Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28201 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28201 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 1889-2008 proposto da:
Societa’ FRATELLI CARRARA di CARRARA GIACINTO & C. snc
(gia’ F.11i Carrara sdf di Carrara Giacinto, Lino e
Renato) 00733750160, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Carrara Giacinto,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE
2013
2394

NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato FASANO ORESTE
MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SANTANIELLO LEOPOLDO;
– ricorrente –

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contro

Data pubblicazione: 17/12/2013

PERSIANI

LIDIA

PRSLDI35T43L404U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SVEZIA 11, presso lo studio
dell’avvocato PANDOLFI NORBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FORESTI FRANCESCO;
– controricorrente

di BRESCIA, depositata il 21/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato ORESTE MICHELE FASANO difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1044/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-12-1991 Lidia Persiani
conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo l’impresa F.11i Carrara
s.d.f., per sentir accertare che quest’ultima non aveva eseguito a

in Fubbio di Albino e per sentirla condannare, previo accertamento
dei vizi dell’opera e dei costi per la loro eliminazione, alla
restituzione delle maggiori somme eventualmente percepite.
La convenuta si costituiva eccependo la decadenza dell’attrice
dalla garanzia e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda.
Con sentenza in data 6-3-2004 il Tribunale, ritenuta infondata
l’eccezione di decadenza, a seguito del riconoscimento dei vizi
contenuto nell’accordo transattivo intervenuto tra le parti il 13-121991, e ritenuto che la causa dovesse essere decisa sulla base delle
risultanze della perizia affidata dalle parti al geom. Luciano
Garattini, nella quale per la eliminazione dei vizi era stata
quantificata una spesa di lire 97.802.300, a fronte di un costo
complessivo dell’opera di lire 165.702.633, detratto l’importo già
versato dalla Persiani, pari a lire 105.084.745, condannava l’impresa
alla restituzione della somma di lire 37.184.383, pari ad euro
19.204,13, oltre agli interessi sulle somme rivalutate anno per anno.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la s.n.c.
Fratelli Carrara di Giacinto Carrara e C., eccependo la nullità, ex art.

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regola d’arte le opere di ristrutturazione dell’abitazione dell’attrice

1966 c.c., dell’accordo

del 13-12-1991, sottoscritto da Carlo

Gualandris e Giacinto Carrara, per mancanza, nel Gualandris, del
potere di disporre dei diritti oggetto della lite. L’appellante, inoltre,
chiedeva l’ammissione della prova testimoniale articolata, avente ad

Con sentenza in data 21-11-2006 la Corte di Appello di
Brescia rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare,
rilevava che l’accordo del 13-12-1991 non era una transazione, bensì
una perizia contrattuale, avente ad oggetto un apprezzamento tecnico
che le parti preventivamente si erano impegnate ad accettare come
diretta espressione della loro determinazione volitiva. Rilevava che
tale accordo era valido ed efficace, ed immediatamente riferibile
all’attrice, in quanto stipulato dal Gualandris in nome e per conto
della moglie. Aggiungeva che l’impresa Carrara non era legittimata a
far valere un preteso difetto di poteri del rappresentante, potendo
tale eccezione essere sollevata solo dal rappresentato. Faceva
presente, comunque, che, anche a voler ammettere l’insussistenza di
poteri rappresentativi, la Persiani aveva ratificato l’operato del
Gualandris, producendo Giudizio 1′ accordo e dichiarando di
volersene avvalere. 11 giudice del gravame, inoltre, riteneva
ininfluenti e generici i capitoli di prova testimoniale articolati dalla
convenuta.

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oggetto circostanze indispensabili ai fini della decisione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.n.c.
Fratelli Carrara di Giacinto Carrara e C., sulla base di tre motivi.
Lidia Persiani ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o
falsa applicazione degli artt. 1711 c.c. e 1372 c.c.
Deduce che l’incarico conferito al geom. Garattini era limitato
ad accertare, oltre al valore delle opere eseguite a regola d’arte,
l’esistenza dei vizi lamentati dalla Persiani e le opere necessarie per
la loro eliminazione, ma non anche il costo degli eventuali interventi
correttivi. Il geom. Garattini, pertanto, nel procedere alla
quantificazione del costo delle opere di ripristino, ha operato uno
sconfinamento dai limiti del mandato conferitogli dalle parti; con la
conseguenza che l’operato del tecnico e l’accertamento extra
mandato dal medesimo eseguito non possono ritenersi riferibili alle
parti.
11 motivo è inammissibile, in quanto prospetta una questione
non dedotta con l’atto di appello. Dalla lettura della sentenza
impugnata e dello stesso ricorso per cassazione, infatti, si evince che
con i motivi di gravame l’appellante aveva eccepito la nullità
dell’accordo sottoscritto in data 13-12-1991 da Giacinto Carrara e
Carlo Gualandris, marito dell’attrice, per la mancanza, in capo a

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MOTIVI DELLA DECISIONE

quest’ultimo, del potere di disporre dei diritti oggetto della lite, ma
non si era affatto lamentata di un eventuale sconfinamento del geom.
Garattini dal mandato conferitogli.
E’ appena il caso di rammentare, al riguardo, che i motivi del

questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio
di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati
nella fase di merito né rilevabili d’ufficio. (tra le più recenti v. Cass.
30-3-2007 n. 7981; Cass. 9-7-2013 n. 17041).
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o
falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione alla
prova del quantum. Deduce che la Corte di Appello, nell’attribuire
valore probatorio alla quantifcazione delle spese per l’eliminazione
dei vizi compiuta dal geom. Garattini, insuscettibile, per le ragioni
esposte con il primo motivo, di assumere alcuna efficacia nei
confronti delle parti, ha sostanzialmente disapplicato l’art. 2697 c.c.,
che impone alla parte che intende far valere in giudizio un diritto
l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il motivo è privo di fondamento, basandosi sul presupposto che
la stima compiuta dal geom. Garattini nella perizia contrattuale sia
stata effettuata travalicando i limiti dei poteri al medesimo attribuiti

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ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità,

dalle parti e non sia, conseguentemente, riferibile alla volontà di
queste ultime.
La rilevata inammissibilità della questione prospettata con il
primo motivo di ricorso, peraltro, rende palese l’inconsistenza della

oggetto un apprezzamento tecnico che le parti preventivamente si
sono impegnate ad accettare come diretta espressione della loro
determinazione volitiva, non può negarsi una simile efficacia alla
quantificazione del costo delle opere necessarie per l’eliminazione
dei vizi dell’opera realizzata dalla società convenuta, contenuta nella
perizia redatta dal geom. Garattini. E’ evidente, pertanto, che con la
produzione in giudizio di tale elaborato l’attrice ha assolto
pienamente all’onere probatorio su di essa gravante in ordine al
quant
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o
falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost.
Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente rigettato le
istanze istruttorie avanzate dalla società Carrara (prova testimoniale
e consulenza tecnica d’ufficio), ritenendo che le stesse fossero
superflue e generiche, in quanto assorbite dai risultati della perizia
contrattuale. Così statuendo, il giudice del gravame non ha
considerato che l’accertamento contenuto nella perizia contrattuale
non poteva ritenersi esaustivo in ordine ad ulteriori circostanze di

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censura in esame. Poiché, infatti, la perizia contrattuale ha per

fatto e questioni di diritto (quali l’eccezione di decadenza e la
carenza di legittimazione passiva in ordine ad alcuni difetti
riscontrati dal geometra incaricato) sollevate dalla convenuta e che
quest’ultima si era offerta di provare. In tal modo, è stato precluso

contestazioni all’assunto avversario.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le
quali ha disatteso l’istanza di ammissione della prova testimoniale
dedotta dalla società Carrara in primo grado, nonché del capitolo di
prova articolato dalla stessa parte nell’atto di appello. Essa ha
spiegato, con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico,
che le prove richieste, nella parte in cui hanno per oggetto la pretesa
inesistenza dei vizi e difetti dell’opera, sono ininfluenti, in quanto la
contestazione dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dall’impresa
Carrara è stata pacificamente accertata e documentata (accordo del
13-11-1991), e non è nemmeno stata contestata nei motivi di appello.
Il giudice del gravame ha rilevato, inoltre, che la riferibilità dei
lavori contestati dalla committente all’impresa Carrara è già stata
accertata, con effetti vincolanti per le parti, dal perito geom.
Garattini nel suo elaborato, che, come precisato nella premessa
dell’accordo, ha riguardato proprio “i vizi e difetti sull’immobile che
il sig. Carrara ha riconosciuto e riconosce impegnandosi alla loro

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all’impresa appaltatrice il diritto di provare le proprie eccezioni e

sistemazione”.

Ha aggiunto che i capitoli di prova sono

assolutamente generici, non consentendo nemmeno di comprendere
quali, tra le plurime opere realizzate dall’impresa, sarebbero state
modificate direttamente dalla Persiani e dal marito, né quando, né

Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte sul punto dalla
ricorrente, per come formulate, non rispondono al requisito di
specificità richiesto dall’art. 366 n. 4 c.p.c., non riportando l’esatto
contenuto dei capitoli di prova né, tanto meno, dell’accordo
sottoscritto il 13-12-1991; sicchè questa Corte non è posta nelle
condizioni di apprezzare l’eventuale carattere di decisività della
prova testimoniale non ammessa, in rapporto alla effettiva portata
del riconoscimento dei vizi contenuta nella predetta scrittura. In ogni
caso, le doglianze mosse, attraverso la formale denuncia di
violazione di legge, si risolvono in sostanziali censure di merito in
ordine alla valutazione di superfluità e genericità della prova
testimoniale espresso dalla Corte di Appello; valutazione che,
costituendo espressione di un apprezzamento riservato al giudice di
merito, ed essendo sorretta da una motivazione immune da vizi
logici, si sottrae al sindacato di legittimità.
Le ulteriori doglianze mosse con il motivo in esame in ordine
al rigetto della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio appaiono
inconferenti, in quanto la sentenza impugnata non contiene alcuna

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come

statuizione al riguardo. La ricorrente, che sostiene di aver reiterato
anche in appello l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, pertanto,
avrebbe dovuto eventualmente dolersi, sotto il profilo del vizio
motivazionale, del mancato esame di tale richiesta..

conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14-11-2013
Il Consigliere estensore

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con

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