Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28197 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2489/2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS) – agente della riscossione – in

persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio

degli avvocati PUOTI Giovanni e CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e

difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

e contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/9/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 21.4.09, depositata l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – Equitalia Cerit s.p.a. ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, n. 68/9/09, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di C.R. contro due iscrizioni ipotecarie conseguenti a 28 cartelle esattoriali.

La sentenza ha accertato che le iscrizioni erano avvenute in relazione alla notifica dei soli avvisi di mora, e ha dichiarato di non condividere, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (di cui alla sent. n. 16412/2007), l’affermazione del giudice di primo grado circa l’equipollenza tra i due atti (cartella e avviso di mora).

Con l’unico motivo Equitalia censura la sentenza per non aver considerato la diversa prospettiva nella quale operavano i citati atti ratione temporis, stante che gli avvisi di mora, nel caso di specie ricadenti nel periodo di vigenza anteriore al D.Lgs. n. 46 del 1999, erano da intendere come aventi allora – funzione solo comunicativa dell’avvenuta iscrizione a ruolo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

2. – Non risulta, dagli atti regolamentari, il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione spedito a mezzo posta.

3. – A ogni modo, anche subordinatamente alla prova detta, il ricorso appare inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la sentenza deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e l’esame del motivo non sembrando offrire elementi per sostenere di questa un mutamento.

In particolare, la sentenza ha applicato il principio di diritto di cui a sez. un. n. 16412/2007 in ordine alla necessità che l’avviso di mora sia sempre comunque preceduto dalla notifica della cartella di pagamento; principio logicamente sostenuto in relazione alla formulazione normativa previgente il D.Lgs. n. 46 del 1999 (che invero ha soppresso l’avviso di mora).

Consegue che va condivisa la conclusione che, proprio con riguardo al periodo di vigenza delle disposizioni anteriori al D.Lgs. n. 46 del 1999, non l’avviso di mora in sè, quanto piuttosto l’avviso conseguente alla notifica della cartella, poteva dirsi legittimante l’iscrizione ipotecaria. Donde l’argomento speso nel motivo non assolve il fine di superamento del filtro di cui al ripetuto art. 360 bis c.p.c.”. – che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dott. Terrosi (est), il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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