Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28196 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 28196 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 726-2008 proposto da:
MAZZOCCHI PIER PAOLO MZZPPL35PH284B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 44,
presso lo studio dell’avvocato RUTA DINO, rappresentato
e difeso dall’avvocato BIANCHI MASSIMO;
– ricorrente contro

2013
2343

TORRI LUCIANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1136/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/11/2006;

Data pubblicazione: 17/12/2013

udita la

relazione della

causa svolta nella pubblica

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fra la ditta Mazzocchi Pierpaolo e Luciana Torri insorgevano due cause; nella prima la ditta
Mazzocchi otteneva dal Presidente del Tribunale di Rimini un decreto ingiuntivo per il pagamento
di lire 5.044.000 ed accessori quale residuo di prestazioni relative a lavori appaltati per

proponeva opposizione deducendo che, pur avendo ella pagato le prime tre rate pattuite,
l’ingiungente aveva interrotto i lavori senza neanche utilizzare tutto il materiale acquistato e si era
rifiutato di proseguirli; che inoltre i lavori eseguiti erano difettosi, e che il comportamento
dell’appaltatore le aveva recato grave pregiudizio.

Il Mazzocchi, costituendosi in giudizio, contestava il fondamento dell’opposizione assumendo che i
lavori erano stati eseguiti a regola d’arte, che i ritardi erano stati causati dall’opponente, e che la
somma percepita era inferiore all’importo complessivo dei lavori svolti.

Nella seconda controversia il Mazzocchi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini la Torri
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità ex art. 1671 c.c. in relazione
al mancato guadagno, alle spese sostenute ed ai lavori già eseguiti in conseguenza dell’altrui
recesso; si costituiva in giudizio la Torri chiedendo il rigetto della domanda.

Riuniti i giudizi il Tribunale adito con sentenza del 1-6-2002 dichiarava compensate tra le parti le
rispettive voci di credito e rigettava ogni ulteriore domanda.

Proposta impugnazione da parte del Mazzocchi cui resisteva la Torri la Corte di Appello di Bologna
con sentenza del 9-11-2006 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza il Mazzocchi ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la
– Torri non ha svolto attività difensiva in questa sede.
1

l’installazione di un impianto idraulico e di climatizzazione nei confronti della Torri, la quale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112-183 e
184 c.p.c., assume che la Corte territoriale erroneamente ha rigettato la domanda dell’esponente
avente ad oggetto la condanna della Torri al pagamento della residua somma di lire 9.105.268 da

da pagare di lire 4.061.268 per lavori eseguiti, nonché la domanda relativa al pagamento della
somma di lire 8.500.000 come quantificata dal CTU richiesta ai sensi dell’art. 1671 c.c., avendo
ritenuto che l’opposto non può proporre una domanda avente ad oggetto il pagamento di una
somma maggiore di quella fatta valere con l’ingiunzione; invero la presente causa non aveva ad
oggetto soltanto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma riguardava anche la domanda formulata
dall’esponente con separato atto di citazione notificato il 6-5-1993 con il quale il Mazzocchi aveva
chiesto il saldo dei lavori eseguiti, oltre a quanto già fatturato ed oggetto del provvedimento
monitorio.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, con riferimento al credito residuo invocato dal Mazzocchi di lire 8.755.066
per i lavori complessivamente eseguiti, riconosciuto dal primo giudice nei limiti dell’importo di cui
al decreto ingiuntivo, ha confermato tale statuizione ritenendo che l’opposto nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non possa richiedere il
pagamento di una somma maggiore di quella fatta valere con il ricorso per ingiunzione; tale
principio di diritto, peraltro, non è rilevante nella fattispecie laddove, come evidenziato dalla
stessa Corte territoriale, il Mazzocchi con separato giudizio riunito al primo aveva chiesto la
condanna della Torri al pagamento dell’indennità ex art. 1671 c.c. in relazione al mancato
.

guadagno, alle spese sostenute ed ai lavori già eseguiti a seguito del recesso della committente; è
2

cui andava detratto l’importo di cui al decreto ingiuntivo pari a lire 5.044.000, per un totale ancora

quindi evidente che le affermazioni sopra richiamate del giudice di appello hanno del tutto
trascurato tali domande che erano state regolarmente introdotte nella controversia e sulle quali
occorreva pronunciarsi.

Con il secondo motivo il Mazzocchi, denunciando violazione degli artt. 1454 e 1460 c.c., censura la

diritto in relazione ad una diffida ad adempiere inviata dalla Torri all’esponente, considerato che
quest’ultimo non aveva completato i lavori nel termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida
stessa; in realtà al momento dell’invio della diffida era la stessa Torri che non aveva adempiuto
alla sua obbligazione, né aveva offerto di adempiere; quindi la diffida inviata dalla parte
inadempiente non era idonea a risolvere il contratto, dovendosi così fare riferimento al successivo
recesso comunicato dalla parte appaltante ed inadempiente con missiva del 25-11-1993.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che la Torri in data 26-10-1992 aveva inviato al Mazzocchi una
lettera raccomandata con la quale lo diffidava formalmente a completare i lavori idraulici nel
termine di giorni 15 dal ricevimento della missiva, con la espressa precisazione che, trascorso tale
termine senza che il contratto fosse stato adempiuto, lo stesso sarebbe stato ritenuto risolto.; ha
quindi evidenziato che, essendo decorso tale termine senza che i lavori oggetto del contratto tra le
parti fossero stati neppure ripresi, il contratto stesso si era risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454
c.c., considerato il persistente grave inadempimento del Mazzocchi, il fatto che le precedenti

interruzioni dei lavori non potevano essere ascritte a colpa della committente ma ad intralci
burocratici, ed atteso che la violazione degli obblighi contrattuali doveva essere ritenuta senz’altro
grave, ed era stata adeguatamente motivata dalla committente con l’approssimarsi della stagione
invernale, che rendeva urgente il completamento dei lavori idraulici e di riscaldamento dei locali,
3

sentenza impugnata per aver affermato che il contratto intercorso tra le parti si era risolto di

sede dell’attività lavorativa della Torri; essendosi pertanto il contratto già risolto di diritto, la
successiva lettera inviata sempre dalla Torri al Mazzocchi in data 25-11-1992 non poteva
certamente essere interpretata nel senso che la committente intendesse ripristinare il contratto
stesso, ma che essa voleva rivolgersi al giudice al fine di far accertare l’intervenuta inadempienza

motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove il ricorrente si limita inammissibilmente
a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia
a sé più favorevole.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa
deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra
sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma il 7-11-2013

Il Presidente

dell’appaltatore; si è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA