Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28194 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9678/2010 proposto da:

OPERA ASSISTENZA INFANZIA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO Umberto,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli RAIMONDO ANGELA,

GUGLIELMI FEDERICA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/14/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/10/2009, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma ha respinto l’appello di “Opera Assistenza Infanzia” – appello proposto contro la sentenza n. 62/26/2008 della CTP di Roma che aveva pure respinto il ricorso della società contribuente – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per ICI 1998 emesso dal Comune di Roma per imposta dovuta su immobili urbani.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo gli immobili qui in questione (concessi in locazione a scopo di lucro) non rientrano tra quelli contemplati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f (destinati esclusivamente allo svolgimento diretto di attività assistenziali e/o previdenziali).

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’Amministrazione comunale si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (improntato sia alla violazione di legge che al vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello non abbia considerato utile ai fini dell’esenzione di legge l’utilizzo pacificamente fatto degli immobili in questione e cioè a fungere da abitazione per le stesse religiose che ne sono proprietarie attraverso l’Ente qui ricorrente.

Il motivo è inammissibilmente proposto.

Sarebbe spettato infatti alla odierna ricorrente mettere preliminarmente in chiaro, nelle forme idoneamente autosufficienti, per quale ragione (già risultante dagli atti di causa dei gradi anteriori a questo ed idoneamente fatta valere come motivo di impugnazione nei pregressi gradi di giudizio) sia pacifico l’utilizzo che è oggetto degli assunti di parte ricorrente.

Tanto più che detti assunti configgono platealmente con ciò che è oggetto dell’argomento centrale valorizzato dal giudice di appello (e che la parte ricorrente non ha espressamente contestato) e cioè che gli immobili in questione siano concessi in locazione per scopo di lucro.

In difetto di ciò la critica contenuta nel motivo di impugnazione rimane astratta e frustranea.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità. j Roma, 15 luglio 2011, il relatore (Giuseppe Caracciolo);

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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