risarcimento dei danni.
Con sentenza in data 25-11-2001 il Tribunale di Rieti

compravendita stipulato dalle parti il 2-8-1993, rigettando la
riconvenzionale dei convenuti.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
la Di Vitto, lamentando l’omessa pronuncia sulle altre domande da
essa proposte, e appello incidentale i convenuti, dolendosi del
mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con sentenza in data 6-11-2008 la Corte di Appello di Roma,
in accoglimento dell’appello principale, dichiarava risolto per
inadempimento dei convenuti il contratto preliminare di permuta;
condannava gli appellati al risarcimento dei danni subiti dalla Di
Vitto, quantificati in euro 220.300,00, oltre interessi legali.
La Corte territoriale dava atto che, mentre l’attrice aveva
eseguito quanto promesso con il preliminare di permuta, cedendo il
terreno, i convenuti si erano resi inadempienti all’obbligazione
assunta con il predetto contratto, non avendo trasferito alla Di Vitto
la proprietà della porzione immobiliare edificata sul terreno,
nonostante il pagamento ulteriore di lire 31.000.000 da parte
dell’attrice per opere aggiuntive, pagamento nemmeno contemplato

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accoglieva la domanda dell’attrice di risoluzione del contratto di

nel preliminare. Avendo la società convenuta alienato a terzi
l’immobile edificato, il danno subito dall’attrice per
l’inadempimento veniva quantificato nel valore dell’immobile
costruito dalla COPEBE, stimato nell’indicato importo di curo

dalla Di Vitto.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la
COPEBE s.r.1 e Petrucci Piero, sulla base di tre motivi.
Di Vitto Imelda ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa e
insufficiente motivazione in ordine al rigetto dell’appello
incidentale, diretto all’accertamento sia dell’inadempienza della Di
Vitto riguardo al pagamento delle seconde opere aggiuntive dalla
stessa commissionate, sia della estraneità alla vertenza di Petrucci
Piero, intervenuto nel preliminare nell’esclusiva veste di
amministratore unico e legale rappresentante della COPEBE s.r.l.
Sostengono, in particolare, che la Corte di Appello non ha tenuto
conto delle risultanze dell’interrogatorio formale reso dalla Di Vitto
all’udienza del 22-2-1999 e delle deposizioni dei testi escussi, da cui
è emersa l’avvenuta realizzazione di ulteriori opere aggiuntive

220.300,00, già detratta la somma di lire 31.000.000 corrisposta

(rispetto a quelle retribuite con la somma di lire 31.000.000)
commissionate dall’attrice e dalla stessa non pagate.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello, con apprezzamento in fatto non

Vitto aveva eseguito quanto promesso con il contratto preliminare di
permuta del 29-5-1993, cedendo il terreno, gli appellati si erano resi
inadempienti all’obbligazione da essi assunta, non avendo trasferito
all’attrice la proprietà della porzione immobiliare edificata su tale
terreno, nonostante il pagamento, da parte della Di Vitto,
dell’ulteriore somma di lire 31.000.000 per opere aggiuntive;
pagamento nemmeno contemplato nel suddetto preliminare
La decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione
immune da vizi logici, che vale a dar conto, sia pure in maniera
succinta, dell’inadempimento, da parte dei convenuti,
dell’obbligazione assunta con il contratto preliminare di permuta, di
trasferire alla Di Vitto una porzione immobiliare dell’erigendo
fabbricato, a fronte del puntuale rispetto, da parte della Di Vitto,
dell’unica obbligazione prevista a suo carico dal medesimo contratto,
avente ad oggetto la cessione del terreno
Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dai ricorrenti,
dovendosi rammentare che l’onere di adeguatezza della motivazione
non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le

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sindacabile in sede di legittimità, ha accertato che, mentre la Di

allegazioni delle parti, ne’ che egli debba prendere in esame, al fine
di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste
svolte. È infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in
maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a

disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non
espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione
adottata e con l’iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 2011-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n.
10569).
Va altresì ricordato che il vizio di motivazione per omesso
esame di una prova decisiva può essere denunciato per cassazione
solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto
decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non esaminata
offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un
giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre
risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del
giudice di merito, di modo che la

“rafia cleciclencli”

venga a trovarsi

priva di fondamento (tra le tante v. Cass. 13-2-2006 n. 3075; Cass.
17-5-2007 n. 11457; Cass. 23-2-2009 n. 4369).
Nel caso in esame, le risultanze istruttorie di cui i ricorrenti
lamentano il mancato esame sono prive del carattere di decisività,
potendosi da esse desumere la prova solo dell’avvenuta esecuzione,

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fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito

da parte della COPEBI, su incarico della Di Vitto, di opere ulteriori
rispetto a quelle retribuite con il versamento della somma di lire
31.000.000. Una simile prova, peraltro, potrebbe valere a fondare
solo un diritto di credito della società convenuta in relazione ai

alcuna incidenza sulle obbligazioni assunte dalla Di Vitto con il
preliminare di permuta stipulato con scrittura privata del 29-5-1993,
con il quale l’attrice, come accertato dalla Corte territoriale, si era
impegnata esclusivamente a trasferire alla controparte la proprietà
del terreno; obbligazione che è stata puntualmente assolta mediante
la stipulazione del contratto di vendita per notaio Valentini del 2-81993.
Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame per
sostenere l’estraneità del Petrucci al preliminare di permuta, oltre ad
essere formulate in termini del tutto generici ed assertivi, si
risolvono in sostanziali censure di merito in ordine alla valutazione
espressa dalla Corte di Appello, la quale, con motivazione esente da
vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede, ha accertato
che il predetto convenuto, legale rappresentante della COPEBI
all’epoca della stipula del contratto in questione, in tale atto si era
impegnato anche in proprio.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione
degli artt. 1362, 1367, 1375 1453 e 1460 c.c. Deducono che la Corte

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lavori alla stessa commissionati. Essa, al contrario, non avrebbe

di Appello, nel ritenere che la Di Vitto aveva adempiuto gli obblighi
assunti con il contratto preliminare di permuta, non ha tenuto conto
del fatto che, nel corso del rapporto contrattuale, alle obbligazioni
originarie assunte dalle parti si erano aggiunte quella della COPEBE

dell’attrice, committente di tali opere aggiuntive, di pagarne il
corrispettivo. Pertanto, sussistendo un collegamento negoziale tra il
preliminare di permuta e la commissione di opere, ed essendosi la Di
Vitto resa inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto
collegato al preliminare di permuta, non poteva essere pronunciata la
risoluzione contrattuale per inadempimento della COPEBE, ma
doveva essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da
quest’ultima.
Il motivo non è meritevole di accoglimento..
La Corte di Appello, nell’affermare che l’unica obbligazione
assunta dalla Di Vitto con il contratto preliminare di permuta aveva
ad oggetto la cessione del terreno, e nel dare atto che il pagamento
della somma di lire 31.000.000 per opere aggiuntive effettuato
dall’attrice non era contemplato nel suddetto contratto, ha
implicitamente ma inequivocamente escluso l’esistenza di un
collegamento negoziale tra il contratto di opera avente ad oggetto i
lavori extra commissionati dalla Di Vitto alla COPEBE e il contratto
preliminare di permuta precedentemente stipulato dalle parti, e di un

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di realizzare delle modifiche al progetto iniziale, e quella

conseguente rapporto di interdipendenza tra le obbligazioni assunte
dalle parti con tali contratti.
E, in realtà, non poteva essere diversamente, ove si consideri
che un eventuale accordo delle parti inteso a stabilire un rapporto di

corrispettivo dei lavori commissionati dopo la stipula del preliminare
di permuta e l’obbligazione posta a carico dei convenuti con tale
contratto, risolvendosi in un patto modificativo del contratto
preliminare immobiliare, sarebbe stato soggetto alla stessa forma
scritta ad subsiataiam richiesta per tale negozio
Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dai ricorrenti con
il motivo in esame, basandosi sul presupposto dell’esistenza di un
collegamento negoziale tra il contratto preliminare e il successivo
contratto d’opera, si traducono, in buona sostanza, nella richiesta di
una valutazione alternativa delle risultanze processuali rispetto a
quella compiuta dal giudice di merito, che avrebbe in ipotesi potuto
essere censurata dinanzi a questa Corte solo sotto il profilo del vizio
motivazionale.
L’accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze
del collegamento negoziale realizzato dalle parti, infatti, rientra nei
compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è
sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua
ed immune da vizi logici o giuridici (Cass. 17-5-2010 n 11974;

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sinallagmaticità tra l’obbligazione della Di Vitto di pagare il

Cass. 10-7-2008 n. 18884; .Cass. 12-7-2005 n. 14611; Cass. 18-72003, n. 11240).
3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del

Appello, nel commisurare il danno derivato all’attrice dalla
risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita
in una somma corrispondente al valore dell’immobile costruito sul
terreno già di sua proprietà, non ha tenuto conto del fatto che
l’impegno di trasferimento assunto dalla COPEBE nei confronti della
Di Vitto non consisteva in una unità abitativa completamente
ultimata in ogni sua parte, ma in un fabbricato allo stato rustico,
secondo quanto previsto nella relazione tecnica facente parte
integrante del preliminare di permuta. Deducono che il giudice del
gravame ha recepito in maniera del tutto acritica la stima del C.T.U.,
che aveva tenuto conto del valore dell’unità abitativa rifinita in ogni
sua parte.
Il motivo è inammissibile, difettando del requisito di
auto suffi ci enza.
La Corte di Appello, nel rilevare che, poiché alla Di Vitto
spettava, come corrispettivo della cessione del terreno, il
trasferimento dell’immobile che, una volta costruito era stato invece
ceduto dalla COPEBE a terzi, ha ritenuto che il danno subito

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danno liquidato in favore della Di Vitto. Affermano che la Corte di

dall’attrice a seguito della risoluzione del contratto preliminare di
permuta per inadempimento dei convenuti era costituito dal valore
dell’immobile costruito sul terreno già di sua proprietà. Tale danno,
sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dei

giudice del gravame, in via equitativa, in euro 220.300,00, già
detratto l’importo di lire 31.000.000 corrisposto dalla Di Vitto.
Con il motivo in esame i ricorrenti sostengono che il
preliminare di permuta prevedeva il trasferimento di un fabbricato
allo stato rustico, secondo quanto stabilito dalla scheda tecnica
allegata a tale contratto, della quale hanno trascritto il contenuto
nella premessa in fatto del ricorso. Essi, tuttavia, non hanno
trascritto, per la parte che qui interessa, il contenuto della
consulenza tecnica d’ufficio e dei chiarimenti resi dal C.T.U.; sicché
questa Corte non è posta nelle condizioni di verificare, sulla base
della sola lettura del ricorso, se effettivamente, come dedotto dai
ricorrenti, la stima eseguita dall’esperto, fatta propria dal giudice di
merito, sia stata riferita ad un’unità abitativa rifinita in ogni sua
parte, diversa per caratteristiche rispetto all’immobile che i
convenuti, con il contratto preliminare di permuta, si erano obbligati
a trasferire all’attrice.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

!

O

successivi chiarimenti forniti dal C.T.U., è stato quantificato dal

sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento

esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15-11-2013
Il Consigliere estensore

11 Presidente

delle spese, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per

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