Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28200 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Tufariello Giovanni,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Quattroventi, 80 presso lo

studio dell’Avv. Antonio Giovanni Caracciolo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 92/41/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli – Sezione n. 41, in data 23/02/2007, depositata

il 27 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. APICE Umberto che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 15493/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 92/41/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 41, il 23.02.2007 e DEPOSITATA il 27 aprile 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, riformando la decisione di prime cure, che aveva ritenuto, invece, fondata l’eccezione di decadenza dalla riscossione, in quanto la cartella, sottesa al recupero dell’imposta di Registro, era stata notificata oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella esattoriale, relativa alla imposta di registro, censura l’impugnata decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’affermazione, fatta dai Giudici di appello, secondo i quali il ricorso non andava proposto contro l’Agenzia delle Entrate, bensì al Concessionario del servizio Riscossione.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede .

4 – I Giudici di appello hanno accolto l’appello dell’Agenzia, opinando che il ricorso avverso la cartella, essendo basato sull’inosservanza del termine decadenziale di notifica, andava proposto contro il Concessionario e, quindi, ritenendo l’Agenzia Entrate, priva di legittimazione passiva.

5 – Preliminarmente, sembra che i motivi del ricorso non possano sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità; ciò in relazione, alla mancata formulazione di quesito sul secondo motivo ed alla inconferenza di quello formulato a conclusione del primo mezzo, il quale, così come formulato, non risulta, in vero, coerente ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e la relativa formulazione deve essere tale da stimolare una risposta idonea a definire il giudizio, e, quindi, non può risolversi, come nel caso, in un generico interpello in ordine alla violazione o meno delle norme denunciate.

6 – Va rilevato, altresì, che il ricorso in esame, propone censure ed un quesito, che non solo non aggrediscono, specificamente, la citata ratio della decisione impugnata (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005), ma che, pure, non risultano idoneamente formulati, rispetto alle ragioni della decisione, come peraltro, evincesi dal tenore del formulato quesito. Osservasi, ancora, che le doglianze risultano, peraltro, formulate in spregio, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

7 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene una declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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