Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 282 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 07/01/2011), n.282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3100/2008 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso l’avvocato Boccongelli

Emanuele, rappresentato e difeso dagli avvocati CERRETO GIOVANNA,

GRASSO CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

29/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli, in data 29.10.07, con cui veniva rigettato il ricorso per l’ottenimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001;

che l’Amministrazione intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei,motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; In altri termini deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07);

che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio di motivazione, non contiene quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale(non potendosi considerare tale lo schema riportato a pagina 4 che si riferisce esclusivamente allo svolgimento del processo ma in alcun modo contiene una sintesi della motivazione della Corte d’appello nè delle ragioni del ricorrente secondo cui la detta motivazione sarebbe carente od erronea;

che il ricorso risulta dunque inammissibile;

che alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA