Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28195 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28195 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 670-2008 proposto da:
COPPOLA

LUIGI

CPPLGU67L21E506Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso lo
studio dell’avvocato PRUNAS FRANCESCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato STARACE GINO;
– ricorrente contro

COPPOLA

BENEDETTA

CPPBDT24T42E506K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo
studio dell’avvocato RUBERTI RAFFAELA, rappresentata e
difesa dall’avvocato TORRICELLI VALENTINO;

Data pubblicazione: 17/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 781/2006 della CORTE D’APPELLO

di LECCE, depositata il 13/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito l’Avvocato GINO STARACE difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VALENTINO TORRICELLI difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

)41

Svolgimento del processo
Benedetta Coppola con atto di citazione del 26 luglio 1990, premesso di
essere proprietaria del palazzo Coppola sito in Lecce alla via Idomeneo n. 41 e
43 pervenutogli dalla eredità paterna a seguito del distacco della sua quota per
atto del notaio Bemardini del 3 novembre 1944 esponeva che una cospicua

vani e accessori era occupato per sua gratuità

porzione del primo piano, e precisamente la quota lato sud costituita da 12
concessione alla germana

Teresa, che costei con scrittura datata 22 novembre 1970 aveva dichiarato di
riconoscere il pieno diritto di prorpeità dell’istante

sulla casa paterna,

sottolineando che al sua permanenza a titolo di abitazione nella casa avveniva
per reciproco accordo ed esplicito consenso della sorella, che recentemente la
sorella Teresa Coppola aveva negato il diritto di essa attrice sulla porzione
occupata. Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la
sorella Teresa per sentire dichiarare che

l’appartamento sito in Lecce via

Idomeneo in tutta la sua consistenza di vani 12 accessori era di sua esclusiva
proprietà e che la convenuta l’ occupava per concessione gratuita.
Si costituiva Teresa Coppola contestando la domanda attrice, proponeva
domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la declaratoria di acquisto da
parte sua dell”immobile per avvenuta usucapione ventennale. In particolare la

convenuta esponeva: a) che dopo il distacco della quota ereditaria in favore di
benedetta Coppola eseguita con atto de 3 novembre 1944 tutti gli eredi
Coppola compresa Benedetta furono d’accordo nel 1957 di procedere alla
distribuzione del patrimonio ereditario in maniera diversa da quello che il
precedente stralcio lasciava intendere, sicché il 19 settembre 1957 l’ing. Sarno
predispose un progetto di divisione con il quale fu previsto l’attribuzione ad
1

4

essa deducente dell’appartamento al primo piano di dodici vani ed accessori
b) con scrittura privata del 21 gennaio 1967 la sorella Benedetta riconobbe in
suo favore il diritto di proprietà sull’appartamento oggetto della rivendica; c)
che la scrittura privata del 21 settembre 1970 invocata dall’attrice si riferiva,

,

appartamento pure al primo piano del palazzo Coppola, posto però al lato
nord e composta da nove vani, d) che essendo l’appartamento oggetto di
rivendica sempre rimasto nella disponibilità di essa deducente era maturato in
suo favore il periodo di tempo necessario ai fini dell’usucapione.
Interrotta la causa per morte di Teresa Coppola fu proseguita dai suoi eredi
Luigi e Giorgio Coppola
Il Tribunale di Lecce, completata l’istruttoria con sentenza del 5 novembre
2003 disponeva l’estromissione dal giudizio Coppola Giorgio perché estraneo
ai fatti di causa e accoglieva la domanda riconvenzionale, riconoscendo che,
in favore al convenuto Luigi Coppola, erede di Teresa, si era determinato
l’acquisto della proprietà dell’appartamento al primo piano del palazzo
Coppola di dodici camere ed accessori, nonché dell’autorimessa a p.t con
scoperto
Avverso questa sentenza proponeva appello Benedetta Coppola riproponendo

l’originaria domanda di rivendica della proprietà dell’appartamento di cui si
dice e chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado
Si costituiva l’appellato Luigi Coppola resistendo al gravame.
La Corte di appello di Lecce con sentenza n. 781 del 2006 accoglieva
l’appello e dichiarava che l’appartamento di 12 stanze posto al lato sud del
,

palazzo Coppola di via Idomeneo nn. 41 e 43 era di proprietà esclusiva di
2

non già all’appartamento occupato da essa convenuta, ma ad altro

Benedetta Coppola, condannava Luigi Coppola al pagamento delle spese
giudiziali di entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte di Lecce, Il
Tribunale non avrebbe considerato: a) che il progetto di divisore predisposto
dall’ing. Samo nel 1957 non era stato condiviso, da Coppola Benedetta, tanto

che nell’intera abitazione (composta da oltre venti stanze) al primo piano del
palazzo di cui si dice erano convissuti tutti insieme sin al 1967 data della
morte della madre; c) che l’intero primo piano fu diviso in due unità abitative
successivamente al 1982. Secondo la Corte di Lecce, il Tribunale avrebbe
male interpretato la dichiarazione del 22 novembre 1970 perché con tale
dichiarazione Teresa riconosceva il diritto di proprietà della sorella sull’intero
paino ed ammetteva che la sua permanenza nell’appartamento di 12 vani era
dovuto a benevola concessione di Benedetta. Pertanto, sempre secondo la
corte di Lecce non vi era la prova che Teresa avesse posseduto uti domins il
bene di cui si dice, con la conseguenza che la proprietà di quel bene
apparteneva a Coppola Benedetta.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Luigi Coppola per un
motivo. Benedetta Coppola ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso

avanzate dalla controrricorrente per violazione dell’art. 83 e 365 cpc. Secondo
Coppola Luigi il ricorso sarebbe inammissibile:
a) perché dalla copia notificata del ricorso non risulta né la procura a margine
né la data del conferimento della procura che deve essere successiva alla data

di pubblicazione della sentenza impugnata e precedente alla richiesta di
3

da non esser stato sottoscritto, b) che dalle risultanze probatorie era risultato

,

notifica del ricorso.
b ) Perché dalla copia dell”atto notificato non risulta nemmeno se sia stata
conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione
1.1.= Entrambe le eccezioni sono infondate.
a) Intanto, risulta a margine dell’ originale del ricorso la procura speciale

rilasciata dalla parte al proprio difensore.
La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso per Cassazione, del
mandato al difensore non è causa di inammissibilità del ricorso quando
dall’epigrafe del ricorso stesso risulti che il mandato è steso a margine
dell’atto, essendo sufficiente la semplice indicazione della procura nella copia
notificata anche ai fini della certezza dell’anteriorità del rilascio (Cassazione n.
24808 del 24/11/2005).

_

Orbene, nel caso in esame dalla copia notificata del ricorso l’indicazione
dell’avvenuto rilascio della procura speciale in calce risulta dall’intestazione
dell’atto e dalla dicitura a firma del procuratore “esistente mandato e
autenticazione della firma”. Per altro, essendo implicito dalla relata, ai sensi
dell’articolo 137, comma 2, c.p.c., che la notifica è avvenuta mediante
consegna di copia conforme all’originale, deve ritenersi che di dette
attestazioni l’ufficiale giudiziario abbia preso atto e che la procura non possa

,

non essere stata, quindi, rilasciata anteriormente.
b) In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura,
prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto qualora, pur
non contenendo uno specifico richiamo al ricorso, essa sia stata apposta in
Al
calce o a margine dello stesso, in modo tale da porsi in relazione fisica con
_

l’atto cui inerisce e da formare con esso un documento unitario, senza che
4

assuma alcun rilievo l’eventuale mancanza della data, la quale, avendo la
funzione di attestare che la procura è stata rilasciata dopo la pubblicazione
della sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso, può essere desunta
anche “aliunde”, come nel caso in esame dalle stesse indicazioni contenute nel

1.= Con l’unico motivo di ricorso Luigi Coppola lamenta l’omessa o
insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, della
presenza della scrittura privata del 21 gennaio 1967 che, per un verso, è
assolutamente incompatibile con l’interpretazione che al sentenza impugnata
dà alla scrittura privata del 22 novembre

1970 e, per altro verso, impone

l’accertamento e la dichiarazione di acquisto da parte del ricorrente della
proprietà dell’appartamento in questione per usucapione. -Secondo il
ricorrente, la sentenza impugnata mostra di ignorare completamente, sotto il
profilo che interessa, la scrittura privata del 21 gennaio 1967 e nella parte
motiva accenna soltanto per dubitare fortemente della decorrenza del possesso
esclusivo di Teresa Coppola sull’unità abitativa di dodici vani dal 1957.
Epperò, l’esame di questa scrittura insieme con le risultanze processuali
emerse in primo grado avrebbero chiarito la portata, il significato e il
contenuto della scrittura privata del 22 novembre 1970 e avrebbe dimostrato

inconfutabilmente l’avvenuta usucapione. La sentenza impugnata, invece,
prende in considerazione soltanto la scrittura privata del 22 novembre 1970 ne
valuta isolatamente il contenuto senza confrontarlo, né con il contenuto della
scrittura del 21 gennaio 1967 né con le altre risultanze processuali e senza
fornire motivazione alcuna né del diniego dell’esame del contenuto della
scrittura del 21 gennaio 1967, né del diniego del confronto.
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ricorso notificato.

1.1.= Il motivo è infondato.
Va qui chiarito che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il
ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, fondato sull’analisi degli

fatti e delle prove —come ripetutamente afferma questa Corte- è sottratto al
sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta
riservato d’individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di
valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le

,

risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
1.1.a.= Ora nel caso in esame la Corte di merito ha escluso che Coppola
Teresa avesse posseduto l’appartamento di cui si dice, uti dominus, e
comunque che lo avesse posseduto per il tempo necessario ad usucapire la
proprietà in ragione di una valutazione ponderata, logica di tutti gli elementi
probatori acquisiti in giudizio e tenendo conto, anche, della scrittura privata
del 21 gennaio 1967 (per altro non riprodotta dal ricorrente con il ricorso
come avrebbe richiesto il requisito dell’autosufficienza del ricorso stesso) la

quale, secondo il ricorrente, riconosceva con grande chiarezza e senza
incertezze il possesso dell’appartamento di 12 vani lato sud del palazzo
Coppola in Capo a Coppola Teresa. Infatti, la Corte di merito: a) ha avuto
modo di precisare che era risultato, secondo le prove acquisite, che l’intero
_

primo piano del palazzo Coppola fu abitato sino al 1967 congiuntamente da
6

elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei

Benedetta con tutto il suo nucleo familiare e da Teresa e che costei soltanto
quando Benedetta si è trasferita a Campi Salentina con il marito e i figli, vi
rimase sola. b) ha chiarito che la dichiarazione sottoscritta da Teresa Coppola
in data 22 novembre 1970 (cioè a dire tre anni dopo che Benedetta si era
trasferita a Campi Salentina e Teresa era rimasta sola nell’appartamento di cui

si dice) con la quale rivolgendosi alla sorella affermava “…..riconosco ed
affermo il tuo diritto di proprietà sulla nostra casa paterna di Lecce via
Idomeneo, pertanto la mia permanenza ad abitazione al primo piano di detta
palazzo avviene per nostro reciproco accordo ed esplicito tuo consenso.”, da
un verso riconosceva il diritto di proprietà di Benedetta su tutto il primo piano
in

maniera

conforme

al

titolo

costitutivo

dell’atto

del

1944

e,

consequenzialmente, che la “permanenza ad abitazione” di Teresa nei locali
del primo piano avveniva per esplicito consenso di Benedetta.

c) ha

specificato che la limitazione di siffatto riconoscimento ad una porzione del _
primo piano (come sosteneva l’attuale ricorrente nei giudizi di merito) quella
posta a nord di nove piani non aveva nessun fondamento testuale. Orbene
escluso un possesso esclusivo anteriore al 1967 e attribuita alla scrittura del 22
novembre 1970 idoneità ad interrompere un eventuale possesso, il termine
ultraventennale di usucapione non avrebbe potuto essere maturato alla notifica
dell’atto di citazione in data 26 luglio 1990 neppure in caso di sopravvenienza
dei requisiti di un possesso ad esso utile. Del tutto irrilevante, quindi, era il
tenore della scrittura del 21 gennaio 1967, con la quale l’attrice aveva
riconosciuto a sua volta la proprietà della convenuta sull’appartamento al lato
/Il

sud.
Pertanto, correttamente la Corte di Lecce ha ritenuto che agli atti esisteva il
7

riconoscimento da parte di Teresa del diritto di proprietà di Benedetta e, di più
appariva assolutamente priva di fondamento l’affermazione del Tribunale di
un possesso esclusivo esercitato da Teresa pur dopo il 1970 con i poteri
relativi al diritto di proprietà.

,

soccombenza ex art. 91 cpc., condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 3.700,00 di cui €. 200,00
per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della

Corte Suprema di Cassazione il 29 ottobre 2013

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della

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