Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28191 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28191 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14394-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
2013
9006

HAKTIVAL SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore lettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO
5, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA
CHIARA, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTI
UMBERTO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/12/2013

4

nonchè contro
EQUITALIA POLIS SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 79/22/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 28/10/2010

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

depositata il 25/11/2010;

a

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14394/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Haktival srl.

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Veneto n. 79/22/10, depositata il 25 novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, correggendone la motivazione, sicché l’opposizione della società Haktival srl., relativa alla cartella di pagamento, riguardante l’Irpeg, l’Iva e
l’Irap per l’anno 2004, veniva accolta. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che l’atto esecutivo doveva ritenersi
regolarmente motivato e firmato, mentre invece il credito
d’imposta andava riconosciuto, a seguito della dichiarazione integrativa, per la cui presentazione il termine era uguale a quello
della emendabilità delle dichiarazioni anche a favore dell’erario.
La società Haktival resiste con controricorso, mentre l’agente
./
della riscossione, società Equitalia Polis Spa., non ha svolto I=
cuna difesa, e la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso

‘corrente de-

duce violazione di norma di legge, giacché il giudice di appello
non considerava che la cartella era stata emessa soltanto sulla
base della liquidazione automatica della dichiarazione della contribuente medesima, la quale aveva omesso di indicare il credito
d’imposta invocato nell’apposito quadro RU di tale documento, pur
avendone fruito mediante la sua indicazione nel Modello F24, provvedendo peraltro a presentare quella integrativa di rettifica solo

3,
o0(0
)5

1

Intimata: società Equitalia Polis Spa.

2

tardivamente, posto che il termine era scaduto l’anno successivo,
e precisamente coincideva con quello della presentazione della dichiarazione dell’annualità seguente, e quindi nel 2005. Peraltro
tale termine è diverso da quello più lungo previsto per la correzione di errori commessi in danno dell’Erario, e che corrisponde a

AP I ; /

.,
La censura è fondata. Invero, com’è noto, in tem.
d /poste
I

sui redditi, il contribuente, per ottenere il rimborso di quanto
indebitamente pagato per effetto di errori od omissioni da lui
commessi in proprio danno nella dichiarazione, deve presentare dichiarazione integrativa non oltre il termine per la presentazione
di quella relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi
dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dall’art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, in vigore a decorrere dall’i gennaio 2002. Tale disposizione, che prevede un limite temporale diverso e più breve rispetto a quello
stabilito dal precedente comma 8 per correggere gli errori ed omissioni in danno dell’Erario, non è in contrasto con gli artt. 53
e 3 Cost., poiché spetta al legislatore trovare un ragionevole
contemperamento tra l’esigenza del contribuente e quella di buon
andamento, razionalità e speditezza dell’azione amministrativa, ed
il termine fissato dall’art. 8 bis non rende eccessivamente gravoso il diritto del contribuente, mentre entrambe le ipotesi di rettifica sono previste nell’interesse di questi. Inoltre la stessa
non è incompatibile con quella di cui all’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, giacché questa riguarda i casi di errore
materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria, nei quali il rimborso non implica il previo
svolgimento di un’attività di controllo e di accertamento da parte
dell’Amministrazione, come invece nella specie (Cfr. anche Cass.
Sentenze n. 5373 del 04/04/2012, n. 14932 del 2011). Invero la dichiarazione integrativa era stata presentata dopo il 2005.
Perciò sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
2

quello previsto per l’accertamento delle varie imposte.

3

3. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata,

con rinvio al

giudice

“a

quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse sar

o rego-

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Veneto, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 14 novembre 2013.

late dal giudice del rinvio stesso.

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