Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2820 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2820 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 14657-2007 proposto da:
MARCHI GRAZIANO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
LUTTI GIOVANNI in 38066 RIVA DEL GARDA, Via Bastione
2, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2062

contro

MABBONI IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBOL

1

Data pubblicazione: 07/02/2014

LUIGI giusta delega in atti;
– controricorrente T

nonchè contro

BANCA ROMA CAPITALIA S.P.A., CREO. COOP. ALTO GARDA ;
– intimati –

ROVERETO, depositata il 09/01/2007 R.G.N. 903/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto.

avverso la sentenza n. 10/2007 del TRIBUNALE di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/1/2007 il Tribunale di Rovereto
respingeva l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi,
proposta dal sig. Graziano Marchi lamentando la nullità
dell’aggiudicazione di immobile oggetto di procedura esecutiva

richiesta al riguardo formulata da un creditore.
Avverso la suindicata pronunzia il Marchi propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il sig. Ivo Mabboni, cha ha
presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.
616 c.p.c., 25 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 0 co.
n. 2, c.p.c.; nonché vizio di motivazione in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: «A seguito
dell’entrata in vigore della novella legislativa di cui alla
legge 80/2005, può il giudice dell’esecuzione rivestire anche il
ruolo di giudice dell’opposizione agli atti esecutivi a seguito
di impugnativa di un provvedimento reso dallo stesso giudice in
fase esecutiva, ed inoltre, il mancato rispetto
dell’eventualmente doverosa separazione dei ruoli, configura

3

,

per non aver il giudice differito l’incanto, nonostante la

caso di astensione ex art. 51 c.p.c. oppure configura caso di
incompetenza funzionale ?>>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione degli artt. 630, 631
c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: «Può il giudice

immobiliare, da eseguirsi con le regole relative vigenti ante 1
marzo 2006, dare impulso alla procedura di vendita, pur in
assenza di un creditore munito di titolo e, presente il solo
altro creditore munito di titolo, disporre la vendita stessa
malgrado detto creditore chieda rinvio dell’incombente e, di
conseguenza, può applicare l’art. 631 c.p.c. nel testo pure ante
novella 80/2005, considerando l’atteggiamento dei creditori
procedenti parificabile alla loro assenza ?>>.
I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, 1 ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini
invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa
Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli
aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito
li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto
la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale
stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità
al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non
consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez.

4

dell’esecuzione, il giorno fissato per lo svolgimento dell’asta

Un.,

5/2/2008,

n.

2658;

Cass.,

7/4/2009,

n.

8463),

di

individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di
precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter

o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
che debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione
in più parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass.,
23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una
richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle
proprie tesi difensive.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il 1 0 motivo
non reca affatto la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo
schema e nei termini delineati da questa Corte- delle relative
“ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione
all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che
si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
( cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/3/2007, n. 7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.

5

circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del
controricorrente Mabboni, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo in ordine alle spese del
giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non
avendo i medesimi svolto attività difensiva.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore del
controricorrente Mabboni.

Roma, 8/11/2013

Il Consigliere est.

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(r-

Il PresidUe4

P.Q.M.

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