Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28201 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10458/2015 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle

Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell’avvocato Ghia Lucio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Saccone Nicola, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Monviso Finance S.r.l., e per essa quale mandataria FBS S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Damiano Francesco,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 864/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che con l’epigrafata sentenza la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da E.R. avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dal Banco di Napoli nella sua veste di fideiussore della s.a.s. Pulitina a fronte del saldo negativo di conto corrente maturato a carico della debitrice;

preso atto che avverso detta sentenza ha interposto ricorso a questa Corte il soccombente;

considerato che con atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, notificato alla controparte costituitasi e pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al proposto ricorso;

ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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