Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28200 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28200 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 3377-2008 proposto da:

Socìeta’ CIMINI COSTRUZIONI S.n.c. 00749050670, in
persona

del

socio

amministratore

e

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO
MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NISII
2013

LINO;
– ricorrente –

2391
contro

CIFERNI CATIA CFRCTA70D49G482H,
CFRGLC73L11G482F,

CIFERNI GIANLUCA

CIFERNI CESARE CFRCSR68A10G482Z,

Data pubblicazione: 17/12/2013

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
297, presso lo studio dell’avvocato DEL SIGNORE
GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato DI
CICCO PASQUALE;
– controricorrenti –

CURATELA del FALLIMENTO PIMODAL S.n.c. ed i soci
CALIGARI ALDO e SAVINI MARIA DARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 573/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 07/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato GABRIELLA ZUCCARINI, con delega
dell’Avvocato LINO NISII difensore della ricorrente,
che si e’ riportata agli atti depositati e ne ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza dep. il 7 agosto 2007 la Corte di appello di L’Aquila,
in riforma della decisione del Tribunale di quella città, dichiarava
inammissibile la domanda di pagamento di indennizzo per ingiustificato

proposto nel corso del giudizio nei confronti di Cesare Ciferni, Catia
Ciferni e Gianluca Ciferni ed altri, relativamente ai lavori eseguiti
nell’immobile dei predetti Ciferni.
Dopo avere confermato il rigetto della originaria domanda di pagamento
del corrispettivo del contratto di appalto sul rilievo che era mancata la
prova che i predetti convenuti avessero conferito l’incarico
all’appaltatore, i Giudici ritenevano che : era da considerarsi
inammissibile, perché nuova, la domanda di indebito arricchimento
rispetto a quella originaria di adempimento contrattuale; neppure poteva
ritenersi – trovando applicazione il rito anteriore a quello introdotto
con la

legge

n. 353 del 1990 – l’avvenuta accettazione del

contraddittorio da parte dei convenuti, posto che il riferimento all’
ingiustificato arricchimento era stato formulato per la prima volta con
la memoria del 16 luglio 1992, che peraltro non conteneva una esplicita
richiesta ma un vago cenno formulato in termini ipotetici, tant’ è vero
che successivamente, all’udienza di conclusioni del 21 luglio 1993,
l’attrice si era richiamata alle conclusioni rassegnate con la citazione;
un secondo cenno in termini, pressochè identici, al precedente di cui
alla memoria del 16 luglio 1992 era contenuto nella comparsa
conclusionale del 30 gennaio 1995, in relazione alla quale la controparte
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arricchimento che l’attrice Società Cimini Costruzioni s.n.c. aveva

dichiarò espressamente di non accettare il contraddittorio così come
fece in relazione alla domanda di arricchimento senza causa formulata in
termini espliciti all’ud. del 24 giugno 2002.
I Giudici precisavano che in ogni caso, anche con riferimento alla

avrebbe potuto attribuirsi alcuna significatività e concludenza, atteso
che la questione non era stata più trattata dalle parti.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Società
Cimini Costruzioni s.n.c. sulla base di un unico motivo illustrato da
memoria.
Resistono con controricorso Cesare Ciferni, Catia Ciferni e Gianluca
Ciferni.

moTrvI

DELLA DECISIONE

1.1. – L’unico motivo, lamentando violazione degli artt.184,121
cod.proc. civ.e 2041 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo, censura la decisione
gravata che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di
arricchimento senza causa che invece costituiva una mera emendatio
libelli di quella originariamente proposta di adempimento contrattuale,
attesa l’unicità del diritto sostanziale fatto valere.
Erroneamente era stata esclusa l’accettazione del contraddittorio posto
che, in virtù del principio di libertà delle forme, la domanda di
arricchimento senza causa doveva ritenersi proposta con la memoria del
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memoria del 16 luglio 1992, al mero silenzio tenuto dai convenuti non

16-7-1992 in cui erano indicati i relativi elementi; la domanda era stata
poi reiterata il 9-2-1993; nel corso dell’istruttoria i quesiti posti
al c.t.u. avevano riguardo proprio l’azione ex art. 2041 cod. civ., di
guisa che l’accettazione dl contraddittorio si era rivelata non per il

1.2. – Il motivo è infondato.
a) Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa,
quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si
differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla “causa
petendi” (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi
la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui
locupletazione,), sia quanto al “petitum” (pagamento del corrispettivo
pattuito o indennizzo) cfr. Cass- 5288/2012; 3602/2012
Ne consegue che è inammissibile la domanda di arricchimento senza causa \
proposta nel corso del giudizio, a meno che con l’atto di citazione non
siano state allegate circostanze specificamente volte a estendere il tema
di indagine, in modo da investire il giudice dell’esame dei presupposti
di una situazione di arricchimento senza causa.
Il che deve escludersi nella specie in cui l’attrice

con l’atto

citazione si era limitata a chiedere il pagamento del corrispettivo
dovuto in base al contratto di appalto.
b) Per quel che concerne l’accettazione del contraddittorio, va osservato
che la sentenza non si è limitata ad affermare che la memoria del 16- 71992 non conteneva una esplicita domanda di arricchimento ma ha pure
affermato che – anche se si volesse ritenere in tal modo proposta la
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mero silenzio ma per facta concludentia.

domanda – era da escludere un comportamento concludente in tal senso
posto in essere da controparte, non essendo stata la questione oggetto di
discussione fra le parti, mentre già con la memoria di replica del 7
febbraio 1995 era stato dichiarato di non accettare il contraddittorio

del 30 gennaio 1995. Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a
sostenere che l’istruttoria avrebbe riguardato anche i presupposti
dell’azione perché anche tale oggetto avevano avuto i quesiti posti al
consulente : il che appare circostanza scarsamente significativa laddove
la determinazione del tema di indagine conferito all’ausiliario è compito
del giudice, mentre piuttosto il ricorso avrebbe dovuto indicare la
concreta condotta difensiva dalla quale avrebbe dovuto emergere la
discussione nel merito delle condizioni per l’accoglimento della relativa
domanda in modo da fare emergere l’inequivoco atteggiamento dei
convenuti, tanto più che in precedenza avevano dichiarato espressamente
di non accettare il contraddittorio.
Orbene, appare corretta la decisione impugnata.
accettazione del contraddittorio

postula un

oppositorio della parte interessata, consistente

Ed invero, l’
atteggiamento non
nell’accettazione

esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento

concludente che

ne implichi ineludibilmente l’accettazione, essendo del tutto irrilevante
il silenzio o la mancata prolungata reazione della controparte.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,
risultata soccombente.
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sulla domanda per la prima volta proposta con la comparsa conclusionale

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti

cui euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari di avvocato
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Cons. estensore

idente

delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 4.200,00 di

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