Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28192 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9510/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo

studio dell’avvocato Buscemi Gaetano, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.ssa

P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 46, presso

lo studio dell’avvocato Martino Domenico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Orlando Maurizio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

L&J S.r.l., Studio Associato C.P., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, E.A.,

E.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n.

28, presso lo studio dell’avvocato Alessi Gaetano, rappresentati e

difesi dagli stessi avvocati E.A., E.L.,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Milano, pubblicata il 15-32017, che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento;

la curatela fallimentare ha replicato con controricorso ed egualmente hanno fatto i creditori istanti, questi ultimi con unico atto;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è affidato a due motivi;

col primo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la corte d’appello reso la pronuncia sul motivo di reclamo relativo all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati inferiore alla soglia di 30.000,00 Euro;

col secondo si deduce l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della ritenuta esistenza dello stato di insolvenza;

II. – il primo motivo è inammissibile, essendo sufficiente correggere la motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

in effetti è vero che la corte d’appello ha omesso la pronuncia sul citato motivo di reclamo;

emerge dal ricorso (in prospettiva di autosufficienza) che alle pag. 6 e 9 del reclamo la società aveva eccepito che non era stato integrato il requisito minimo di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., essendo i “debiti scaduti” e non pagati inferiori a 30.000,00 Euro;

di tale questione non c’è traccia nella motivazione della sentenza, la quale si è invece dilungata unicamente sul profilo dell’avvenuto superamento della soglia di indebitamento complessivo di cui alla L. Fall., art. 1, lett. c);

tale profilo non necessariamente assorbe quello di cui all’art. 15, poichè, per escludere la fallibilità, postula che si abbia a tener conto, tra l’altro, dell’ammontare complessivo dei debiti “anche non scaduti” ove non superiore a 500.000,00 Euro;

tuttavia in ordine alla doglianza di parte ricorrente è da considerare che la sottostante questione era infondata; e ciò è possibile dire in base a quanto dalla sentenza risulta accertato in fatto;

dalla essa risulta che l’esposizione debitoria della società era per la più gran parte composta da debiti tributari, di ammontare pari a 419.909,41 Euro; e tale ammontare non è controverso, poichè sull’afferente indicazione della sentenza non sono state prospettate censure;

la ricorrente al riguardo assume solamente (a pag. 17 del ricorso) che la corte d’appello non avrebbe potuto annoverare fra i debiti scaduti e non pagati l’ammontare del debito verso l’agenzia delle entrate poichè codesto era portato da avvisi di accertamento conosciuti solo a seguito di interrogazione disposta dal tribunale di Milano prima della riserva al collegio, e poichè comunque il debito non era ancora “passato al concessionario per la riscossione”;

sta di fatto però che i debiti tributari, una volta accertati dall’amministrazione mediante l’atto impositivo conosciuto dal destinatario (e finanche prima di tale momento ove il presupposto risulti dalla dichiarazione del contribuente), sono da considerare giustappunto scaduti; cosicchè non assume alcuna rilevanza se il carico fiscale sia stato o meno trasmesso all’ente deputato a riscuoterlo;

questa Corte ha da tempo fatto propria la cd. teoria dichiarativa dell’accertamento tributario, in consonanza con carattere dell’obbligazione che sorge direttamente dalla legge al verificarsi del relativo elemento generatore: l’avviso di accertamento possiede, quanto al presupposto del debito, una mera funzione ricognitiva non incidente sulla genesi di esso (cfr. già Cass. Sez. U. n. 4779-87 e Cass. Sez. U n. 9201-90, con principio da lì in poi mai disatteso), e l’atto di accertamento con natura dichiarativa è naturalmente retroattivo, nel senso che i suoi effetti retroagiscono al momento in cui è sorta l’obbligazione in riferimento al suo presupposto, tanto da determinare in tal specifico modo anche il debito da interessi sui tributi non pagati; ne consegue che è vano eccepire, in questa sede, la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè sebbene la corte d’appello non abbia reso la pronuncia sul motivo di reclamo invocante la L. Fall., art. 15, è certo che la sottostante questione era infondata;

era cioè esistente (in base alla sentenza), tra gli altri, un debito tributario di ammontare ben superiore a 15.000,00 Euro, e tale debito, in quanto portato da avvisi di accertamento conosciuti (poco interessa se per avvenuta previa notifica o perchè acquisiti in giudizio), era da considerare già scaduto a prescindere dalla trasmissione del carico fiscale al concessionario per la riscossione;

III. – ove la sottostante questione sia infondata, l’omissione di pronuncia non assurge a vizio rilevante;

è affermazione consolidata che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a essi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Corte deve omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo sia infondata (v. Cass. n. 15112-13, Cass. n. 28663-13 e molte altre);

in tal modo la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza impugnata (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti – come nella specie – di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto;

in questi casi è sufficiente (per l’appunto) correggere la motivazione della sentenza anche a fronte dell’errore in procedendo, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (v. Cass. n. 28663-13, Cass. n. 21257-14, Cass. n. 18838-17);

IV. – egualmente inammissibile è il secondo motivo;

con riferimento alla valutazione dello stato di insolvenza la corte del merito ha ritenuto integrata la corrispondente condizione in base all’ammontare dei debiti accertati e alla inconsistenza delle deduzioni circa l’avvenuta rateizzazione dei debiti tributari e la ottenuta liquidità derivante dalla stipula di un preliminare di vendita con altra società;

a tal riguardo ha osservato che la rateizzazione era stata solo parziale e per importi di gran lunga inferiori al dovuto, e che i corrispettivi della vendita, incerti poichè promessi in anticipo solo per il caso di rientro in bonis, erano inidonei a eliminare la persistente incapacità della società a far fronte ai propri notevoli impegni finanziari, essendo stata ceduta l’azienda;

i fatti decisivi che la ricorrente assume omessi sono stati semplicemente diversamente valutati, dalla corte d’appello, nel loro intrinseco significato; cosicchè in definitiva, sebbene mediante prospettazione di vizi motivazionali, il ricorso a nient’altro mira che a ottenere un’inammissibile revisione della valutazione di merito;

le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna parte, in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA