Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28197 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15990/2018 proposto da:

J.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cinzia Marsili, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Verona, Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2691/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2691 del 21 novembre 2017, respinge il ricorso proposto dal cittadino del Gambia J.K. avverso l’ordinanza del Tribunale Venezia che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la vicenda del richiedente, le ragioni del suo allontanamento dal Paese di origine e di quelle ostative al rimpatrio sono state esposte in modo contraddittorio, inverosimile e anche generico;

b) infatti, nell’audizione davanti alla Commissione territoriale il ricorrente ha dichiarato di aver abbandonato il Gambia nel 2008 principalmente perchè ingiustamente accusato di favorire la pratica omosessuale fra i giovani del villaggio, di essere arrivato in Libia, dopo il passaggio in una pluralità di Paesi e di essere poi scappato dalla Libia per contrasti con il datore di lavoro che voleva pagarlo una volta l’anno e non ogni mese;

c) davanti al Tribunale l’interessato ha fornito una diversa versione dei fatti dichiarando di essere stato in carcere in Gambia, a causa della propria omosessualità, prima nel 2001 e poi nel 2008, e che nel 2008, dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, era scappato dal Paese e che quindi esprimeva la propria omosessualità solo con i turisti, non avendo un compagno;

d) in nessuna delle due indicate versioni il ricorrente ha fatto riferimento alla situazione generale del Paese come fonte di effettivo pericolo per la propria incolumità;

e) peraltro, dal report del Segretariato generale ONU di fine gennaio 2017 relativo agli Stati dell’Africa occidentale e del Sahel non risulta che nella zona di (OMISSIS) (di provenienza del richiedente) vi sia una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato;

f) neanche si ravvisano i presupposti per la concessione della protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”;

3. il ricorso di J.K. domanda la cassazione della suddetta sentenza per sette motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in sette motivi;

1.1. con il primo motivo si contesta il rigetto della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e si denunciano: a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa decisione sulla domanda ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non coerente e credibile il racconto del ricorrente sulla base di una motivazione apparente; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che la valutazione di non credibilità sarebbe basata su fatti secondari, mentre non sarebbero stati esaminati fatti decisivi come la sanzione penale prevista in Gambia per gli omosessuali;

1.2. con il secondo motivo si contesta il rigetto della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato e si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa decisione sulla domanda ex art. 112 c.p.c. e/o ex art. 132 c.p.c., comma 4, per avere la Corte d’appello ritenuto non coerente e credibile il racconto del ricorrente sulla base di una motivazione apparente; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata applicazione dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ai fini dell’esame della credibilità del racconto non effettuato alla luce della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare non avendo dato rilievo al suo analfabetismo, all’invidia dei suoi compagni, alla denuncia per estrometterlo, all’aggressione subita in Libia, all’atteggiamento omofobo esistente in Gambia ove l’omosessualità è punita penalmente, come risulta dalle attestazioni della Commissione territoriale e dai documenti depositati in appello dal richiedente;

1.3. con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, per non aver correttamente valutato la narrazione del ricorrente e i rischi documentati che correrebbe rientrando in Gambia a causa del suo attivismo politico e dell’omosessualità, non mettendo in relazione tale racconto con la situazione generale del Paese ove il recente insediamento del Presidente B. – al posto del precedente dittatore – non permette di considerare superate le problematiche relative alla violazione dei diritti umani, specialmente delle persone LGBT;

1.4. con il quarto motivo si denunciano; a) violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 8, comma 2; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza con riguardo all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso la credibilità del racconto del ricorrente anche con riferimento alla dichiarata omosessualità, senza considerare che egli nel suo Paese è considerato omosessuale e senza valutare le doglianze sul punto contenute nell’atto d’appello;

1.5. con il quinto motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c); b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè la Corte d’appello ha negato la protezione sussidiaria e quella umanitaria senza indagare sulle condizioni di pericolo generalizzato esistenti in Gambia, specialmente per gli omosessuali;

1.6. con il sesto motivo si contesta il rigetto della protezione umanitaria e si denunciano a) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19 e art. 32, comma 3; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per la mancata valutazione e delle condizioni di vita in Gambia rapportate all’integrazione sociale, lavorativa e formativa in Italia nonchè all’esigenza di cure mediche;

1.7. con il settimo motivo si contesta ulteriormente il rigetto della domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, denunciandosi: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione sulle domande istruttorie avanzate nell’atto di appello, necessarie per la valutazione di credibilità del racconto del ricorrente nonchè per omessa valutazione della domanda di audizione in appello; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo;

Esame delle censure.

2. l’esame del ricorso porta all’accoglimento del primo e del settimo motivo – da trattare insieme perchè intimamente connessi con riguardo al denunciato vizio di motivazione apparente (o inesistente), con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi;

3. in particolare, dalla sentenza impugnata non risulta, in alcun modo, se la Corte d’appello abbia affermato o negato l’omosessualità del richiedente, che peraltro sembra essere stata riferita dall’interessato in entrambe le versioni del suo racconto, tuttavia nella parte motiva della sentenza nulla si dice al riguardo, mentre si tratta di un elemento decisivo, in quanto essendo pacifico che in Gambia è prevista la sanzione penale per gli omosessuali, la sussistenza nella specie di tale elemento potrebbe comportare il riconoscimento dello status di rifugiato o comunque di altra forma di protezione;

3.1. infatti, per un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. 20 settembre 2012, n. 15981; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26969);

3.2. in termini analoghi, anche Cass. 6 febbraio 2018, n. 2875 che con specifico riferimento ad un cittadino del Gambia accusato di omosessualità ha affermato che ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere la protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (vedi anche: Cass. 17 maggio 2019, n. 13448);

3.3. viceversa la Corte territoriale si è limitata a dare conto delle indagini fatte sulla situazione generale del Paese per l’esame della domanda della protezione sussidiaria ma non ha dato conto di approfondimenti effettuati per appurare se il ricorrente sia realmente omosessuale e come venga trattata l’omosessualità in Gambia, pur essendo stato questo tema al centro del racconto del richiedente ed essendo solo marginalmente toccato dalla rilevata contraddittorietà del racconto medesimo, visto che in entrambe le versioni (audizione davanti alla Commissione territoriale e davanti al Tribunale) comunque l’interessato ha fatto riferimento alla propria omosessualità, sia pure in contesti differenti;

3.4. questo porta all’accoglimento del profilo di censura relativo alla sostanziale assenza – e, quindi, all’apparenza – della motivazione sul punto relativo all’omosessualità ma, in realtà, con riguardo, in generale, al rigetto della domanda di concessione della protezione internazionale oppure del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, visto che l’elemento fondamentale posto alla base delle relative domande erano proprio l’omosessualità e il relativo trattamento nel Paese di origine del ricorrente;

3.5. infatti, come denunciato dal ricorrente, la motivazione sul punto indicato è del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni logico-giuridiche poste a base della relativa decisione, in quanto, pur contenendo la sintesi del racconto del richiedente tuttavia è del tutto priva di riferimenti all’indagine sull’esistenza dell’elemento riferito (omosessualità) e, in sostanza, si risolve in una generica enunciazione dei presupposti che, in astratto, possono portare alla concessione della protezione internazionale o umanitaria;

3.6. in base ad indirizzi costanti e condivisi di questa Corte la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n. 3828);

3.7. è stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488);

3.8. infine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009);

3.9. la sentenza impugnata, per le suindicate ragioni, risulta completamente priva di qualunque argomentazione in ordine all’omosessualità del richiedente, elemento centrale per l’intera decisione, come si è detto;

3.10. pertanto, la motivazione della sentenza impugnata risulta nulla perchè priva della concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consenta di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso;

3.11. si tratta, quindi, di una motivazione che corrisponde perfettamente alla suindicata nozione di “motivazione apparente” perchè pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente tuttavia è del tutto apodittica e tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento effettuato dalla Corte d’appello con riguardo alla valutazione dell’anzidetto fondamentale elemento di carattere decisivo (vedi, per tutte: Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);

Conclusioni.

4. per le suindicate ragioni il primo e il settimo motivo di ricorso vanno accolti e, di conseguenza, gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti;

5. la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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