Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28198 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. II, 10/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21960/15) proposto da:

I.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Mario Terracciano, e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

IM.AN., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo di

Palma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Raffaele Versace, in Roma, corso Trieste, n. 185;

– controricorrente –

nonchè

I.R., I.G. e I.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3521/2015

(depositata il 26 agosto 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nell’aprile 1998 i sigg. Im.An., R., G. e S. esponevano quanto segue: – di essere proprietari di terreni con annessi fabbricati rurali in (OMISSIS), con i diritti di comunione al cortile ed ai predetti rurali e che, recentemente, ciascuno di essi aveva provveduto alla ristrutturazione della vecchia fabbrica: – che la di loro cugina I.A., proprietaria di una vano rurale al primo piano unitamente al casotto ubicato tra la scalinata ed il forno comune, nel ristrutturare ed ampliare il proprio immobile aveva eliminato il forno con il lavatoio ed altri comodi, occupando parzialmente il cortile e il suolo comune, realizzando tale attività in violazione della normativa sulle distanze producendo effetti pregiudizievoli alle proprietà di ciascuno; – tanto premesso, chiedevano al Tribunale di Nola che la citata convenuta venisse condannata alla demolizione delle opere illegittimamente eseguite, con conseguente ripristino del forno, del lavatoio e degli altri comodi eliminati, oltre che al risarcimento dei danni.

Radicatosi il contraddittorio, la suddetta convenuta si costituiva in giudizio e, oltre ad instare per il rigetto dell’avversa domanda, proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale invocando la condanna all’abbattimento delle opere realizzate dagli attori in violazione dei suoi diritti dominicali (riguardanti l’edificazione di parte di fabbricato, di balconi e sporti), il rilascio di una parte di terreno destinata a frutteto e la condanna al risarcimento dei danni.

All’esito dell’esperita istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 28 novembre 2006, così provvedeva: – in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attrice, condannava la convenuta all’abbattimento della porzione di fabbricato realizzato sul suolo comune (come individuata dal c.t.u.) ed al ripristino del forno comune, già esistente sulla zona occupata con l’anzidetta costruzione: – in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, condannava l’attrice Im.An. alla restituzione, in favore della stessa convenuta, dell’area abusivamente occupata (anch’essa indicata in c.t.u.), nonchè della piccola superficie di mq. 1,50 facente parte del terreno di proprietà dell’ I.A., all’abbattimento della porzione di fabbricato edificata su area comune nonchè all’eliminazione del cancello impeditivo dell’accesso ad altra area comune.

2. La citata sentenza veniva appellata dall’ I.A..

Gli appellati si costituivano in giudizio, formulando, a loro volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3521/2015 (depositata il 26 agosto 2015), in accoglimento parziale di entrambi i gravami, così statuiva (in dipendenza dei riscontri emergenti dalla già espletata istruzione probatoria): condannava l’ I.A. all’abbattimento della porzione del proprio fabbricato costruito sull’area comune per una superficie di circa mt. 7 (come evincibile dalla relazione del c.t.u.); – condannava l’ Im.An. all’eliminazione della vasca biologica realizzata al di sotto dell’area abusivamente occupata (come desumibile dalla citata relazione peritale) nonchè alla demolizione degli sporti eseguiti sulla medesima area; – rigettava nel resto l’appello principale; – respingeva il capo della domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di Im.An. alla demolizione della porzione di fabbricato realizzata su area comune e di eliminazione del cancello, dichiarando infondato nel resto il gravame incidentale; – compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

3. I.A. ha proposto ricorso per cassazione riferito ad un unico motivo, resistito con controricorso soltanto dall’intimata Im.An., mente gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulato la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurando il percorso logico-argomentativo addotto a sostegno dell’impugnata sentenza, per errata interpretazione della prova legale e per insanabile contraddizione, oltre che per manifesta illogicità.

In particolare la difesa dell’ I.A. ha sostenuto che il giudice di appello non aveva tenuto conto dei documenti (asseritamente costituenti prova legale) consistenti nell’atto di vendita del 28 febbraio 1959 e dell’atto di donazione del 25 gennaio 1981. Per effetto della dedotta inadeguata valorizzazione del contenuto di detti documenti e dell’erronea interpretazione dei complessivi elementi probatori, la Corte di appello aveva illegittimamente disposto la riduzione dell’area del cortile comune, ritenendo che ella ricorrente avesse solo una servitù di passaggio e non un diritto dominicale, sull’affermato erroneo presupposto che l’ Im.An. avesse edificato parte del suo

fabbricato su un’area non comune anche alla stessa, così pervenendo al rigetto della sua domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della citata Im.An. all’abbattimento della predetta porzione di fabbricato, interpretando – a suo avviso – incoerentemente anche le risultanze della relazione del c.t.u..

3. Il complesso motivo dedotto dalla ricorrente è del tutto privo di fondamento. Rileva, infatti, il collegio che la Corte di appello ha, diversamente da quanto assunto con il ricorso, dato adeguatamente conto del contenuto degli atti indicati dalla ricorrente e, sulla base di un percorso logico-argomentativo sufficientemente svolto sul piano dell’interpretazione complessiva (senza che con il ricorso sia stata, peraltro, dedotta propriamente la violazione di criteri ermeneutici), ha desunto che la ricorrente non avesse un diritto di comproprietà sull’area controversa ma che fosse titolare solo di un diritto di servitù di passaggio.

In particolare, la Corte territoriale ha – con logica e congrua motivazione chiarito che, sulla scorta del titolo di acquisto della ricorrente, si evinceva, senza dubbio, che la stessa non risultava comproprietaria della fascia di terreno destinata all’accesso ma che, in base all’atto di donazione del 25 gennaio 1981 (l’atto pubblico finale attributivo di diritti reali), le si era riconosciuto soltanto il diritto di accesso al cortile del fabbricato che, per l’appunto, avrebbe dovuto essere esercitato attraverso un passaggio, appositamente realizzato e della larghezza di mt. 3, che, in senso sud-nord, dal vialone certamente comune conduceva al predetto cortile, rimanendo esclusa ogni previsione della comunione di beni immobili.

Alla stregua di tale accertamento – fondato su una interpretazione letterale inequivoca – il giudice di appello ha rilevato l’erroneità della sentenza di primo grado con la quale si era ritenuto che una porzione del fabbricato realizzato da Im.An. avesse invaso un bene di proprietà comune anche all’odierna ricorrente.

In ogni caso, come anticipato, con il ricorso non risulta denunciata alcuna violazione di criteri interpretativi.

Al riguardo, peraltro, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione di contratti in genere offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (che vanno specificamente indicati e correlati allo svolgimento argomentativo idoneo a sorreggere la prospettata violazione), non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.

E’, altresì, pacifico che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella riformulazione intervenuta per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ma come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, il citato testo novellato va inteso come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, precisandosi che tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

E’ stato anche chiarito che, a seguito della menzionata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dall’indicato del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Quest’ultima eventualità – per le ragioni prima spiegate – non si è venuta affatto a configurare nel caso di specie, da cui consegue, perciò, anche l’esclusione della dedotta violazione del citato art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

4. In definitiva, il ricorso, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore a ntistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese circa i rapporti processuali tra la ricorrente e le altre controparti, essendo queste ultime rimaste intimate.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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