Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28193 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23880/2020 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Migliaccio, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza del 10.2.2020, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello di R.M., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il gravame riguardo il provvedimento della Commissione territoriale, osservando che: il gravame non era stato formulato attraverso motivi specifici, avendo il ricorrente insistito genericamente sulle condizioni politiche e sociali del Pakistan, allegando, per la prima volta in appello, di aver subito violenze senza offrirne alcuna dimostrazione; la richiesta di riforma dell’ordinanza nella parte riguardante la protezione umanitaria era generica e priva di motivazione, anche riguardo all’integrazione che avrebbe raggiunto in Italia.

R. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo l’appellante articolato tre motivi d’impugnazione specifici, come prospettati in ricorso.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso la pronuncia su una questione oggetto di specifica doglianza afferente al riconoscimento della protezione sussidiaria per il rischio di subire trattamenti degradanti da parte di gruppi criminali nella regione di provenienza dell’istante, senza esercitare i poteri di cooperazione istruttoria.

Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su altra questione oggetto di un motivo d’appello in ordine ai presupposti della protezione umanitaria.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia dichiarato l’appello inammissibile per la mancata specificità dei motivi, trascrivendo il contenuto di quest’ultimi con ampi stralci.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass., n. 3194/19). Nel caso concreto, va osservato, anzitutto, che dallo stesso esame della motivazione della sentenza impugnata, nelle parti in cui la Corte territoriale ha esaminato il merito delle varie questioni, si evince che i motivi d’appello erano sufficientemente specifici, essendo diretti a confutare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.

Tale rilievo trova conferma nella formulazione dei motivi oggetto di causa il cui contenuto, come detto, è stato trascritto nel ricorso in esame. Al riguardo, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver formulato specifici motivi d’appello, sia nell’allegare ulteriori aggiornate fonti informative, al 2019, diverse da quelle oggetto del ricorso in primo grado – avendo, invece, erroneamente la Corte di merito affermato che erano state prodotte le medesime fonti poste a sostegno del ricorso innanzi al Tribunale, sia nel criticare la sentenza del Tribunale in ordine al difetto d’istruzione e all’arbitrarietà della motivazione.

Quanto al motivo d’impugnazione relativo alla protezione sussidiaria, il ricorrente ha dedotto e trascritto di aver posto a sostegno del gravame anche fatti oggetto della suddetta aggiornata informativa del 2019 circa gli attacchi aerei tra India e Pakistan, al fine di contestare la decisione di primo grado.

Ne consegue l’erroneità dell’argomentazione della Corte d’appello afferente alla ritenuta inammissibilità del motivo d’impugnazione sulla protezione sussidiaria per carenza di specificità, per aver in sostanza confuso i due distinti profili dell’ammissibilità e del merito dell’atto d’appello.

Il terzo motivo, inerente alla protezione umanitaria, è da ritenere assorbito dall’accoglimento dei primi due, presentando connessioni con gli stessi motivi.

Per quanto esposto, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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