Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28193 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8951/2010 proposto da:

RSM SNC di ROSATI STEFANO e MORENO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Paolo, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/06/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE di ROMA del 26.11.09, depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati:

Fatto

OSSERVA

La CTR di Roma ha respinto l’appello della “RSM snc” – appello proposto contro la sentenza n. 20/04/2009 della CTP di Viterbo che aveva rigettato il ricorso della società contribuente sulla premessa del difetto di giurisdizione in capo all’organo giudiziario adito – sulla premessa che il ricorso di primo grado era stato tardivamente proposto, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio qui oggetto di causa (sanzioni concernenti impiego di lavoratori irregolari).

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che fosse infondata la tesi di parte contribuente secondo cui dovevasi applicare anche alla specie di causa il differimento dei termini connesso con l’istanza di accertamento con adesione, in applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di censura (rubricato come:

“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 – art. 360 c.p.c., n. 3”), preliminare ed assorbente rispetto al primo motivo, la società qui ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto inapplicabile alla specie di causa il differimento dei termini di cui al menzionato art. 6.

Detta doglianza è manifestamente infondata, siccome risulta già dal testo della norma ora richiamata, in cui si fa riferimento agli “accessi, ispezioni e verifiche” ed alla notifica di “avviso di accertamento e di rettifica”, tutte situazioni che nulla hanno in comune rispetto alla vicenda di cui qui si tratta e nella quale, quindi, non sussistendone le condizioni, non può operare il differimento dei termini invocato dalla odierna ricorrente.

L’esame del primo motivo, concernente aspetti logicamente e giuridicamente pregiudicati dalla soluzione del secondo, rimane assorbito.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 15 luglio 2011;

Il relatore (Giuseppe Caracciolo);

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA