Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28202 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13176/2015 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.

15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, rappresentata

e difesa dagli avvocati Brugnatelli Enrico, Grassi Manuela, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Eurocredit 99 S.p.a., quale incorporante Società Italiana Gestione

Finanziarie S.p.a. in liquidazione, nella qualità di assuntore del

Concordato Fallimentare relativo alla (OMISSIS) S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato

Simoncini Aldo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Amadei Fausto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Intesa San Paolo s.p.a. impugna la sentenza 880/2014 del 27.6.2014 con la quale la Corte d’Appello di Brescia, a seguito della cassazione con rinvio di una sua pregressa pronuncia (sentenza n. 956/2003 del 3.12.2003) avente ad oggetto la costituzione in pegno del relativo credito, nel dare attuazione al principio di diritto enunciato dalla sentenza cassatoria (Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7214), ha dichiarato illegittima la compensazione opposta dalla banca al Fall.to (OMISSIS) s.p.a. in relazione alla somma portata dal relativo credito e ne chiede la cassazione sul rilievo di cinque motivi di ricorso.

Al mezzo così proposto resiste il Fall.to con controricorso.

Memoria della banca ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La doglianza di cui sono espressioni i primi tre motivi di ricorso intesi a scrutinare sotto una pluralità di profili la legittimità della dichiarata compensazione in rapporto alla preclusione indotta dal giudicato endofallimentare formatosi in conseguenza dell’ammissione al passivo del credito al netto della compensazione – è fondato ed il suo accoglimento, determinando la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa avanti al giudice a quo, comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

3. Deduce, come detto, la banca ricorrente l’esistenza di un giudicato endofallimentare sul credito da essa eccepito in compensazione rispetto alla maggiore esposizione debitoria della fallita nei suo confronti. Più esattamente rammenta che, intervenuto il fallimento della (OMISSIS) il 7.5.1996, essa, creditrice nei confronti della fallita per la somma complessiva di Lire 7.235.682.452, aveva opposto in compensazione di detto maggior credito, la somma di Lire 5.462.983.966, rinveniente dalla pregressa smobilizzazione del pegno, ed aveva perciò chiesto di essere ammessa la passivo fallimentare per la differenza pari a Lire 1.722.699.486, ammissione che il giudice delegato, approvando lo stato passivo, aveva delibato positivamente ammettendo il chirografo “per l’importo capitale richiesto”, con l’avvertenza che era “fatta salva l’eventuale azione revocatoria”.

4. Richiamati, perciò, i principi affermati da Cass., Sez. U, 14/07/2010, n. 16508 circa gli effetti che conseguono all’ammissione del credito al passivo per un importo inferiore a quello originario al netto dell’operata composizione (“riconoscimento che determina una preclusione endofallirrientare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione”), ne discende, ad avviso della ricorrente, che la decisione qui impugnata, essendosi limitata a decretare l’inopponibilità della compensazione, quale effetto riflesso della prima pronuncia cassatoria, sia viziata per le ragioni riportate nei motivi e per questo meriti di essere nuovamente cassata.

5. Conforta, per vero, l’assunto la considerazione che la preclusione pro iudicato conseguente alla cassazione con rinvio della decisione di merito operi nei soli limiti delle questioni oggetto di ricorso e di quelle che ne costituiscono gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 636) e, fin’anche, delle questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove per loro tramite si tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto (Cass., Sez. III, 10/11/2015 n. 22885). Gli effetti del giudicato non si estendono e non travolgono per converso le censure sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità all’esito della declaratoria di relativo assorbimento emessa dal giudice dell’impugnazione di merito. Su di esse non si forma una preclusione di giudizio neppure per implicito, non potendo le questioni dichiarate “assorbite” essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso condizionato e quindi, in difetto di un’implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime, le suddette questioni possono essere perciò riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio (Cass., Sez. I, 2/12/2005, n. 26264). E ciò perchè, se il giudice di merito è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare “ex novo” il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla loro relativa riproposizione (Cass., Sez. V, 12/02/2019, n. 4070).

6. Su queste premesse l’impugnata decisione si mostra senz’altro viziata.

La Corte d’Appello, avanti alla quale la questione del pregresso pronunciamento del giudice fallimentare, come documenta il ricorso anche ai fini della sua autosufficienza, era stata sollevata nel primo giudizio di appello quale ulteriore ragione a suffragio dell’opponibilità della compensazione, nel dare attuazione al comando scaturito dalla cassazione del proprio precedente deliberato, non avrebbe dovuto limitare il raggio della propria cognizione nel perimetro segnato dalla pronuncia di legittimità. Al contrario, proprio perchè come ancora documenta il ricorso e conferma la sentenza qui impugnata, nella precedente fase di appello, in ragione della soluzione ivi accolta, la questione era stata giudicata assorbita (“Quanto osservato priva, evidentemente, di rilevanza ogni dibattito sulla configurabilità di una compensazione degli opposti crediti, giacchè non sussistendo alcun obbligo di restituzione a carico della banca, vano è discutere delle modalità di estinzione di esso”), una volta intervenuta la cassazione della relativa decisione, essa si sarebbe nuovamente imposta nella considerazione del giudice del rinvio e questi non ne avrebbe potuto perciò omettere la disamina se non incorrendo nella denunciata violazione, stante, per effetto del riferito insegnamento di legittimità in punto di efficacia preclusiva del giudicato endofallimentare conseguente al pronunciamento del giudice fallimentare, l’idoneità dell’ammissione del credito al netto della compensazione a costituire fonte di parziale estinzione del credito altrui e a neutralizzare così in guisa di fatto impeditivo ogni corrispondente pretesa.

7. Nè alla fondatezza della doglianza – e alle conseguenze cassatorie che se ne debbono ritrarre – fa ombra la riserva che ha voluto spendere il giudice delegato nell’atto di ammettere al passivo il credito parzialmente compensato per mezzo della formula “è fatta salva l’eventuale azione revocatoria”. Poichè infatti nella disciplina fallimentare l’ammissione al passivo con riserva è prevista solo per i crediti condizionali e per i crediti per i quali non siano stati ancora presentati i documenti giustificativi, si tratta a ben vedere di una riserva atipica da intendersi come non posta, tanto più che essa, diversamente, porterebbe a disconoscere l’efficacia preclusiva discendente dal giudicato endofallimentare destinata a riverberarsi, come si è dianzi ricordato, in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare l’esistenza, la validità, l’efficacia e la consistenza del titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione.

8. Nè miglior sorte arride alle obiezioni che vi muove la controparte. In punto di ammissibilità si oppone che il giudicato conseguente alla pronuncia del giudice delegato non sarebbe rilevabile d’ufficio, dato che la relativa eccezione costituisce eccezione di merito in senso proprio, e non sarebbe deducibile per la prima volta in cassazione. In punto di infondatezza si osserva, poi, in critica al riferito insegnamento di questa Corte, che il curatore, ove non si prestasse debito rilievo alla riserva dell’azione revocatoria con cui il credito defalcato è stato ammesso al passivo fallimentare, si vedrebbe per questo pregiudicato nei diritti della massa, dato che non potrebbe far valere avanti al giudice delegato le ragioni per decretare la revocatoria del parziale pagamento e del pari non potrebbe chiedere al giudice delegato di ammettere il credito per l’intero.

9. Entrambe le obiezioni sono prive di fondamento.

La prima si smarrisce invero da sè, una volta che, dato atto dell’autosufficienza della allegazione, si rammenti che da tempo ormai non si dubita più della rilevabilità ex officio del giudicato anche nel giudizio di cassazione.

La seconda trova invece replica nella considerazione che è in sede di formazione dello stato passivo che ha luogo il contraddittorio tra le parti in ordine ai profili afferenti all’esistenza, alla validità e all’efficacia del credito opposto in compensazione, giacchè, dovendo in quella sede il giudicato delegato procedere alla verifica dei crediti, è in quella sede che riguardo ai sopra menzionati profili si svilupperà il confronto tra le parti ed andranno fatte valere le relative ragioni di opposizione.

10. Vanno dunque accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarati conseguentemente assorbiti i restanti motivi.

Nei limiti dei motivi accolti la sentenza impugnata andrà conseguentemente cassata e la causa rimessa al giudice del merito per procedere ad un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Brescia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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