Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28192 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8646/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
“STA.GRA.ME. SABILIMENTO GRAFICO MERIDIONALE SRL”, in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato TINELLI
Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per
atto notaio Giuseppe di Transo di Napoli del 7/11/2011, rep. n.
127768 allegata in atti;
– resistente –
contro
CONC. EQUITALIA POLIS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2/08/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 4/11/09, depositata il 13/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Girilli Giovanni (delega avvocato Giuseppe Tinelli),
difensore della resistente che ha chiesto il rinvio;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla
osserva.
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti
depositati:
Fatto
OSSERVA
La CTR di Napoli ha accolto l’appello di “Sta.Gra.Me. srl” – appello proposto contro la sentenza n. 230/39/2008 della CTP di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente – ed ha così annullato le cartelle di pagamento per IRPEG-IVA-IRAP relative agli anni d’imposta 2002-2003 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli – come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, pur non costituendo in assoluto ragione di nullità dell’avviso di liquidazione, nella specie di causa costituiva vizio invalidante, essendo emerse all’origine del controllo “quelle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che obbligano alla notifica del previo avviso bonario”, attesa la complessità dei recuperi.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente non si è costituita.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (rubricato come: “Violazione del della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 – art. 360 c.p.c., n. 3”) la ricorrente si duole in sostanza -sulla premessa che le comunicazioni di irregolarità sono predisposte in forma automatizzata – che il giudice di appello non abbia considerato che nel caso di specie l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella fossero atti vincolati, essendosi semplicemente appurato l’omesso versamento di imposte dovute, sicchè l’esito della liquidazione non poteva che essere quello recato dalla impugnata cartella.
Il motivo è inammissibilmente proposto.
E’ nota la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale: “L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”.
Alla luce di detta giurisprudenza, di cui il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione, acclarando che sussistessero le condizioni di fatto per l’applicazione della disciplina invocata dalla parte contribuente, sarebbe spettato alla odierna ricorrente mettere preliminarmente in chiaro, nelle forme idoneamente autosufficienti, quale fosse la natura degli errori contestati, senza di che non è possibile intendere se il giudicante abbia fatto congrua applicazione della regula iuris.
In difetto di ciò la critica contenuta nel motivo di impugnazione rimane astratta e frustranea.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Roma, 15 luglio 2011, il relatore (Giuseppe Caracciolo);
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che la parte intimata, comparendo in udienza, ha chiesto un rinvio (onde poter provvedere ad una più adeguata difesa) che non pare atteso che l’anzidetta parte non risulta costituita;
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011