Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 282 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15911-2011 proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNAPROA SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. – UNIONE NAZIONALE TRA LE

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN

GUSCIO (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14,

presso l’avvocato ANTONINO SPINOSO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3795/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato TITO VARRONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONINO SPINOSO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2002, l’UNAPROA – Società Consortile a r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.524.421,26, a titolo di saldo del contributo dovuto a sostegno del progetto EDEN, avente ad oggetto il miglioramento qualitativo e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. Il Tribunale adito, con sentenza n. 9038/2006, rigettava la domanda.

2. L’appello proposto dalla UNAPROA veniva, peraltro, accolto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3795/2010, depositata il 27 settembre 2010 e notificata il 13 maggio 2011, con la quale il giudice del gravame riteneva che i contributi in questione fossero qualificabili come corrispettivi di servizi resi dall’ente finanziato e che, di conseguenza, gli stessi fossero assoggettabili ad IVA.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura nei confronti della UNAPROA – Società Consortile a r.l. – Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione formulata dalla UNAPROA nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., – secondo cui il ricorso dell’AGEA porrebbe questioni nuove, rispetto a quelle proposte nei gradi di merito, come tali inammissibili nel presente giudizio di legittimità. Va osservato, invero, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del “thema decidendum” del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti. Sicchè le censure alla decisione di appello non possono riguardare nuove questioni di diritto, ma soltanto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (cfr. Cass. 22154/2004; 16742/2005; 26906/2014). E tuttavia, nel caso di specie la ricorrente si è limitata a dedurre nuove questioni giuridiche relativamente alla medesima situazione di fatto, ovverosia ai contributi erogati dall’AGEA a sostegno del progetto EDEN, avente ad oggetto il miglioramento qualitativo e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che la Corte di Appello aveva qualificato come corrispettivi di servizi resi dall’ente finanziato, ritenendoli, di conseguenza, assoggettabili ad IVA.

2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che, con i due motivi di ricorso, l’AGEA denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, art. 2, comma 3, lett. a), art. 3, il D.L. n. 746 del 1983, art. 7 ter, convertito nella L. n. 17 del 1984, nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Si duole la ricorrente che la Corte di Appello abbia apoditticamente affermato l’assoggettabilità ad IVA delle somme erogate all’UNAPROA dall’AGEA, senza alcun accertamento della ricorrenza in concreto dei relativi presupposti, anche alla luce del disposto del D.L. n. 746 del 1983, art. 7 ter, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a).

2.2. La doglianza è fondata.

2.2.1. Questa Corte ha, invero, già avuto modo di rilevare che il D.L. n. 746 del 1983, art. 7 convertito nella L. 7 febbraio 1984, n. 17, così dispone: “gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall’AIMA (ora AGEA) devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. E’ di tutta evidenza, pertanto, che il citato D.L. n. 746 del 1983, art. 7 ter costituisce deroga alla norma generale, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18 citata in sentenza, che prevede che il soggetto che effettua la cessione dei beni o servizi (nella specie l’ente attuatore degli interventi agricoli) deve addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente (cfr. Cass. 17907/2014; 22861/2004).

2.2.2. D’altro canto, nel caso di speciè, è in linea con il citato dettato normativo l’art. 4 della convenzione in data 11 marzo 1993 (richiamato nella sentenza di appello), laddove prevede che “sui progetto di cui trattasi l’AIMA riconoscerà a parte l’IVA se e in quanto dovuta”. Sicchè, essendo pacifico agli atti che le somme corrisposte dall’AGEA sono dei contributi comunitari a sostegno della produzione agricola, le stesse non possono considerarsi soggette ad imposizione IVA.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda dell’UNAPROA relativamente all’assoggettabilità dei contributi per cui è causa all’IVA.

4. Le spese de presente grado del giudizio e di quelli di merito vano poste a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell’UNAPROA relativamente all’assoggettabilità dei contributi per cui è causa all’IVA; condanna la resistente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè delle spese dei giudizi di merito, che liquida in Euro 15.000,00 per il primo grado ed in Euro 18.000,00 per il secondo, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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