Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2819 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2819 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

R.G.N.

14590/2007

SENTENZA
Cron.

2g15

sul ricorso 14590-2007 proposto da:
Rep.

IACP

PROV.

BARI

00267390722,

in

persona

del

4 d95r

Ud. 08/11/2013

Commissario Straordinario e Legale Rappresentante
PU

p.t. Dott. RAFFAELE RUBERTO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE V. TUPINI 133, presso lo
studio dell’avvocato DE ZORDO AGOSTINO, che la
2013
2061

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARTIELLI VITO A. giusta delega in atti;
– ricorrente contro

EQUITALIA – E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A., in persona

1

Data pubblicazione: 07/02/2014

del suo Amministratore e legale rappresentante pro
tempore Dott. GIANCARLO ROSSI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 15 FAX 06
85800842, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO
GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1055/2006 del TRIBUNALE di
BARI, depositata il 13/04/2006 R.G.N. 7290/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato VITO A. MARTIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto.

2

DAMASCELLI ANTONIO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/4/2006 il Tribunale di Bari accoglieva
in parte l’opposizione, qualificata all’esecuzione e agli atti
esecutivi, proposta dallo I.A.C.P. della Provincia di Bari in
relazione ad atto di pignoramento mobiliare presso terzi,

S.E.S.I.T. Puglia s.p.a. per l’importo di euro 7.507.791,37.
Avverso la suindicata pronunzia lo I.A.C.P. della Provincia
di Bari propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso la società Equitalia E.Tr. s.p.a.
( già S.E.S.I.T. Puglia s.p.a. ).
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va

pregiudizialmente

rigettata

l’eccezione

della

controricorrente secondo cui l’impugnazione avverso l’impugnata
sentenza concernente l’accoglimento (in parte) dell’opposizione
all’esecuzione

de qua

si sarebbe dovuta promuovere con

l’appello.
Va anzitutto ribadito che, come questa Corte ha avuto più
volte modo di affermare, ove come nella specie le contestazioni
della parte si configurino, nello stesso procedimento, sia come
opposizione all’esecuzione che come opposizione agli atti
esecutivi, la sentenza, formalmente unica, contiene due
decisioni distinte, soggette al mezzo d’impugnazione per esse
rispettivamente previsto dal legislatore (cfr. Cass., 23/2/2007,
n. 4212, Cass., 6/7/2006, n. 15676).

3

notificatogli in data 5/7/2005 ad istanza della società

Orbene,

la

pronunzia

in

materia

di

opposizione

all’esecuzione come nel caso emessa tra la data del 1 ° /3/2006 e
la data del 4/7/2009 è soggetta a ricorso straordinario per
cassazione ex art. 111, 7 0 co., Cost. ( cfr. Cass., 17/8/2011,

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 85, L. n. 662 del 1996, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: << La mancata esplicita indicazione, ovvero la mancata prova della provenienza delle somme accreditate su di un conto corrente acceso da un Istituto Autonomo Case Popolari, è idonea a far venir meno l'impignorabilità di tali somme sancita dalla L. 662/96 ?». Con il 2 ° motivo denunzia <>.

366, 1 0 co. n. 4, 366-bis e 375, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non
recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di
fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno
rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui
applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale
stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità
al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non
consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di
individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di
precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter
circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento
o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
che debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione
in più parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass.,

5

I motivi sono inammissibili, in applicazione degli artt.

23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una
richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle
proprie tesi difensive.
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il 2 ° motivo
non reca affatto la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo

“ragioni”, né può al riguardo in qualche modo valorizzarsi il
sopra riportato quesito formulato a chiusura del medesimo,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica della medesima.
La norma di cui all’art. 366

bis

c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e

a fortiori

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo,
giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Tanto più che nel caso i motivi del ricorso risultano
formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, l °
co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e
documenti del giudizio di merito [ es., al <, alla comparsa di
risposta della società S.E.S.I.T. Puglia, alla <>, a <> ] limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire

individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento
del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso
la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
(v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione
(anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in
quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua il ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005,

n.

16132;

25/2/2004,

Cass.,

7

n.

3803;

Cass.,

puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa

28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non
, è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse
finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nelle tesi
difensive della parte.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la
• soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge.

8

Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).

Roma, 8/11/2013

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