Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28196 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15983/2018 proposto da:

C.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Pia Rizzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 665/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 665 del 19 marzo 2018, accoglie l’appello del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale Venezia impugnata e, per l’effetto, respinge l’originario ricorso proposto dal cittadino del Mali C.M. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese per timore di essere imprigionato in quanto sospettato di essere complice di alcuni rapinatori che avevano commesso un omicidio;

b) il primo Giudice ha ritenuto il racconto non verosimile ma ha concesso la protezione sussidiaria escludendo la possibilità di rimpatrio nella regione del (OMISSIS), di provenienza, data la grave situazione di insicurezza esistente nel nord del Mali ed ha anche aggiunto che comunque sarebbe stato possibile concedere la protezione umanitaria visto che il richiedente aveva cercato di ricostruirsi una vita in Libia da dove era stato costretto a fuggire a causa della perdurante situazione di instabilità del Paese;

c) per la protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) si può prescindere dalla credibilità del richiedente, ma va accertata la sussistenza di una situazione di conflitto armato quale individuato dalla CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità, facendo riferimento non solo alla Stato ma anche alla regione di provenienza;

d) il richiedente ha detto di aver vissuto nella regione del (OMISSIS) e di essersi poi trasferito nella capitale (OMISSIS), si tratta di luoghi situati nella parte meridionale del Paese nei quali non si riscontra la situazione di violenza indiscriminata esistente nel nord, come si desume da qualificate fonti aggiornate;

e) non è concedibile la protezione umanitaria per la rilevata inattendibilità del C., riscontratasi addirittura con riguardo alla ragione che lo ha spinto ad emigrare;

f) per tale forma di protezione non assumono rilievo ragioni economiche come l’aver trovato lavoro, in quanto la domanda di protezione internazionale o umanitaria non può servire per cercare di inserirsi nel mondo del lavoro aggirando la diversa disciplina basata sulla periodica regolamentazione dei flussi migratori, la cui applicazione regola l’ingresso nel nostro Paese dei migranti economici;

3. il ricorso di C.M. domanda la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

2. con il primo motivo si deduce violazione di legge, per avere la Corte d’appello ritenuto possibile valutare, ai fini del riconoscimento o meno della protezione internazionale, se il richiedente possa tornare in una zona sicura del proprio Paese di origine, diversa da quella di provenienza, come stabilito dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, cui però il nostro Stato non ha dato attuazione;

3. con il secondo motivo si denunciano: a) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, e, di conseguenza, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): b) in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente e poco aggiornato approfondimento sullo stato di instabilità del Mali, deterioratosi con diffusione in tutto il Paese, da quando nel 2013 è andato al potere il Presidente B.K.I.;

4. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3-bis, e dell’art. 8 CEDU, per la mancata considerazione, ai fini della protezione umanitaria, del livello di integrazione conseguito in Italia;

Esame delle censure.

5. il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte;

6. i primi due motivi – da trattare insieme data la loro intima connessione – risultano, in primo luogo fondati sull’erroneo presupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe fatto applicazione dell’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE – non trasposto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri di inserirla o meno nell’atto normativo di attuazione della Direttiva – che prevede che la protezione internazionale possa essere esclusa in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in una zona del territorio del Paese d’origine diversa da quella di provenienza, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi;

6.1. ciò non si è verificato in quanto la Corte d’appello ha correttamente e in conformità con la giurisprudenza di questa Corte escluso l’accesso alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) rilevando, sulla base di fonti autorevoli e aggiornate, che nella regione di (OMISSIS), di provenienza del ricorrente, non si riscontra la situazione di violenza generalizzata quale configurata nella suindicata disposizione, che invece esiste specialmente nel nord del Mali;

6.2. in base alla costante giurisprudenza di questa Corte una simile valutazione è il frutto di un accertamento di fatto che compete al giudice del merito e che può essere eventualmente censurato in questa sede ex art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – secondo cui la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;

7. anche il terzo motivo è inammissibile;

7.1. infatti le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e comunque si focalizzano sulla mancata considerazione del livello di integrazione conseguito in Italia dal ricorrente, senza che venga individuata la speciale condizione di vulnerabilità rilevante ai fini che qui interessano che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, visto che nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’integrazione socio-lavorativa, alla giovane età e alla instabilità del Mali e alla ricerca di condizioni di vita adeguate ai parametri del benessere e della dignità umana;

7.2. ma, come evidenziato anche dalla Corte d’appello, la riferita esistenza, nello Stato verso cui il soggetto si troverà ad essere rimpatriato, di “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani” e il rischio di trovarsi in una situazione di povertà a causa della generale situazione del Paese di destinazione sono ininfluenti ai fini della protezione umanitaria;

7.3. infatti, in questo ambito, non è ipotizzabile nè l’obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681) e che emerga da idonee allegazioni da parte del richiedente, dirette a dimostrane il necessario collegamento con la propria vicenda personale, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6 cit.;

Conclusioni.

8. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

9. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

10. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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