Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28202 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28202 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1647-2008 proposto da:
ROSSI

MASSIMO

RSSMSM40B04A390F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio
dell’avvocato PERNAZZA FEDERICO, rappresentato e
dife3o dall’avvocato MALINCONICO GIOVANNI;
– ricorrente contro

2013
2397

LA COSTRUZIONE S.n.c. di CAPPINI ERNESTO & C.
00864290515,

in

persona

dei

propri

legali

rappresentanti pro tempore sigg. Cappini Ernesto e
0

Mugnai Gianluigi, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 17/12/2013

VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato
ELEUTERI CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRATINI ORESTE;
– controricorrente nonchè contro

EMANUELA, FANI MIRELLA in qualita’ di eredi di
INNOCENTI RAFFAELLO, BARACCHI MARIO, VANNINI ENRICO,
CESTELLI SERGIO, INNOCENTI PAOLO, ORETTI GIUSEPPE,
DINI ERMANNO, ROSINI TOMMASO;
– intimati –

avverso il provvedimento n. 1800/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositatDil 20/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

INNOCENTI MICHELE, INNOCENTI EMANAUELE, INNOCENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.4.2003 il Tribunale di Arezzo in accoglimento della domanda dei
proprietari di appartamenti di uno stabile costruito in appalto dalla “La Costruzione di
Pietrini Luciano e Cappini Ernesto & C.” snc condannava detta società in solido con

accessori per danni per gravi vizi nell’esecuzione, decisione appellata con separati atti,
poi riuniti, dai convenuti.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 20.11.2006, dichiarava cessata la materia
del contendere tra la società e gli appellati per un intervenuto accordo e rigettava
l’appello del Rossi sul presupposto che la prima decisione non meritava censura.
Bene aveva fatto il primo giudice ad applicare l’art. 1669 cc anzicchè l’art. 1667 cc
attesa la indubitabile gravità dei vizi risultanti con chiarezza dalla espletata consulenza.
La diligenza del direttore dei lavori si esprime anche attraverso una valutazione
preventiva della serietà ed affidabilità delle ditte fornitrici dei materiali.
Ricorre Rossi con cinque motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria, resiste La
Costruzione snc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso l’errore nella qualificazione di gravi difetti di costruzione, col primo motivo
si denunzia violazione dell’art. 1669 cc, con richiami all’art. 1667 cc, alla prima ctu
geom. Marcantoni su assenza di gravi difetti, alla seconda ctu ing. Cappelletti col
quesito se possono essere definiti gravi difetti quelli non compromettenti la staticità alla
luce della integrità da oltre dieci anni e se sia stato correttamente applicato l’art. 1669
anzicchè l’art. 1667 cc.

l’arch. Rossi Massimo , direttore dei lavori, al pagamento di euro 59.504, 38 oltre

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1669 cc sul dies a quo per la
denuncia dei gravi difetti col quesito se, posto che la denuncia può essere contenuta
anche nella domanda giudiziale, quando, come nella specie, la prova di un apprezzabile
grado di conoscenza è anteriore alla proposizione del giudizio, il giudice possa

dichiarare la decadenza per decorso ultra annuale.
Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1669 cc col quesito se possa attribuirsi
efficacia di termine decadenziale ad un fatto successivo alla proposizione della
domanda.
Col quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 1669 cc col quesito se anche in caso
di successiva chiamata in garanzia del direttore dei lavori debba operare in favore del
terzo, in assenza di previ atti interruttivi, la prescrizione decennale.
Col quinto motivo si lamentano vizi di motivazione sulla diligenza del professionista in
relazione a presunzioni o ipotesi alternative.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha dedotto la gravità dei difetti sulla scorta della ctu, definendoli
difetti strutturali la cui eliminazione dovrebbe comportare la demolizione e
ricostruzione dei solai, intervento costoso e disagevole; l’eccezione di decadenza era
stata tardivamente proposta in appello onde sarebbe inammissibile ed in ogni caso per
giurisprudenza costante il termine di un anno per la denunzia non coincide con la
manifestazione esteriore bensì col momento in cui il danneggiato acquisisce un
apprezzabile grado di conoscenza non solo dell’entità ma soprattutto delle cause
tecniche al fine di individuare le responsabilità.

conferire efficacia di dies a quo al deposito della relazione ovvero se non debba

Ciò premesso le odierne censure sono generiche e non risolutive non attaccando la
complessiva ratio decidendi sopra riportata anche in ordine alla tardività dell’eccezione.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia successiva ad una
ctu che accerti il vizio.

individuarsi la “scoperta” del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con
riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività
espletata, sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta
prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi
infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà
ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all’atto
dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici; per il che, nell’ipotesi di gravi vizi la cui
entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti,
abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che
una denunzia di gravi vizi possa implicare un’idonea ammissione di valida scoperta
degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed, a maggior
ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare
la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la
piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro
cause, per l’un effetto, alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa
convenientemente anteriore ( cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n.
2977, 94 n. 8053).
Ciò non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto
coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa

L’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa

giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando
dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che
compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro
consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una

supporto del parere d’un perito ( cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016).
Sulla specifica responsabilità del direttore dei lavori per colpa professionale in concorso
con l’appaltatore cfr. Cass. 23.7.2013 n. 17874 e Cass. 27.8.2012 n. 14650.
Nella specie l’azione è stata svolta per gravi vizi nell’esecuzione dei lavori, confermati
dalla espletata consulenza ed i quesiti, così come proposti, sono inidonei a ribaltare la
corretta decisione adottata.
In particolare, sul primo motivo va osservato che la gravità dei vizi emerge dalla ctu.
In ordine al secondo ed al terzo motivo è sufficiente osservare che la sentenza ha
correttamente indicato il dies a quo nell’acquisizione di un grado apprezzabile di
conoscenza non solo dell’entità dei vizi ma soprattutto delle cause tecniche e, nella
specie, attesa la particolare natura dei vizi, chiarita a seguito di approfondite e non
semplici indagini tecniche, tale momento coincide con quello del deposito della ctu.
Sulla doglianza di cui al quarto motivo la sentenza ha richiamato l’indirizzo
giurisprudenziale secondo il quale la domanda proposta nei confronti dell’appaltatore
deve intendersi estesa anche al direttore dei lavori chiamato in causa dal convenuto
quando si tratti di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente
unico ( Cass. 30.5.2003 n. 8811), mentre generica è la censura di cui al quinto motivo.
Tra l’altro si ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha ampiamente
risposto o si introducono questioni nuove non precedentemente dedotte.

non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro
3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
Roma 14 novembre 2013.
il Pri nte

Il con liere estensore

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