Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28202 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. II, 10/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13728-2016 proposto da:

C.L.L., quale difensore di se stessa, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GALDIERI;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 322/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’avvocato C.L.L. chiedeva al Tribunale di Catanzaro di condannare V.A. al pagamento dei compensi dovuti per attività giudiziale svolta nell’interesse del convenuto.

Questi si costituiva e contestava la domanda, assumendo di aver già pagato quanto dovuto.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento dei compensi in misura pari ad Euro 8.000,00, con la condanna altresì al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., comma 2, per le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella comparsa di risposta, danno quantificato nella somma di Euro 2.000,00.

Avverso tale decisione proponeva appello il V. cui resisteva l’originaria parte ricorrente.

La Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 322 del 3 marzo 2016 in parziale accoglimento del gravame, ha rigettato la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c., comma 2, confermando nel resto la decisione gravata.

In primo luogo, era disattesa l’eccezione di intempestività dell’appello, rilevando che, in assenza di prova della comunicazione dell’ordinanza, doveva reputarsi che la notifica della stessa non poteva essere avvenuta in data anteriore al 24 luglio 2013, con la conseguenza che l’appello era stato notificato tempestivamente in data 25/9/2013 (allorquando l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica), sebbene la materiale consegna fosse poi avvenuta il successivo 27 settembre.

Disattesa altresì la richiesta di emissione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p. e di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., la Corte distrettale rigettava il motivo di appello che investiva il diritto al compenso, ritenendo che la mancata escussione del teste addotto all’appellante era dovuta al ritardo con il quale questi si era presentato in udienza, atteso che, essendo stato fissato uno specifico orario per l’assunzione della prova, la decisione del giudice in punto di decadenza dalla prova era insindacabile.

Era invece ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di appello che investiva la condanna per l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.

Secondo la sentenza gravata, quelle censurate erano espressioni che, sebbene connotate da incertezze semantiche, non apparivano però offensive, rappresentando piuttosto degli artifici retorici funzionali a criticare le modalità espressive e la denunciata carenza di fondamento delle tesi avversarie, senza però implicare anche un’offesa in danno della parte istante.

Si trattava quindi di modalità espressive peculiari, evidentemente non apprezzate, ma inidonee a cagionare offesa.

Ciò implicava quindi l’assorbimento della richiesta dell’appellata di estendere la condanna anche al difensore dell’appellante. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.L.L. sulla base di tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., art. 45 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 137 c.p.c. e ss. e art. 324 c.p.c., nonchè in relazione agli artt. 2968 e 2969 c.c.

Si rileva che in realtà l’ordinanza del Tribunale era stata comunicata alle parti a mezzo pec in data 11/7/2013, sicchè l’appello andava proposto entro trenta giorni da tale comunicazione.

Ne deriva che l’appello è da reputarsi intempestivo in quanto, sebbene l’atto di appello sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25 settembre 2013 è stato però materialmente consegnato alla parte appellata il 27 settembre, oltre il termine perentorio di legge.

Si assume quindi che a tale ultima data occorra guardare, in quanto la diversa regola dell’anticipazione degli effetti della notifica al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario opera solo per le ipotesi di notifica a mezzo posta.

Inoltre, si assume che sarebbe incomprensibile da dove la Corte distrettuale abbia ricavato per la decorrenza del termine per la proposizione dell’appello la data del 24 luglio.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, anche a voler accedere all’affermazione contenuta in ricorso, secondo cui l’ordinanza del Tribunale era stata effettivamente comunicata ad opera della cancelleria in data 11/7/2013 (rivelandosi quindi erronea la diversa conclusione della Corte d’Appello che avrebbe invece ritenuto non comprovata tale comunicazione, sostenendo che quindi la notifica dell’ordinanza sarebbe avvenuta al più presto alla data del 24 luglio 2013), avuto riguardo all’idoneità di tale comunicazione a far decorrere il termine breve per appellare ex art. 702 quater c.p.c., l’appello risulterebbe in ogni caso tempestivo, e ciò occorrendo avere riguardo al fine dell’impedimento della decadenza a carico dell’appellante, non già alla data di materiale ricezione dell’atto (sebbene significativa ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio), ma alla diversa data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 25 settembre 2013, e quindi, per stessa ammissione della ricorrente, l’ultimo giorno utile.

La tesi restrittiva sostenuta dalla parte, che vorrebbe limitato il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, ai soli casi di notifiche a mezzo posta, contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che anche alla luce delle autorevoli indicazioni fornite dalla Consulta, ha ribadito che (Cass. n. 359/2010) la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio” (nella specie, relativa all’impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest’ultimo sull’atto; conf. Cass. n. 2565/2007, secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato).

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 112,132 e 702 quater c.p.c. e art. 96 c.p.c.

Si deduce che l’appellata aveva sollecitato il rilievo da parte del giudice di appello circa l’inammissibilità del gravame in quanto formulato senza il rispetto della previsione di cui all’art. 342 c.p.c.

La sentenza impugnata ha però disatteso l’eccezione ritenendo che erano in ogni caso evidenti le parti censurate e l’alternativa ricostruzione in diritto (recte in fatto) al fine di ottenere la modifica del provvedimento impugnato.

Deve però ritenersi che l’appello non si sia conformato ai requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

In primo luogo, il motivo difetta evidentemente del requisito di specificità, atteso che, anche nel caso in cui la Corte di cassazione sia giudice del fatto, come nell’ipotesi in cui si denuncino errores in procedendo, quale quello indicato dalla ricorrente che investe l’inammissibilità dell’atto di appello per la non conformità ai requisiti di forma-sostanza prescritti dalla legge, le Sezioni Unite hanno precisato che (Cass. S.U. n. 8077/2012) il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

La ricorrente, senza peritarsi di riprodurre in ricorso, quanto meno per le parti direttamente implicate dalla questione dedotta in giudizio, sia il contenuto dell’ordinanza impugnata sia il contenuto dell’atto di appello, e ciò sebbene limitatamente alla questione ancora interessata dalle censure mosse, rappresentata dalla pretesa responsabilità risarcitoria del V. ex art. 89 c.p.c., comma 2 (posto che sulla diversa questione della ricorrenza del diritto al compenso della C., in assenza di impugnazione incidentale da parte del V., deve ritenersi intervenuto il giudicato interno), sostiene la violazione della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., senza quindi avere soddisfatto all’esigenza di specificità del motivo di ricorso come appunto chiarito dal citato precedente delle Sezioni Unite.

Peraltro la tesi difensiva della ricorrente appare evidentemente ancorata ad una visione formalistica del dettato di cui all’art. 342 c.p.c., che contrasta invece con l’interpretazione che ne è stata offerta dalle Sezioni Unite, che hanno invece sostenuto che la norma de qua, a seguito della novella del 2012, va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/2017).

Trattasi di conclusioni che risultano sostanzialmente fatte proprie anche dalla sentenza gravata, risolvendosi le doglianze della ricorrente di cui al mezzo in esame, anche in ragione delle suesposte carenze espositive, in massima parte in una critica alla valutazione nel merito operata dal giudice di appello.

4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 89 c.p.c. in relazione agli art. 24 e 111 Cost.

Assume la C. che la decisione impugnata avrebbe escluso l’offensività delle espressioni utilizzate dalla controparte, sulla base di una spiegazione perplessa, anteponendo alla valutazione di offensività quella di utilità delle stesse espressioni e contrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di primo grado.

La sentenza avrebbe poi confuso la revoca dell’ordine di cancellazione con la revoca della sanzione risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di appello, dopo avere riportato le espressioni che il Tribunale aveva reputato offensive (“non riesce ad intravedere cosa c’è dietro i disegni, i raglan, le voiles, i pizzi C.”), essendo appunto limitate a tali espressioni il giudizio di offensività espresso dal giudice di prime cure, ha escluso che invece le stesse fossero connotate da intrinseca offensività,

Si tratta, ad avviso della Corte d’Appello, di artifici retorici funzionali comunque a censurare le modalità espressive e la denunciata carenza di fondamento delle tesi avversarie, ma senza che trasmodino in un’offesa alla persona dell’avv. C.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14552/2009) l’uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall’oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l’oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (conf. Cass. n. 11063/2002, la quale chiarisce che la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all’art. 89 c.p.c., il cui riconoscimento costituisce peraltro esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni; Cass. n. 10288/2009).

A tali principi risulta essersi conformata la decisione gravata che ha appunto valutato le dichiarazioni in oggetto, ritenendo le stesse funzionali all’esercizio del diritto di difesa, negando, con valutazione evidentemente in fatto, e come tale riservata al giudice di merito, che le stesse fossero connotate anche da offensività.

In relazione anche al provvedimento di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti od offensive contenute negli scritti delle parti, questa Corte ha in passato ritenuto che (Cass. n. 23440/2004) fosse sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e ciò sul condiviso presupposto della valutazione riservata al giudice di merito, avendo la sentenza impugnata, con motivazione logica ed immune da vizi, chiarito come a suo avviso (cfr. Cass. n. 17325/2015) le espressioni contenute negli scritti difensivi non fossero dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservavano pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa delle modalità espressive della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

La censura in esame investe quindi direttamente la valutazione in fatto del giudice di merito, e come tale è inammissibile.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per l’appello e per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA