Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28198 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11767/2010 proposto da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17 – scala B – int. 1, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIA BERNARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVENE Raffaele, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 25063/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 20.10.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – La contribuente chiede la revocazione della sentenza n. 25063/2009 di questa Corte, in quanto asseritamente caratterizzata da un errore di fatto attinente alla lettura degli atti del processo d’appello.

L’errore sarebbe consistito nell’avere – la Corte di cassazione – erroneamente supposto la avvenuta costituzione in giudizio della odierna ricorrente (allora appellata), con i connessi effetti sananti a proposito della notificazione dell’atto contenente il gravame. Di contro la ricorrente assume che la verità del fatto era in modo indiscutibile esclusa dalle risultanze processuali, al cui esame la Corte era tenuta essendosi dedotto, a motivo del ricorso per cassazione, un error in procedendo determinativo della nullità della sentenza d’appello.

2. – Il ricorso per revocazione appare inammissibile in quanto la questione che ne occupa risulta compresa nel punto controverso di cui al primo motivo dell’allora proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. Nel quale primo motivo la contribuente dedusse il difetto di notificazione dell’atto di appello sul presupposto che il plico raccomandato le era pervenuto senza il testo dell’atto, e con relazione incompleta.

La sentenza n. 25063/2009, in replica al suddetto motivo, afferma di dedurre il fatto (dell’intervenuta costituzione della contribuente in appello) dalle proposizioni – ritenute incontestate – della sentenza allora impugnata. E ne avvalora la consistenza in ragione di quanto emergente dal verbale di causa, il cui contenuto viene citato testualmente.

Tanto induce a escludere la configurabilità di un errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, risolvendosi, quanto oggi dalla ricorrente prospettato, in una censura attinente all’errato apprezzamento del significato degli elementi dalla Corte allora considerati ai fini della pronuncia sul punto controverso; e quindi in un errore di giudizio, non di fatto.

che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, i quali non appaiono incisi dai rilievi svolti dalla ricorrente in memoria;

che difatti completamente si trascura quanto nella relazione detto in ordine all’essere stata la questione oggetto di uno specifico motivo di ricorso avverso la sentenza d’appello, sì da costituire – evidentemente – punto controverso in seno al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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