Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28197 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29935/2020 proposto da:

A.D., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 10.1.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da A.D. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 164/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da A.D. avverso la predetta decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.D., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la storia personale non credibile, senza procedere all’audizione personale del richiedente.

La censura è fondata.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan, suo Paese di provenienza, perché era rimasto coinvolto in un assalto ad una scuola, perpetrato da una organizzazione politica alla quale egli era estraneo, che si era concluso con numerosi morti e feriti. Aveva riferito, in particolare, di esser rimasto a sua volta colpito, di esser stato ricoverato presso il locale ospedale, dal quale era poi stato dimesso, e di esser stato ricercato, a distanza di qualche tempo, dalla polizia, perché ritenuto coinvolto nel fatto di sangue. La Corte di Appello ha ritenuto non necessaria una nuova audizione del richiedente, poiché lo stesso era stato già ascoltato dinanzi la Commissione territoriale. Ha poi ritenuto la storia non credibile, perché priva di riscontri, senza tuttavia considerare che il richiedente aveva depositato, proprio per suffragare il proprio racconto, un certificato attestante la frequenza della sorella presso la scuola oggetto dell’assalto, la documentazione comprovante il suo ricovero presso l’ospedale (OMISSIS) per frattura al braccio sinistro e ferite alle testa, un articolo di giornale contenente la narrazione dell’attacco terroristico, nonché il plico postale con il quale la predetta documentazione gli era stata inviata (cfr. pag. 3 del ricorso).

La Corte di Appello non fa alcun cenno all’allegazione di detti documenti, né alla loro eventuale rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, limitandosi ad una motivazione astratta, del tutto sganciata dal caso concreto e fondata sulla ravvisata “assenza di riscontri” alla storia del richiedente asilo. Sul punto, va ribadito che il richiedente ha certamente l’onere di circostanziare, per quanto possibile, la sua storia personale, ma non anche quello di fornire riscontri esterni al racconto, i quali, piuttosto, costituiscono l’oggetto del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887). Nella specie, inoltre, gli elementi di riscontro erano stati comunque forniti dal richiedente, mediante la produzione della documentazione suindicata, che la Corte distrettuale non ha tenuto in alcun conto.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è meramente apparente, e dunque va considerata come sostanzialmente omessa. Il vizio di omessa o apparente motivazione, invero, ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793). Nel caso di specie, il giudice di merito è pervenuto, sulla base di enunciati meramente assertivi, a conclusioni del tutto disancorate dalle risultanze istruttorie, attraverso un percorso motivo meramente figurativo, come tale non idoneo ad integrare il cd. minimo costituzionale della motivazione (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018, Rv. 649483; nonché Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del terzo, con il quale lamenta invece la mancata concessione della tutela umanitaria. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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