Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2820 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26686/2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO DE VENERE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 07/05/2015

r.g.n. 11471/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con decreto depositato il 7.5.2015, il Tribunale di Bari, in difformità dalle risultanze della CTU, ha omologato negativamente, per insussistenza del requisito anagrafico utile a conseguire l’assegno mensile di assistenza, le risultanze dell’accertamento sanitario compiuto ex art. 445-bis c.p.c., su istanza di D.R., ai fini della verifica delle condizioni invalidanti in misura pari al 75%, rigettando altresì, con provvedimento del 28.5.2015, l’istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte;

che avverso tale pronuncia D.R. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi di censura, la ricorrente denuncia incostituzionalità e/o falsa applicazione degli artt. 287,323,324 e 445-bis c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 38 Cost., nonchè violazione degli artt. 100,112,115,287 e 696-bis c.p.c., ed altresì della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6-7 e L. n. 118 del 1971, art. 19, per avere il Tribunale ritenuto che, avendo il CTU individuato come momento di radicamento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno di assistenza una data in cui ella aveva superato il 65 anno d’età, l’omologa dovesse essere negativa anche con riguardo all’accertamento del requisito sanitario, difettando quello anagrafico utile per la prestazione richiesta, e per avere successivamente rigettato l’istanza di correzione del decreto medesimo;

che, al riguardo, va premesso che il decreto di omologa reso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 5, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto (così da ult. Cass. n. 29096 del 2019);

che, nel merito, la doglianza è fondata, dovendo ribadirsi che il giudizio di cui all’art. 445-bis c.p.c., ha ad oggetto esclusivo l’accertamento del requisito sanitario, che è solo un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, restando invece escluso dal suo ambito qualsiasi declaratoria concernente il diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici (così, tra le più recenti, Cass. n. 27010 del 2018);

che l’unica possibile rilevanza di requisiti extrasanitari nella fase di accertamento tecnico preventivo è connessa alla preliminare verifica dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario, atteso che l’accertamento medico-legale, essendo richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, deve rispondere ad una concreta utilità per la parte ricorrente, la quale ultima potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione (così, da ult., Cass. n. 2587 del 2020); che in tale preciso senso va ribadito che la dichiarazione di dissenso che la parte interessata deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., commi 4 e 5, può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della sommaria verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, di talchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile nè ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. nn. 22721 del 2016, 20847 del 2019);

che, del pari, va ribadito che, qualora il giudice dell’accertamento tecnico preventivo abbia reputato l’insussistenza di taluno di tali presupposti extrasanitari, deve dichiarare il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale, che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (così Cass. nn. 5338 del 2014, 9876 del 2019);

che, specularmente, una volta che il giudice dell’accertamento tecnico preventivo abbia positivamente e sommariamente delibato in ordine alla sussistenza delle condizioni rilevanti ex art. 100 c.p.c., dando corso alla consulenza medico-legale, l’unico esito possibile del procedimento consiste nell’omologa dell’accertamento sanitario, salvo il caso di dissenso di taluna delle parti seguito da ricorso ex art. 445-bis c.p.c., comma 6;

che, non essendosi il Tribunale adito attenuto a tale ultimo principio di diritto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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