Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28190 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28190 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 14137-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente
domiciliata

in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro

CORTESE CIRO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 76/23/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 25.3.2010,
depositata il 07/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 17/12/2013

consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del//7
/

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14137/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Ciro Cortese

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 76/23/2010, depositata il 7 aprile 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Ciro Cortese, relativa all’avviso di accertamento per Irpef ed Iva riguardanti il 2000, e concernenti il reddito da partecipazione nella
società di fatto Petriccione, di cui tale Giuseppina Petriccione
era legale rappresentante, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’appellante non aveva fornito
la prova del proprio assunto, come anche il processo verbale della
verifica svolta dalla Guardia di finanza mancava. Inoltre nessuna
dimostrazione v’era stata circa l’iscrizione della società nel registro delle imprese, come pure in ordine alla partita Iva. Cortese non si è costituito.
Motivi della decisione

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2. Con entrambi i motivi, che possono esaminarsi conlamen-

te, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, ed omessa motivazione, in quanto la CTR
non considerava che l’atto impositivo si fondava sulla articolata
verifica svolta dalla Guardia di finanza, la quale aveva accertato
l’esistenza della società di fatto Petriccione, di cui lo stesso
Cortese aveva dichiarato di essere solo procacciatore di affari,
senza tuttavia avere mai emesso fatture. Il relativo verbale era
allegato all’avviso di accertamento, come in esso indicato, ed era
stato persino consegnato all’amministratore Petriccione. La socie-

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Oggetto: opposizione ad accertamento reddito,

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tà a sua volta era collegata con la Web Metal srl., di cui figurava amministratore tale suindicata legale rappresentante, mentre
quest’altro ente sociale fungeva da cartiera, sicché intercorreva
un rilevante flusso di denaro per operazioni inesistenti tra entrambe le società, tanto che i soci erano stati deferiti alla pro-

za che tali dati fossero stati nemmeno presi in consideraz dai
giudici di appello.
I motivi sono fondati. Invero, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39,
comma primo, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla
base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente
motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati
relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto
a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato
sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di
dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse, senza che sia
sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di
documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran
lunga eccedente quello effettivo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 951
del 16/01/2009, n. 11599 del 2007). Del resto anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in
anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorché si
riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi (V. pure Cass. Sentenza n.
6714 del 02/06/1992). Del resto, com’è noto, in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
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cura della Repubblica per fatti di rilevanza penale, tuttavia sen-

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n. 633 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle
modificazioni introdotte dall’art. 2 del d.lgs. 26 gennaio 2001,
n. 32 in attuazione dello “Statuto del contribuente”), l’obbligo
di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da par-

Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria. Pertanto, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve
accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia
stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, tenendo
presente che tale presupposto deve considerarsi “in re ipsa” quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati
nei modi di legge (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2462 del
05/02/2007, n. 15842 del 2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata no risult motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d 1. sesta Se-

te del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla

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