Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2820 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14865-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMINICI REMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

CONSIDERATO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 217 del 22 gennaio 2014, pubblicata il 20 febbraio 2014, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 56/13/13, ha accolto il ricorso proposto dalla Fondazione R.P. avverso l’avviso di liquidazione, recante l’importo di Euro 11.040,00 a titolo di imposta sulle donazioni, applicata in dipendenza del diniego della esenzione di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3.

2. – La Agenzia delle entrate, con atto del 3 giugno 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3. – La Fondazione intimata ha resistito mediante controricorso del 14 luglio 2014.

4. – Con memoria del 23 novembre 2017 la controricorrente ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo e documentando che la intimata Agenzia delle entrate con provvedimento di autotutela del 31 ottobre 2017 (adottato sulla conforme istanza presentata il 13 aprile 2017 dalla contribuente col corredo di pertinente documentazione) ha annullato l’avviso di liquidazione impugnato.

5. – L’Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata 1111 novembre 2019, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, esponendo che la Agenzia delle entrate Direzione generale della Liguria, con nota del 14 dicembre 2017 (prodotta in copia a corredo della memoria) ha comunicato l’avvenuto annullamento, in via di autotutela, dell’atto impositivo.

6. – Il sopravvenuto annullamento, in via di autotutela, dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio, comporta la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

7. – Le spese processuali devono essere compensate come convenuto inter partes.

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione V Civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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