Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28200 del 27/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28200 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 3725-2016 proposto da:
MORREALE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROCHELIO PIZZARDI;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA n. 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA
CARCAVALLO, e SERGIO PREDEN;
– contraticorrente –

Data pubblicazione: 27/11/2017

avverso la sentenza n. 274/2015 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 13/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta
confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda
proposta da Giancarlo Morreale intesa ad ottenere il riconoscimento del
beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992
in relazione all’attività lavorativa svolta presso lo stabilimento
petrolchimico di Gela, alle dipendenze di varie società che si erano
succedute nella gestione dell’impianto (An.ic S.p.A., Enichem Agricoltura,
Enichem S.p.A.). Riteneva la Corte territoriale di condividere le
conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. officiato nel corso del giudizio di
primo grado circa l’insussistenza di una esposizione all’amianto in misura
sufficiente per il conseguimento del beneficio previdenziale, conclusioni
rispetto alle quali le censure della parte appellata non avevano colto nel
segno ed erano risultate del tutto irrilevanti;
– avverso tale decisione ricorre il lavoratore con un motivo;
– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 360,
co. 5, cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il
Ric. 2016 n. 03725 sez. ML – ud. 18-10-2017
-2-

Rilevato che:

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta la
mancata valutazione delle critiche documentali e tecniche alla c.t.u..
Evidenzia che l’ausiliare ha espresso il proprio giudizio sulla base di una
documentazione parziale e sostiene che, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di appello, sarebbe stato importante acquisire presso

petrolchimica e delle chimica di base e, in particolare, per espressa
previsione statutaria, nella bonifica dei siti inquinati nella dismissione
degli impianti industriali) tutta la documentazione inerente gli impianti e
le lavorazioni Enichem;
– il motivo è inammissibile sotto plurimi profili;
– innanzitutto non vi è stato alcun omesso esame dei rilievi e delle
eccezioni dell’appellante visto che, al contrario, la Corte territoriale ha
puntualmente valutato le contestazioni mosse alla c.t.u. ambientale
disposta nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata,
punti a) e b), nonché pagg. 4 e 5);
– il ricorrente, d’altra parte, non ha trascritto i rilievi e le eccezioni
che assume siano stati pretermessi dalla Corte territoriale, in violazione
del principio di autosufficienza del ricorso né ha indicato quando tali
rilievi ed eccezioni siano stati sottoposti al giudice di primo grado ovvero
a quello di appello o dove gli stessi siano rinvenibili nel fascicolo di
merito;
– neppure ha argomentato sul carattere decisivo delle critiche mosse
alle conclusioni del c.t.u., asseritamente non considerate dai giudici di
merito;
– inoltre, in assenza di trascrizione ex art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc.
civ. delle risultanze peritali richiamate dalla Corte territoriale, il motivo
si palesa privo della specificità necessaria, non essendo consentito
verificare l’incidenza delle ipotetiche osservazioni critiche sull’esito
Ric. 2016 n. 03725 sez. ML – ud. 18-10-2017
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la Syndial S.p.A. (società del gruppo ENI impegnata nel settore della

dell’accertamento tecnico che i giudici di appello hanno definito
approfondito ed esaustivo, privo di vizi logici oltre che frutto di indagini
accurate e documentate (cfr. ex ~kis Cass. 12 marzo 2002, n. 3568; Cass.
5 maggio 2003, n. 6753; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845; Cass. 12
febbraio 2014, n. 3224; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368);

documentazione Syndial che si assume erroneamente non acquisita dal
c.t.u., risultando la stessa solo genericamente indicata senza alcun
preciso riferimento al contenuto ed alla idoneità ad incidere sul giudizio
dell’ausiliare;
– peraltro, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio riferita all’omessa valutazione di un documento non
corrisponde al paradigma del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ.. Come infatti precisato da Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; – la parte ricorrente
è tenuta ad indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt.
366, primo comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. – il
‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o
extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’ e il ‘quando’ (nel
quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti,
e la cdecisività’ del fatto stesso;
– nella specie, i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la
valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame
dalla Corte territoriale la quale ha valorizzato le accurate indagini
ambientali svolte dal c.t.u., il curriculum del lavoratore appellante e ritenuto
che gli elementi sottoposti alla sua valutazione non fossero tali da
Ric. 2016 n. 03725 sez. ML – ud. 18-10-2017
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– analogo difetto di autosufficienza si riscontra con riguardo alla

dimostrare la sussistenza di una esposizione qualificata all’amianto
(irrilevante essendo la – ulteriore – documentazione ‘peraltro del tutto
genericamente indicata’ eventualmente in possesso della Syndial); sicché
non di omesso esame si tratta, ma di accoglimento di una tesi diversa da
quella sostenuta dalla parte odierna ricorrente;

diversità di trattamento rispetto ad altri colleghi;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato
inammissibile;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228;

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso
forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017
Il Presidente

– del tutto irrilevante è, infine, l’asserita (e comunque generica)

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