Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28196 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26156-2010 proposto da:
ALFA COSTRUZIONI SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA
12, presso lo studio dell’avvocato GALLO VALERIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati PIGLIONICA GIUSEPPINA, FRASCA FRANCESCO giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore
pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 17/04/09, depositata il 06/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, Osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello proposto da “Alfa Costruzioni srl” – appello proposto contro la sentenza n. 105/23/2008 della CTP di Milano che aveva disatteso il ricorso della società contribuente- ed ha cosi confermato l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2002, pretesa dall’Agenzia sulla premessa dell’esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti e perciò di imposte non detraibili.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “la Contribuente abbia formulato le medesime considerazioni già oggetto di esame in primo grado, e conseguentemente che vadano confermate le osservazioni e le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, considerando anche che nella fattispecie non sussiste alcuna ipotesi che possa giustificare l’emissione di note di credito”.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come:
“Nullità della sentenza per carenza dei requisiti essenziali – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36″, assistito da idoneo quesito e più liquido nonchè assorbente rispetto al precedente motivo di doglianza) la ricorrente si duole della nullità della sentenza di secondo grado per essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute ne dispositivo.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte:” In materia di contenuto della sentenza, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cassazione civile, sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112).
Ed invero, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge agevolmente che il giudicante non ha in realtà reso alcuna motivazione (in rispetto alle questioni concretamente dedotte in controversia e in maniera autosufficientemente idonea specificate nell’atto introduttivo di questo grado), limitandosi a formulare clausole di stile e puramente assertive a proposito dell’infondatezza dell’appello incidentale e della non censurabilità della sentenza di primo grado, oltre che un’affermazione puramente apodittica in ordine all’impossibilità di giustificare l’emissione di note di credito.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, apparendo necessario rinnovare completamente l’esame delle questioni proposte con l’appello contro la pronuncia di primo grado.
Roma, 20 settembre 2011.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo).
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTRV Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011