Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28191 del 21/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 21/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 21/12/2011), n.28191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
D.P., che si difende in proprio nella sua qualità di
Avvocato, elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d’Ora n.
143, presso l’Avv. Valentina Bergami, come da procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia n.
712/10 depositato il 26 ottobre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 12 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento
del secondo motivo di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto il ricorso di con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Latina a far tempo dal 28.6.1991 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (23.10.2009).
Resiste l’intimato con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il controricorso presentato dall’intimato è da considerarsi tempestivo, dovendosi accogliere la sua istanza di rimessione in termini in quanto destinatario di un certificato della cancelleria che erroneamente riportava il mancato deposito del ricorso.
Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice del merito liquidato l’indennizzo in modo automatico è infondato in quanto non è stato neppure indicato un qualche elemento che contrasti con la presunzione di sussistenza del danno morale quale conseguenza del irragionevole durata del processo.
Fondato è invece il secondo motivo con il quale si censura il riconoscimento del danno patrimoniale. La Corte di merito, infatti, dopo aver correttamente escluso la sussistenza di tale danno sotto il profilo dall’impossibilità di godere del bene immobile minacciato dall’altrui attività, trattandosi di un danno che deve trovare il suo accertamento e il suo ristoro nell’ambito del giudizio presupposto, ha ritenuto di poter individuare tale danno nelle maggior spese processuali incontrate per la reiterazione delle attività processuali senza considerare che anche queste non possono che trovare riconoscimento, se dovute in base alla soccombenza, nel giudizio presupposto.
L’accoglimento dei secondo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda relativa al danno patrimoniale.
L’andamento complessivo del giudizio induce a compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva relativa al danno patrimoniale; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011