Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28198 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16096/2018 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonino Ciafardini, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2096/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 da Dott. TRIA LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 2096 del 15 novembre 2017 respinge l’impugnazione proposta dal cittadino della Costa d’Avorio K.A. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto del ricorso avverso la decisione della Competente Commissione territoriale che, a sua volta, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la protezione internazionale o, in subordine, la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 perchè il cugino, unico parente rimastogli, dopo aver acquisito una dipendenza da alcool e droga lo aveva derubato e poi cacciato di casa, minacciandolo anche di morte;

b) ne deriva che la vicenda narrata è puramente familiare e dalla consultazione di fonti autorevoli è da escludere che in Costa d’Avorio vi sia una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale che possano esporre il ricorrente a minacce gravi e individuali alla vita o alla persona;

c) neppure sono emersi elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la protezione umanitaria, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia;

3. il ricorso di K.A. domanda la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno rimane intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

2. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza “ex art. 134 c.p.c., n. 2” (recte: 132, n. 4), per motivazione contraddittoria e apparente in ordine al rigetto della protezione sussidiaria;

3. con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere la Corte d’appello applicato il principio dell’onere probatorio attenuato (secondo quanto affermato da Cass. SU n. 27310 del 2008) e per non aver valutato la credibilità del ricorrente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007 cit., art. 3, comma 5, sostenendosi che la domanda di protezione sussidiaria avrebbe dovuto essere accolta non potendo il ricorrente, poverissimo e poco istruito, sperare nella protezione degli organi statali ivoriani;

4. con il terzo motivo si denunciano; a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata concessione della protezione umanitaria, sostenendosi che il richiedente – ormai radicato in Italia – ha pieno diritto ad ottenere almeno la protezione umanitaria perchè sia garantito a lui e alla sua famiglia un livello di vita adeguato anche dal punto di vista sanitario, che il suo Paese d’origine non può offrire; b) vizio della sentenza “ex art. 134 c.p.c., n. 2” (recte: 132, n. 4), per motivazione contraddittoria e apparente in ordine al rigetto della protezione umanitaria;

Esame dei motivi.

4. il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte;

5. preliminarmente devono essere respinti i profili di censura presenti nel primo e nel terzo motivo – con i quali si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata nei punti ivi rispettivamente indicati (rigetto della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria);

5.1. anche a voler superare l’erronea invocazione dell’art. “134 c.p.c., n. 2” (anzichè 132, n. 4), deve essere esclusa la ricorrenza del vizio denunciato;

5.2. invero, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014);

5.2. nella specie sia per quel che riguarda il rigetto della protezione sussidiaria sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria non è ipotizzabile il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni risultano sostenute da una chiara – ancorchè sintetica – motivazione;

5.3. nel primo caso, risulta chiaramente che è stata esclusa la sussistenza degli elementi che possano eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende familiari – come quella narrata – le quali non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (vedi: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

5.4. nel secondo caso è altrettanto chiaro che il rigetto della protezione umanitaria è stato disposto per mancanza di elementi da cui desumere che l’interessato versi in una delle ipotesi di vulnerabilità rilevanti per la suddetta forma di protezione, non essendo stata neanche dimostrata, in modo specifico, l’avvenuta integrazione e stabilizzazione in Italia;

5.5. nella descritta situazione le suddette censure appaiono senz’altro infondate, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni contestate, risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

5.6. si tratta, quindi, di una motivazione che non corrisponde affatto alla suindicata nozione di “motivazione apparente”;

6. il primo e il secondo motivo – da trattare insieme perchè intimamente connessi – per i restanti profili di censura sono inammissibili;

6.1. secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, in particolare, alla disposizione di cui alla lett. c) di esso – su cui sembrano appuntarsi le censure del ricorrente – deve essere interpretato in conformità con la fonte UE di cui è attuazione (artt. 9 e 15, lett. c delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia UE (vedi, per tutte, di recente: Cass. 31 maggio 2018, n. 13858; Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284);

6.2. secondo tali indicazioni: “l’esistenza di un conflitto armato interno può portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c) direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la suddetta minaccia” (vedi, in questo senso, CGUE: (sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, punti 33-35 e 43; sentenza 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12, punto 30);

6.3. è stato, al riguardo, specificato che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (nelle citate sentenze e nella sentenza della Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definire come “danno grave” (v. Considerando n. 26 della direttiva n. 2011/95/UE);

6.4. infatti, la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), postula, in realtà, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come “conflitto armato” (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall’altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia “grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” – quale è il richiedente derivante da quella violenza;

6.5. nella sentenza attualmente impugnata la Corte d’appello con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede se sorretto da congrua motivazione, come accade nella specie (vedi, fra le tante: Cass. n. 14006/18; n. 32064/18; Cass. 2 maggio 2019, n. 11561) – ha escluso la ricorrenza di tutte le ipotesi di cui al citato art. 14, ivi compresa quella prevista nella lett. c) di tale articolo;

6.6. a tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta – sulla premessa del carattere familiare della vicenda narrata – rilevando che, sulla base della consultazione di fonti attendibili, è da escludere che in Costa d’Avorio vi sia una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale che possano esporre il ricorrente a minacce gravi e individuali alla vita o alla persona;

6.7. tale affermazione non risulta specificamente contestata nel presente ricorso, nel quale non si offrono argomenti per dimostrare che la Corte d’appello non ha preso in considerazione la accertata situazione del rischio per il richiedente di subire atti persecutori o danno grave non imputabili a soggetti privati, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata;

6.8. di qui l’inammissibilità della dedotta violazione di norme di diritto, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge, consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito, come si verifica nella specie (vedi, per tutte: Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

6.9. tale ultima evenienza si verifica nella specie, in quanto le censure del ricorrente – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo – appaiono piuttosto dirette ad esprimere un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e ad invocare, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

7. anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

7.1. infatti le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita di K.A. in Costa D’Avorio;

7.2. questo risulta in modo emblematico dall’assoluta mancanza di alcuna dimostrazione in ordine al dichiarato radicamento in Italia del ricorrente;

7.3. tuttavia la riferita esistenza, nello Stato verso cui il soggetto si troverà ad essere rimpatriato, di “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani” e il rischio di trovarsi in una situazione di grave povertà a causa della generale situazione del Paese di destinazione sono ininfluenti ai fini della protezione umanitaria;

7.4. infatti, in questo ambito, non è ipotizzabile nè l’obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681) e che emerga da idonee allegazioni da parte del richiedente, dirette a dimostrane il necessario collegamento con la propria vicenda personale, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, cit.;

Conclusioni.

8. In sintesi, il ricorso deve essere respinto;

9. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione in quanto il Ministero intimato, dopo il deposito dell’atto di costituzione non ha svolto attività difensiva.

9. l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368; Cass. 9 gennaio 2019, n. 284; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; Cass. 13 marzo 2019, n. 7204; Cass. 24 maggio 2019, n 14292).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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