Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28200 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8495/2015 proposto da:

Credito Siciliano S.p.a., ora Cerved Credit Management S.p.a.,

procuratrice del Credito Valtellinese S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

della Balduina n. 7, presso lo studio dell’avvocato Trovato

Concetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Messina Gaetano,

giusta procura speciale per Notaio Dott. D.A. di

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

degli Altoviti n. 1, presso lo studio dell’avvocato Manenti Miranda,

rappresentato e difeso dall’avvocato Todaro Gianfranco, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolga nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Il Credito Siciliano ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata decisione con la quale la Corte d’Appello di Catania, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda intesa a conseguire, in relazione al contratto di mutuo fondiario in essere con M.G., la condanna di questi al pagamento delle rate rimaste insolute, posto che, eseguito il pagamento della trentaquattresima rata su quaranta previste, il M. si era astenuto dal pagare quelle successive secondo le scadenze fissate dal piano di ammortamento.

1.2. Nel motivare il pronunciato rigetto il decidente si è dato cura di rimarcare, sulla scorta delle risultanze emergenti dall’espletata CTU, insieme al fatto che il M. avesse eseguito anche dei versamenti in conto restituzione anticipata del capitale, che “alla data del 30.8.2004 (data dell’ultimo versamento eseguito dal M.) il piano di ammortamento risulta completamente soddisfatto, senza alcuna rapporto debito/credito tra le parti”.

1.3. Il mezzo proposto dalla soccombente si affida a tre motivi, ai quali resiste con controricorso il M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. E’ fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento – non precluso dalla pregiudiziale opposta dal M., dato che l’ammissibilità del ricorso per cassazione non è più soggetta alla previa formulazione del quesito di diritto -, determinando la cassazione dell’impugnata decisione con rinvio della causa al giudice a quo, rende superflua la cognizione degli ulteriori motivi di ricorso.

2.2. Deduce con il predetto motivo la banca ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo consistito nell’aver “del tutto obliterato di esaminare e considerare che alla data della domanda giudiziale il saldo finale del mutuo, tenuto conto delle rate di ammortamento rimaste impagate (dalla n. (OMISSIS)), dei versamenti in eccedenza eseguiti dal M. come quantificati nella relazione principale, degli interessi moratori al tasso del 13,50% fino alla proposizione della domanda di parte attrice del 27.10.2006, evidenzia un debito del M. nei confronti della Banca”. Spiega, al riguardo, che nel corso del giudizio di primo grado il giudice istruttore aveva disposta una prima consulenza con ordinanza 14.6.2007, all’esito della quale il perito, rassegnando le proprie conclusioni formulate in tre diverse “rielaborazioni”, aveva evidenziato alla data del 30.8.2004, data in cui il M. aveva eseguito l’ultimo pagamento corrispondente alla 34a rata del mutuo da lui assunto, un debito della banca nei confronti del mutuatario, ritenendo, in ragione di ciò, che questo avesse completamente estinto la pendenza e che non fosse perciò debitore della banca. Aggiunge, tuttavia, la ricorrente che con una successiva ordinanza del 22.4.2008 il medesimo giudice istruttore aveva mandato il nominato CTU per l’integrazione de, proprio elaborato tenendo conto del saldo finale risultante dal piano di ammortamento fino alla data della proposizione della domanda e che il CTU, dando seguito al mandato, anche in tal caso procedendo a due diverse “rielaborazioni”, era pervenuto alla conclusione di evidenziare la posizione debitoria del mutuatario, circostanza di cui il decidente del grado, nel rigettare il gravame, aveva palesemente omesso l’esame, statuendo che il piano di ammortamento risultava “completamente soddisfatto senza alcun rapporto di debito/credito tra le parti”.

2.3. Ciò posto non pare dubbio al collegio che la Corte d’Appello sia effettivamente incorsa nel vizio motivazionale denunciato.

Osservato, per vero, che, secondo i paradigma declinato dall’attuale dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella lettura nomofilattica dispensata dalla SS.UU., la norma introduce nell’ordinamento un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, va considerato, in adesione ad un indirizzo interpretativo che va prendendo crescente consistenza (Cass., Sez. III, 31/05/2018, n. 13770; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13399) – ed a cui il collegio intende prestare il proprio consenso, quantomeno in relazione alla figura della consulenza tecnica c.d. percipiente -, che “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Cass., Sez. III, 7/07/2016, r. 13922).

Ora, regolando la specie in discorso alla luce dell’enunciato principio di diritto, vien fatto d’osservare che l’impugnata decisione ha del tutto omesso l’esame delle risultanze consegnate nel supplemento di perizia, astenendosi segnatamente dal prendere in considerazione il fatto decisivo – in quanto fatto di evidenza concreta legittimante la pretesa della banca – che in base alle dette risultanze il rapporto debito/credito tra le parti era tutt’altro che esaurito, risultando, al contrario di quanto affermato dal giudicante, che il M. fosse ancora debitore della banca per quanto indicato dal CTU.

2.4. Nè per vero la concludenza probatoria del fatto in questione è suscettibile di smentita per effetto dei versamenti in conto restituzione anticipata, che il M. avrebbe effettuato nel corso del rapporto, pervenendo in tal modo ad estinguere il mutuo anzitempo, in coincidenza con il pagamento della (OMISSIS) rata.

Il fatto – in tal guisa impeditivo della pretesa azionata dalla banca non è stato infatti ignorato dal CTU all’atto della seconda consulenza, leggendosi, invero, nella trascrizione che del relativo elaborato offre il ricorso (cfr. pag. 16), che nel determinare la nuova stima, segnalante una posizione a credito della banca, si era proceduto “ad imputare i versamenti in eccedenza dapprima agli interessi moratori, quindi agli interessi corrispettivi ed, infine, al capitale”.

E quindi il diverso giudizio a cui è pervenuto il decidente del grado non trova di certo giustificazione sotto questo profilo.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va perciò debitamente cassata con rinvio della causa al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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