Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2819 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14369-2014 proposto da:

D.C.D.I.E., DE.LI.LU., DO.AN.,

DE.CO.ET., DE.CO.EV., DE.LI.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio

dell’avvocato GRASSO GIORGIO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CAGNETTA VINCENZA, DE CONCILIIS GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 683/04/13 del 30 settembre 2013, pubblicata il 27 novembre 2013, giudicando su rinvio della Cassazione (giusta ordinanza della Sezione V, n. 23938 del 15 novembre 2011 di annullamento della sentenza della Commissione tributaria centrale -Sez. XXVII, n. 2263 del 22 febbraio 2007, dep. il 16 marzo 2007, e giusta ordinanza delle medesima Sezione n. 24402 del 6 luglio 22 settembre 20122, dep. il 18 novembre 2011, di annullamento della sentenza della Commissione tributaria centrale – Sez. XXVII, n. 2262 del 22 febbraio 2007, dep. il 16 marzo 2007) previa riunione dei procedimenti, ha rigettato, in riforma delle decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Avellino, i ricorsi proposti da t D.C.D.I.L.M. – e coltivati in prosecuzione degli eredi di costui D.C.D.I.E. e Do.An. – D.C.E., De.Co.Ev. e De Conciliis Rosa, avverso gli avvisi di liquidazione n. 482/1990 e n. 484/1990 della imposte di registro al tasso del 3% in relazione alla registrazione delle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1000 del 25 ottobre 1990 e n. 1001 del 25 ottobre 1990, rese nei giudizi promossi dai contribuenti nei confronti del Comune di Avellino per il pagamento dei conguagli pretesi per le cessioni volontarie di alcuni immobili espropriandi.

La Commissione tributaria regionale ha, altresì, rigettato le richieste di rimborso dei tributi litigiosi, corrisposti dai contribuenti nelle more del giudizio.

2. – I contribuenti D.C.D.I.E., Do.An., D.C.E., De.Co.Ev., nonchè – in qualità di eredi di t De Conciliis Rosa, deceduta nel frattempo – De.Li.An. e De.Li.Lu., mediante atto del 26 maggio 2014, hanno proposto ricorso per cassazione.

E, con memoria del 7 novembre 2019, hanno insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 7 luglio 2014.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando che i contribuenti avendo eseguito i pagamenti delle somme loro richieste con gli avvisi di liquidazione, avevano perso – alla stregua del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, Sez. 5, n. 1586 del 12/07/2006 – il diritto di avvalersi del sopravvenuto giudicato esterno di cui alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 38 dell’8 aprile 1997, favorevole al Comune di Avellino, loro coobbligato al pagamento dei tributi dovuti per le registrazioni delle sentenze rese dal Tribunale di Avellino nelle cause civili inter partes (La Commissione tributaria provinciale di Avellino, in accoglimento del ricorso del Comune, ha stabilito che le sentenze in parola dovevano essere registrate colla tariffa fissa).

2. – I ricorrenti sviluppano due motivi.

2.1 – Con il primo motivo di ricorso eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 383 c.p.c..

I ricorrenti censurano che la Commissione tributaria regionale non si sarebbe uniformata a quanto stabilito della Corte suprema di cassazione colla sentenza rescindente; avrebbe omesso di pronunciare in ordine ” alla questione effettivamente portata alla sua attenzione “; e avrebbe addirittura frainteso l’oggetto del giudizio, supponendo di decidere l’appello della sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale sul ricorso del Comune di Avellino, erroneamente indicata nel frontespizio del provvedimento impugnato.

2.2 – Col secondo motivo i contribuenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, omessa e/o erronea analisi dei presupposti del giudicato riflesso “.

I ricorrenti stigmatizzano il ” non ponderato e soprattutto errato confronto di precedenti giurisprudenziali ” addebitato alla Commissione tributaria regionale e deducono: essi contribuenti si determinarono al pagamento dei tributi dopo la pronunzia della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Avellino n. 22 del 15 febbraio 1996, loro sfavorevole, e in seguito all’avviso di mora del concessionario della riscossione, soltanto allo scopo di scongiurare l’esecuzione forzata; mai prestarono acquiescenza alla pretesa impositiva, avendo costantemente coltivato l’impugnazione degli avvisi di liquidazione; la giurisprudenza di legittimità con ulteriori arresti ha stabilito che anche il contribuente il quale, per evitare l’esecuzione forzata, abbia pagato il tributo, possa opporre, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, il giudicato esterno favorevole al coobbligato.

3. – Il ricorso merita accoglimento nei sensi indicati.

3.1 – Fondato e assorbente è l’esame del secondo motivo di impugnazione, il quale – a dispetto della incongrua intitolazione impressa dei ricorrenti – deve essere correttamente susssunto nella ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in considerazione del pregnante e univoco profilo contenutistico della censure proposte di violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, (v. da ultimo ex multis, circa la riqualificazione giuridica dell’erroneo riferimento normativo operato dal ricorrente qualora ” la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura “, Sez. 5, ordinanza n. 12690 del 23/05/2018 Rv. 648743 – 01).

3.2 – Pacifica è incontestata è la sopravvenienza del giudicato esterno, favorevole ai contribuenti, costituito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 38/1997 dell’8 aprile 1997, resa sul ricorso proposto dal Comune di Avellino, coobbligato in solido con gli odierni ricorrenti.

Con la ridetta pronuncia il giudice tributario ha stabilito che le sentenze del Tribunale di Avellino, per la quale erano stati emessi gli avvisi di liquidazione impugnati, dovevano essere registrate con l’applicazione della tariffa fissa, in quanto ” l’imposta proporzionale di registro era già stata applicata all’atto transattivo (…) con il quale si era determinata l’indennità e concordata la cessione volontaria delle aree ” (v. ordinanze Sez. 5, n. 239838 del 15/11/2011 e n. 24402/2011 del 18 novembre 2011).

3.3 – La tesi della Commissione tributaria regionale, secondo la quale ” il pagamento non spontaneo, effettuato per evitare una procedura esecutiva ” comporta la ” rinuncia alla eccezione, concessa agli obbligati solidali, ex art. 1306 c.c. ” e non consente ” la ripetizione di quanto pagato “, risulta ormai su pe-rata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Con specifico riguardo alla materia tributaria questa Corte suprema di cassazione ha affermato il principio di diritto che il contribuente può opporre all’erario il giudicato esterno, favorevole al coobbligato solidale, ” allorchè abbia pagato la pretesa imposta, non per spontanea adesione, (bensì) allo scopo di evitare l’esecuzione forzata ” in seguito alla notificazione della cartella di pagamento (Sez. 5, Ordinanza n. 2231 del 30/01/2018, Rv. 646704 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 4531 del 25/02/2009, Rv. 606772 – 01; Cass., 19 marzo 2008, n. 7334; vedi pure Cass., 25 febbraio 2011, n. 4641; Cass., 22 maggio 2006, n. 12014).

Al superiore principio – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è attenuta la Commissione tributaria regionale.

3.4 – Conseguono alle considerazioni che precedono, l’accoglimento del ricorso nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per la determinazione di quanto dovuto dai contribuenti, in applicazione del ridetto giudicato esterno favorevole al coobbligato Comune di Avellino, nonchè del rimborso delle maggiori somme corrisposte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 novembre 2019

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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