Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28191 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1807/2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 99, presso lo studio dell’avvocato Criscuolo Fabrizio,

rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Pietro, Donato Valerio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.M., nella qualità di erede di D.L.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n. 55, presso

lo studio dell’avvocato Lo Iudice Maria Giuseppina, rappresentata e

difesa dall’avvocato Colaci Domenico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1407/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catanzaro, previa declaratoria di nullità del lodo arbitrale emesso in data 28.7.2008 nel procedimento instaurato da P.C.M., diretto ad ottenere la liquidazione della quota sociale della P. Servizi Commerciali s.r.l. alla stessa pervenuta quale erede del de cuius P.F., ha condannato personalmente P.R., socio nonchè amministratore unico della predetta società, al pagamento in favore di P.C.M. della somma di Euro 129.154,00, importo corrispondente al valore della quota nella misura del 50% del capitale sociale della P. Servizi Commerciali s.r.l (quota del 49% acquisita mortis causa a seguito del decesso di P.F. e quota del 1% di cui la P. era già titolare in proprio).

La Corte d’Appello non ha condiviso l’impostazione del Collegio Arbitrale (che aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva di P.R.), evidenziando che in base all’art. 8 dello Statuto societario l’obbligazione di provvedere alla liquidazione delle quote societarie già del de cuius, in ipotesi di diniego al subingresso degli eredi nella compagine societaria, non grava sulla società, ma direttamente sugli altri soci che abbiano espresso una volontà contraria al subingresso.

Nel caso di specie, l’unico socio rimasto dopo il decesso di P.F. era il socio P.R., il quale, peraltro, nella scrittura privata dell’8.4.1998, si era obbligato personalmente, e non quale Amministratore Unico della società, a liquidare la quota del de cuius.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.R. affidandolo a sei motivi.

P.C.M. si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 5 del 2003.

Lamenta il ricorrente che l’art. 23 dello statuto della P. Servizi Commerciali s.r.l. non assicura che il Collegio arbitrale sia composto da membri nominati da soggetti terzi ed estranei alla società, essendo prevista la nomina da parte dei soci di comune accordo o in mancanza, solo in via subordinata, dal Presidente del Tribunale. Ne consegue che tale clausola statutaria si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, a cui la clausola statutaria, ancorchè precedente all’entrata in vigore di tale normativa, deve necessariamente adeguarsi.

Orbene, tale macroscopico difetto delle condizioni di validità del lodo avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio dalla Corte di Appello di Catanzaro e ciò indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale.

Peraltro, rileva il ricorrente di aver sollevato innanzi al Collegio arbitrale una specifica eccezione, allo scopo di indurlo a verificare la regolarità della propria investitura e la validità della clausola compromissoria, ma lo stesso Collegio è giunto ad erronee conclusioni, ritenendo che l’arbitrato introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2003, si aggiungesse e non si sostituisse all’arbitrato di diritto comune.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, in tema di rapporti contrattuali, questa Corte ha già statuito che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c., purchè, tuttavia, la causa sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – (Cass. Sez. U n. 7294 del 22/03/2017; vedi anche S.U. n. 26243/2014). Ne consegue che il giudice del gravame, investito di una pretesa che presuppone la validità del rapporto contrattuale sottoposto al suo esame, può rilevare d’ufficio la nullità del contratto o di qualche sua clausola, a condizione, tuttavia, che tale questione non sia stata già prospettata ed esaminata dal precedente giudice e che le parti non abbiano già discusso la medesima questione.

Tale principi si applicano anche in materia di impugnazione di lodo arbitrale, dovendo il giudice investito dell’impugnazione sempre verificare preliminarmente la validità della clausola compromissoria sottoposta al suo esame, salvo che tale questione non sia già stata già esaminata e decisa nel lodo arbitrale. In tale ipotesi, il giudice d’appello potrà riesaminarla solo ove la statuizione sul punto del collegio arbitrale avvia formato oggetto di impugnazione.

In proposito, questa Corte ha già statuito che nell’impugnativa del lodo per nullità, ai sensi degli artt. 828 c.p.c. e segg., la Corte di appello non può rilevare di ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione – salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti. Inoltre, ove determinate questioni abbiano formato oggetto di esame e statuizione nel lodo, la mancata impugnazione di tali statuizioni costituisce – anche in base ai principi generali in tema di impugnazioni – ulteriore profilo di preclusione della possibilità di un riesame. (Cass. n. 2307 del 02/03/2000; vedi anche Cass. S.U. n. 4934/1982; Cass. S.U. n. 4317/1982).

Nel caso di specie, premesso che, per stessa affermazione del ricorrente, la questione relativa alla regolarità della composizione del collegio arbitrale e della validità della clausola compromissoria era stata già sottoposta al Collegio arbitrale, il quale, sul punto, aveva adottato una decisione, pronunciandosi in termini affermativi, ne consegue che la Corte d’Appello avrebbe dovuto decidere in ordine alla validità della clausola compromissoria solo ove il sig. P. la avesse espressamente investita della questione con una impugnazione incidentale (essendo risultato soccombente sulla relativa eccezione dallo stesso sollevata in sede arbitrale).

Non avendo l’odierno ricorrente proposto una tale impugnazione innanzi alla Corte d’Appello, è indubitabile che sul punto si sia ormai formato un giudicato interno.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Lamenta il ricorrente che i criteri ermeneutici fissati dalla norma in esame ed il tenore letterale dell’art. 8 dello statuto societario, che ha previsto un’apposita disciplina in caso di contrasti tra i soci sul valore della quota da liquidare, conducono ad escludere che la decisione degli arbitri prevista dallo stesso art. 8 dovesse rivestire la natura di lodo rituale, con la conseguenza che dell’impugnazione del lodo di cui è causa, in quanto irrituale, avrebbe dovuto essere investito il giudice ordinario di primo grado e non la Corte d’Appello (cui è riservata l’impugnazione dei soli lodi rituali).

In conclusione, la Corte d’Appello, nel provvedere a determinare il valore della quota di liquidazione, ha illegittimamente esercitato una potestà decisionale ed un potere di riforma di cui era priva.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che dall’esame della sentenza impugnata non emerge in alcun modo che sia il Collegio arbitrale, sia la Corte d’Appello siano mai stati investiti della questione della natura irrituale del lodo poi emesso. In proposito, va ricordato che è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Come già anticipato, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non solo non indicando la sede processuale, ma neppure deducendo che la questione della natura irrituale del lodo e della potestà decisionale della Corte d’Appello avesse formato oggetto di discussione delle parti innanzi al giudice di merito. Ne consegue che, sul punto, il ricorso difetta del necessario requisito di autosufficienza e specificità.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in merito alla spettanza dell’obbligazione di liquidazione della quota in favore degli eredi del socio deceduto.

Contesta il ricorrente l’interpretazione effettuata dalla Corte di merito dell’art. 8 dello statuto societario, ritenendo che l’applicazione dei principi legali di ermeneutica contrattuale avrebbero dovuto condurre il giudice di merito ad individuare come soggetto tenuto alla liquidazione della quota sociale la società e non il socio che si era opposto al subingresso nella quota dell’erede del socio defunto. Il ricorrente rileva, inoltre che nell’interpretazione della norma statutaria la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto della comportamento dell’odierna controricorrente, la quale nel procedimento arbitrale gli aveva notificato gli atti non in proprio ma quale amministratore unico della P. Servizi Commerciali s.r.l..

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che è costante orientamento di questa Corte – applicabile anche al procedimento arbitrale – secondo cui l’attività emeneutica di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato all’interprete, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Al fine di contestare l’attività ermeneutica, si deve, peraltro, non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni l’interprete se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che con l’apparente violazione delle norme ermeneutiche si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 10554/2010; Cass. n. 14355/2016).

Nel caso di specie, il ricorrente, nel contestare l’interpretazione da parte del collegio arbitrale dell’art. 8 dello statuto, ha genericamente dedotto la violazione delle norme di interpretazione contrattuale, senza neppure specificare i canoni asseritamente violati e in quale modo e con quali considerazioni l’interprete se ne sarebbe eventualmente discostato, risolvendosi tale censura, in realtà, nella prospettazione di una inammissibile diversa ed alternativa interpretazione della norma statutaria.

7. Con il quarto è stato dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione incomprensibile e all’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio.

8. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il ricorrente ha focalizzato la propria attenzione su un preciso passaggio argomentativo della sentenza impugnata (“Per cui alla rinuncia all’assunzione della qualità di socia e all’esercizio delle prerogative conseguenti – derivante dalla rinuncia e alla trascrizione nel libro dei soci del subingresso di essa erede di P.F. manifestata dalla parte nella scrittura privata del consegue l’esigibilità dell’obbligazione assunta da P.R. personalmente nella scrittura privata dell’8.4.1998 (come sopra trascritta) e nella missiva in pari data.

Sotto questo profilo è quindi riscontrabile la lamentata nullità del lodo, avendo gli arbitri erroneamente ritenuto di applicare la disciplina del recesso del socio (e del correlativo diritto alla liquidazione della quota nei confronti della società di cui all’art. 2473 c.c.) invece della peculiare fattispecie che deriva dall’applicazione dell’art. 8 dello statuto societario”) stigmatizzando il contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili, senza neppure precisare quali parti del testo sottoposto all’attenzione si troverebbero in contrasto irriducibile. Il ricorrente rileva che la Corte di merito, da un lato, ha ritenuto la sua personale responsabilità nell’adempimento dell’obbligazione di liquidazione della quota sulla base dell’art. 8, dello statuto e sulla base del comportamento delle parti, dall’altro, in modo inconciliabile con tale premessa, ha assegnato a tali comportamenti la portata di atti esecutivi ed esplicativi della previsione statutaria.

Orbene, tale conclusione che, secondo il ricorrente, si ricaverebbe dal percorso motivazionale della sentenza impugnata non si evince affatto dal passaggio argomentativo censurato sopra evidenziato e, i ogni caso, il riferimento al contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili è comunque infondato, potendo la condotta delle parti può essere utilizzata dall’interprete quale parametro nella ricerca della comune volontà nello svolgimento dell’attività ermeneutica ed allo stesso tempo rilevare a riscontro della volontà come individuata.

La censura di omessa valutazione di fatto decisivo – il fatto non considerato consisterebbe nel rilievo che la scrittura privata dell’8.4.1998 conteneva una dichiarazione di recesso da parte della socia P.C.M. – è priva di fondamento, atteso che a pag. 8 (terza riga in poi) la sentenza impugnata ha dato espressamente atto che ” P.C.M. dichiarava inoltre di recedere dal contratto societario relativamente alla quota pari a 1% del capitale sociale di sua proprietà a condizione che la stessa venisse liquidata alle medesime condizioni che sarebbero state stabilite per la liquidazione delle quote pervenute in via successoria”.

Dunque, tale circostanza è stata specificamente considerata dalla Corte d’Appello, ma non è stata ritenuta ostativa all’interpretazione contrattuale affermata.

9. Con il quinto motivo ed il sesto è stata censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 816 bis e 345 c.p.c., rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere la decisione fondata su documenti prodotti tardivamente nel giudizio arbitrale e/o prodotti soltanto in appello.

Lamenta il ricorrente che nei trenta giorni assegnati la odierna controricorrente ha depositato soltanto una consulenza tecnica di parte, mentre la produzione ulteriore è avvenuta in occasione dell’udienza finale di discussione, tanto è vero che il Collegio Arbitrale l’ha dichiarata inammissibile in quanto tardiva a pag. 8 del lodo.

La Corte di Appello ha quindi richiamato documenti depositati tardivamente.

Inoltre, alcuni documenti richiamati in motivazione sono stati prodotti per la prima volta in appello.

10. I due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione, presentano profili di inammissibilità (per difetto di autosufficienza) e comunque infondatezza.

Va preliminarmente osservato che è costante orientamento di questa Corte che il principio di autosufficienza del ricorso (da intendersi come corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione emergente dall’art. 366 c.p.c., comma 1 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. (vedi Cass. n. 1926 del 03/02/2015).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto nella sostanza un error in procedendo (pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver il giudice d’appello deciso sulla base di documenti tardivamente prodotti nel procedimento arbitrale e dichiarati inammissibili in quella sede, o per la prima volta prodotti solo in appello, senza neppure riportare gli atti processuali del procedimento arbitrale nei quali è stato dato atto delle modalità e dei tempi di deposito dei documenti in questione o gli stessi passaggi argomentativi del lodo arbitrale in cui i documenti asseritamente depositati in ritardo sono stati specificamente individuati, di talchè questa Corte non è stata messa in condizione di cogliere in modo idoneo la portata delle censure, dovendo direttamente accedere agli atti processuali.

Peraltro, è orientamento consolidato di questa Corte che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame. (Cass. n. 10809 del 26/05/2015).

Infine, va comunque osservato che si condivide l’impostazione della controricorrente secondo cui la Corte d’Appello ha individuato il ricorrente come soggetto obbligato all’adempimento dell’obbligazione di liquidazione della quota sulla base dell’interpretazione dell’art. 8 dello statuto, facendo riferimento ai documenti oggetto di contestazione solo ad abundantiam.

D’altra parte, tale ratio decidendi l’ha pienamente colta anche il ricorrente, il quale a pag. 23 del proprio ricorso ha affermato che la Corte d’Appello è pervenuta all’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere all’erede il valore della quota nella titolarità del defunto sig. P.F. sulla base di “due diversi percorsi argomentativi”, il primo dei quali si fonda sull’interpretazione dell’art. 8 dello statuto sociale.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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