Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28192 del 17/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28192 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE
ORDINANZA
sul ricorso 14946-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584 – Agente della
riscossione per la provincia di Roma, società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Equitalia
SpA
in
persona
dell’amministratore
delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER
D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI
BALDELLI ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta
2013
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
9008
contro
LANDINI ELEONORA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 74/21/2010 della Commissione
Data pubblicazione: 17/12/2013
Tributaria
Regionale
di
FIRENZE
dell’11.5.2010,
depositata il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI.
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in person del
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14946/11
Ricorrente: società Equitalia Gerit Spa.
Intimata: Eleonora Landini
Ordinanza
Svolgimento del processo
1. La società Equitalia Gerit Spa. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 74/21/2010, depositata il 10 giugno 2010, con la quale, rigettato l’appello della
medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione
di Eleonora Landini, nella qualità di erede del padre defunto,
Primo Landini, esercente l’attività di affittacamere e locazione
di unità immobiliari, relativa all’avviso di mora, e concernente
l’Irpef ed Iva per gli anni 1999-2001, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli accessi compiuti dalla Guardia di finanza nei locali adibiti dai Landini contestualmente a svolgimento dell’attività di impresa e ad abitazione si reggevano su autorizzazione del procuratore della Repubblica, da ritenersi illegittima, perché in violazione “…della riservatezza del domicilio”, con conseguente inutilizzabilità delle
prove acquisite.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso,
ricorrente
deduce il vizio di estrapetizione, in quanto la CTR non delibava
la questione sottopostale, e in virtù della quale la sequenza degli
atti
di
accertamento
ed
esecutivi
osservata
dall’amministrazione era prettamente regolare, dal momento che la
cartella di pagamento era stata notificata al contribuente originario correttamente, senza che egli l’avesse impugnata, mentre
l’intimazione era stata notificata impersonalmente agli eredi
1
Oggetto: opposizione ad avviso mora,
2
nell’ultimo domicilio del defunto, atteso che essi non avevano comunicato alcuna variazione, come pure il decesso del padre.
Il motivo è fondato, in quanto, come risulta dal contesto riportato nel ricorso di legittimità, la questione dedotta al giudice di secondo grado si basava su ragioni del tutto differenti da
sulla pretesa invalidità del decreto autorizzativo dell’accesso,
emesso dal procuratore della Repubblica. Invero in tema di notificazione di atti tributari, l’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello
stesso il fatto che questi abbiano, almeno trenta giorni prima,
comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale,
senza alcun cenno al diverso limite temporale di un anno dall’apertura della successione, previsto dalla disciplina processualcivilistica per la validità della notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che il legislatore tributario,
posto a carico degli eredi un onere di informazione, faccia poi
ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di
tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo tra/
scorso dall’apertura della successione (Cfr. anche Cass. Sentenz
n. 15417 del 11/06/2008, n. 7645 del 31/03/2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risult /Motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
2
quelle enunciate dal medesimo, che invece si basava, erroneamente,
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Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria re ionale della
Toscana, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Se-
zione civile, il 14 novembre 2013.