Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28197 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28197 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 19157-2010 proposto da:
PERICO ELISABETTA PRCLBT41B45F704G,

D’AMICO RENZO

DMCRNZ30E10M017F, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CARLO MIRABELLO 25 SC B INT 8, presso lo studio
dell’avvocato MORTELLITI GIOVANNI, rappresentati e
difesi dall’avvocato D’AMICO RENATA;
– ricorrenti –

2013

contro

2372

CONDOMINIO

TRIANTE

VIA

BIANCAMANO

4

MONZA

85036710151, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 17/12/2013

CAPECE MICHELE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

978/2010 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
13/11/2013

dal Consigliere Dott. LUIGI

PICCIALLI;
udito l’Avvocato MORTELLITI Giovanni, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato D’AMICO Renata,
difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Renzo D’mico ed Elisabetta Perico,condornini in un edificio sito in Monza, condominio c.d.
“Triante”,impugnarono la delibera assembleare del 7.7.04 di approvazione del bilancio
consuntivo relativo al periodo 1.5.03-30.4.04,con specifico riferimento alla ripartizione delle
spese ordinarie e di gestione concernenti i servizi di acqua calda,riscaldamento ed acqua

non tenente conto degli effettivi consumi di ciascun appartamento.
Gli stessi condomini impugnarono successivamente la delibera del 5.7.05,nelle parti aventi ad
oggetto le analoghe spese della gestione 1.5.04-30.4.05, la revoca-nomina dell’amministratore, per mancato raggiungimento del quorum, e l’approvazione,per conseguente nullità,
del preventivo relativo alla successiva gestione annuale.
Le domande,cui aveva resistito il condominio,con sentenza in data 12.2.07 dell’adito Tribunale
di Monza,vennero accolte per la ritenuta fondatezza dei motivi addotti, ad eccezione (in virtù
dell’istituto della prorogati° imperii) dell’ultimo capo relativo al preventivo di spesa 2005/06.
Proposto dal condominio appello,resistito dagli appellati,con sentenza del 31.3.10 la Corte di
Milano accoglieva il gravame,rigettando ogni richiesta attrice e compensando le spese del
doppio grado, ritenendo:a) ammissibile l’appello,poiché,contrariamente a quanto eccepito dagli
appellati, l’amministratore, rimasto in carica senza soluzione di continuità finOal 26.10.09,
avrebbe potuto, nell’ambito delle proprie attribuzioni ex art. 1131 c.c., resistere in giudizio e
proporre le occorrenti impugnazioni,senza la necessità di autorizzazione dell’assemblea; b)
insussistente alcun profilo di illegittimità,in relazione all’art. 1135 c.c.delle delibere,quanto ai
criteri di ripartizione delle spese,che erano rispondenti a quelli da vari anni seguiti nell’ambito
del condominio,previa incensurabile valutazione di opportunità da parte dell’assemblea,che fin
dal 18.4.02 aveva adottato, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche degli
impianti comuni,ogni possibile correttivo per evitare sperequazioni,criteri da ultimo confermati

1

fredda,in particolare deducendo l’inadeguatezza dell’adottato criterio millesimale,in quanto

nell’assemblea del 17.12.08,cui aveva partecipato lo stesso D’Amico,senza proporre alcuna
successiva impugnazione.
Avverso tale sentenza il D’Amico e la Perico hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi,cui ha resistito il condominio con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria del 30.1.2012 è stato concesso termine al condominio resistente

alla pronunzia delle SU. n. 18331 del 2010,produzione poi tempestivamente avvenuta,di cui si
dirà in parte motiva.
È stata infine depositata una memoria illustrativa per i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1130,1131,
1132 c.c.,nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo,censurando il
mancato accoglimento della pregiudiziale eccezione d’inammissibilità dell’appello,per difetto
di una delibera assembleare di autorizzazione dell’amministratore alla proposizione del
gravame,a1 riguardo osservando che la giurisprudenza richiamata dalla corte di merito
riguardava le sole azioni concernenti le parti comuni dell’edificio,mentre nel caso di specie la
tematica del giudizio atteneva all’impugnazione di una delibera assembleare relativa al
bilancio consuntivo ed ai criteri di riparto delle spese,materia del contendere esulante dalle
attribuzioni di cui all’art.1130 e,pertanto,comportante,ai sensi dell’art.1131 c.c. la necessità
della suddetta autorizzazione. Per di più,si soggiunge, il regime di prorogatio imperii nel quale
operava l’amministratore (la cui nomina era contenuta nella delibera assembleare del
5.7.05,annullata dalla sentenza di primo grado con statuizione non riformata in secondo),non
avrebbe comunque consentito al medesimo di compiere atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione,quale avrebbe dovuto considerarsi l’iniziativa giudiziaria in questione.
Il motivo è fondato.

2

per la produzione di delibera assembleare di autorizzazione a costituirsi o ratifica,in conformità

Come si è accennato in narrativa,i1 condominio controricoffente ha provveduto,entro il termine
accordatoglii al deposito della copia di una delibera assembleare,quella di cui al verbale di
assemblea straordinaria tenutasi in data 12.10.2010,nell’ambito della quale risulta ratificato
(con l’astensione di uno solo dei condomini presenti) ” l’operato degli amministratori

pro

tempore …in relazione esclusivamente ai giudizi ,e in particolare alla proposizione degli

mediante controricorso nel giudizio per cassazione RG. 19157/10…”
Tale ratifica può ritenersi utilmente conseguita soltanto in relazione alla costituzione nel
presente ed all’epoca pendente giudizio per cassazione,cui si riferisce nell’ultima parte,valendo
a sanare la posizione processuale del controricorrente condominio,ma non anche in relazione
alla proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 517/07 (quella di primo grado nel presente
processo),essendo intervenuta dopo la definizione del giudizio di secondo grado,che era stato
instaurato dall’amministratore con gravame proposto di sua iniziativa, senza renderne
preventivamente edotta l’assemblea o conseguirne,in tempo utile alla relativa proposizione,la
ratifica. Al riguardo trova applicazione il principio già affermato,in un precedente in termini,
da questa sezione,nel solco della pronunzia delle S.U. n. 18831/2010,secondo cui “la
deliberazione dell’assemblea di condominio, relativa alla ratifica della costituzione nel
giudizio di cassazione …da parte dell ‘amministratore, operando soltanto per la rispettiva fase
del procedimento,non sana la mancanza della preventiva autorizzazione assembleare
concernente l’appello formulato dallo stesso amministratore avverso la sentenza di primo
grado, con conseguente nullità della decisione, che su tale gravame si sia pronunciata,e
passaggio in giudicato della prima sentenza per difètto di valida impugnazione” (sent. n.
15838 del 20.9.2012). Da tale principio il collegio non ravvisa motivi per doversi
discostare,attesa la sua conformità al dictum delle Sezioni Unite,che come è stato ricordato
nella citata pronunzia sezionale,procedendo all’esegesi dell’art. 1131 c.c.,avevano raccordato
la regola,secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque causa
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appelli avverso le sentenze 517/07 Tribunale di Monza….ed in merito alla costituzione

concernente le parti comuni dell’edificio,con il principio dell’attribuzione in capo
all’assemblea del potere gestorio,con la conseguenza che l’amministratore può sì costituirsi ed
anche impugnare la sentenza sfavorevole senza preventiva autorizzazione,ma deve tuttavia
informare tempestivamente l’assemblea del suo operato,a1 fine di evitare una pronuncia di
inammissibilità della sua costituzione o impugnazione;tanto sulla base della considerazione che

procura ad litem al difensore,che la stessa assemblea ha il potere di nominare,onde,come già
affermato in altre precedenti sentenze di legittimità (Cass. nn. 22294/04 e 1422/2006),
svolgendo l’amministratore funzione di mero nuncius ,la ratifica non può che valere per il
grado di giudizio in relazione al quale essa viene rilasciata.
Nel caso di specie,dunque,la tardiva ratifica dell’operato dell’amministratore, intervenuta
addirittura dopo la definizione del giudizio di secondo grado, instaurato a seguito dell’appello
dell’amministratore,non può valere a sanarne l’invalida posizione processuale,in
considerazione della quale il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
In tal senso,restando assorbito il secondo motivo,attinente al merito della controversia,va in
questa sede emessa pronunzia,previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Va ancora precisato che questa Corte non può tener conto di altre assunte precedent‘ratifiche
assembleari, invocate da parte del controricorrente,segnatamente di quella del 17.12.2008 (di
cui peraltro i ricorrenti controdeducono l’avvenuto annullamento con sentenza n. 1502/2010
del Tribunale di Monza),tenuto conto dell’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. della relativa
produzione documentale,che non risulta,né si deduce,anche avvenuta in sede di merito e non
attenendo la stessa alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso per
cassazione o del controricorso.
Giusti motivi,infine,tenuto conto della non univocità, all’epoca del giudizio di secondo
grado,della giurisprudenza,tanto da rendersi necessaria la citata pronunzia chiarificatrice delle

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l’autorizzazione dell’assemblea a resistere integra un mandato all’amministratore a conferire la

Sezioni Unite,comportano la totale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello
di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza
impugnata senza rinvio,dichiara inammissibile l’appello e compensa interamente le spese del

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

giudizio di secondo grado e del presente.

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