Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2819 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2819 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
TECNICA IMPIANTI di PASQUALATO MARTA, in persona del

titolare, rappr e cilf. dall’avv. Stefano Sacchetto, elett. dom. presso lo
studio di questi in Roma, via Borgo Pio n.44, come da procura a MOrgír1C
dell’atto
-ricorrente-

RG 19795/2012- g.est. m.ferro

Pag.

Contro
FALLIMENTO I.R.C. IMPIANTI RECUPERO CALORE s.r.I., in
persona del curatore fall.
-intimatoper la cassazione del decreto Trib. Treviso 13.6.2012, n.
97/010-1;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 24 ottobre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. TECNICA IMPIANTI di PASQUALATO MARTA ricorre per
cassazione contro il decreto Trib. Treviso 13.6.2012, n. 97/010-1, che
ha respinto il suo reclamo avverso la mancata ammissione parziale allo
stato passivo del FALLIMENTO I.R.C. IMPIANTI RECUPERO CALORE s.r.l.
di proprio credito recato da decreto ingiuntivo, sul presupposto che esso
non fosse munito del provvedimento di definitività ex art.647 c.p.c., per
tanto non opponibile in punto di spese legali liquidate nonché interessi;
2. il tribunale ha negato che la formula attestativa, proveniente dal
cancelliere, potesse integrare detto requisito, diverso perché imperniato
sul controllo da parte del giudice su regolarità della notifica, conoscenza
del decreto in capo all’ingiunto e scadenza dei termini per l’opposizione;
3. in due complessi motivi – violazione dell’art.647 c.p.c. e vizio di
motivazione – la ricorrente censura il decreto quale affetto da “error in
judicando” circa gli effetti “della formula esecutiva rilasciata ai sensi
dell’art.647 c.p.c.”, sostanzialmente invocando la illogicità di tale

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formula (emessa dal cancelliere e sussistente) ove non preceduta da
dichiarazione di definitività (da parte del giudice e presupposta);
Ritenuto che:
4.

il motivo è inammissibile, per plurime carenze; la pronuncia,

negando che la citata formula rilasciata dal cancelliere possa surrogare

di prova, in cui sarebbe incorso il ricorrente quanto alla istanza di
emissione del visto di esecutorietà di competenza del giudice, limite di
iniziativa con ratio decidendi ulteriore del rigetto del reclamo, che non
appare esser stata oggetto di puntuale censura;
5.

parimenti, in nessun punto del ricorso e al di là dell’invocato tipo

di vizio ai sensi dell’art.360 co.1 n.3 c.p.c.,

meno propriamente

pertinente rispetto al complesso dell’impugnazione, si deduce l’omessa
valutazione del decreto di esecutorietà del giudice, provvedimento la cui
esistenza nemmeno risulta essere stata indicata, avendo anzi la
ricorrente, già ed anche nel reclamo, richiesto che se ne affermasse
l’equipollenza logica con l’atto del cancelliere, per le sue conseguenze
(l’esecutorietà del decreto) e i suoi presupposti (non essendo stato esso
in precedenza munito di formula esecutiva per altre ragioni);
6.

in realtà, il riprodotto documento, nella sua intestazione di

premessa rispetto alla vera e propria formula esecutiva, si limita a
menzionare, con sottoscrizione del cancelliere di pari data (29.7.2009),
un “decreto ingiuntivo n.1085-2009 dichiarato esecutivo con decreto
depositato in data 29/7/2009”; non si fa alcuna menzione all’art.647
c.p.c., né – come detto – il decreto di esecutorietà del giudice ai sensi
di tale norma si può dire con certezza emesso, posto che non se ne
indica nemmeno una più puntuale formazione, conseguendone il difetto
di produzione, ai fini dell’ammissione al passivo del relativo credito, e
per la parte correlata; anche infatti a voler assicurare portata attestativa
alla citata “premessa” del cancelliere, che tra l’altro non è né una
indicazione di conformità, né una dichiarazione altrimenti fidefaciente ai
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il decreto del giudice di cui all’art.647 c.p.c., menziona altresì il difetto

sensi dell’art.647 c.p.c., al più essa funge da ricognizione di un generico
“decreto” depositato il 29/7/2009 ma non dell’indispensabile, ai fini di
causa, decreto emesso dal giudice proprio ai sensi dell’art.647 c.p.c.;
sostenere che quella affermazione non avrebbe avuto altro significato
se non quello di riferirsi ad un previo riscontro giudiziale di mancata

ad un’autorità amministrativa, non surroga l’atto giurisdizionale, qual è
il decreto di cui all’art.647 c.p.c.;
7.

per questa ragione, va dato corso all’indirizzo, qui ribadito, per

cui «in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di
giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo
averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art.
647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al
cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste
in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio
che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo
d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di
accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non
munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di
esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non
è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art.
647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del
fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato
nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 legge fall.»

(Cass.

1650/2014, 2112/2014, 3987/2016);
8.

né, si aggiunge, «è ammissibile l’accertamento incidentale, in

sede di giudizio di verificazione, dell’esecutività definitiva del decreto
ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 cod.
proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo,

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opposizione nonché regolarità della notifica è valutazione che, rimessa

seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.»

(Cass.

23202/2013);
9. ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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