Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2819 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21653-2010 proposto da:

L.A., nato a (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7943/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2009 R.G.N. 6846/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7943/2008, ha accolto l’appello principale proposto dall’INPS e rigettato quello incidentale dei lavoratori, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha rigettato tutte le domande proposte in primo grado da L.A. e da altri litisconsorti.

2. Costoro avevano agito per l’accertamento della illegittimità della trattenuta effettuata dall’INPS a decorrere dall’ottobre 1999 a titolo di contributo del 2% L. n. 144 del 1999, ex art. 64, comma 5, sullo stipendio in godimento come dipendenti, nonchè per l’accertamento del diritto a vedere inclusi, nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento integrativo di previdenza, il salario di professionalità e l’indennità di funzione. Il primo capo di domanda veniva respinto dal Tribunale, che invece accoglieva il secondo.

2. Quanto alla domanda di inclusione nel trattamento integrativo di previdenza delle componenti oggetto della domanda, la Corte di appello – per quanto ancora rileva nella presente sede – ha rilevato che, venuto meno – a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 120/1980 -, l’assetto regolamentare che demandava a specifiche delibere dell’Istituto la decisione circa la computabilità o meno di un determinato emolumento, occorreva verificare, ai fini delle prestazioni di previdenza e quiescenza del Fondo integrativo dell’INPS – che include nella “retribuzione pensionabile” rilevante ex art. 33 del Regolamento istitutivo soltanto i miglioramenti stipendiali, gli assegni personali pensionabili e le competenze a carattere fisso e continuativo – se i compensi avessero carattere di fissità e continuità.

2.1. Tanto premesso, la Corte ha affermato: a) che la disciplina delle voci rivendicate ne rivelava il carattere provvisorio, in quanto compensi erogati in vista del raggiungimento di obiettivi di piano oppure collegati allo svolgimento di una determinata funzione; b) che comunque “la produzione, in primo grado, di due soli cedolini paga (settembre/ottobre 1999)” non consentiva di “apprezzare la concreta durata nel tempo dell’effettiva percezione dei predetti compensi”.

3. Quanto all’appello incidentale, la Corte romana ha osservato che, pur perfezionandosi la fattispecie costitutiva del diritto alla erogazione del trattamento integrativo soltanto al momento della maturazione dei requisiti del pensionamento obbligatorio dell’a.g.o., sussisteva sin dal 1.10.99 (data della soppressione dei fondi integrativi ad opera della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2) un diritto già perfetto all’importo del trattamento pensionistico calcolato in relazione all’anzianità contributiva maturata a tale data e sulla base della normativa regolamentare vigente in quel momento, sì che era legittima l’applicazione del contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i fondi, laddove la locuzione “prestazioni integrative…maturate” stava appunto ad alludere a un diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo maturato, ma non ancora erogato.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono gli originari ricorrenti sulla base di tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 346, 434 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte di appello ravvisato il difetto di specificità del motivo di appello proposto dall’INPS incentrato sulla questione della determinazione dell’indennità di buonuscita e non sui criteri di computabilità della pensione integrativa, con la conseguenza che il capo della sentenza non validamente impugnato era passato in giudicato.

1.1. I ricorrenti chiedono se, ai fini della validità dell’appello, sia sufficiente che l’atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ovvero sia necessario, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata. Si chiede quindi di accertare se la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione degli artt. 112, 334, 346, 434 e 342 c.p.c., attesa la mancanza di corrispondenza tra i motivi di appello e la motivazione della sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale INPS, artt. 5 e 34; della L. n. 70 del 1975; della L. n. 144 del 1999, art. 64, dell’art. 2120 c.c.; del CCNL personale Enti pubblici non economici 1998/2001, art. 28; del CCNI 1998/2001, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.1. Si chiede che sia affermato che l’art. 5 del Regolamento INPS, facendo riferimento allo stipendio e agli altri assegni di carattere fisso e continuativo, enuncia la stessa nozione di cui all’art. 2120 c.c., mentre l’art. 34 richiama, appunto, la nozione di retribuzione. Si chiede pure che sia affermato che, per retribuzione “contingente” deve intendersi solo il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando neanche la non definitività dell’attribuzione patrimoniale.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, e art. 22 Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza. Parte ricorrente deduce la violazione ed errata interpretazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, e dell’art. 22 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d’impiego dell’Inps, assumendo che l’impugnata sentenza non può essere condivisa laddove ha ritenuto che è dovuto il contributo di solidarietà del 2%, da detrarsi dalla retribuzione in godimento e da calcolarsi sulla pensione integrativa del personale, anche da parte di chi non è ancora cessato dal servizio. Per contro, parte ricorrente ritiene che la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, deve essere interpretato nel senso che il predetto contributo non deve essere applicato ai dipendenti ancora in servizio e mediante trattenute sulla loro retribuzione, poichè la cessazione del servizio costituisce requisito indispensabile affinchè la pensione integrativa possa considerarsi “maturata”.

3.2. Infine, i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento delle ragioni addotte a sostegno della questione di legittimità costituzionale della norma sollevata con riferimento alla irragionevolezza della imposizione della decurtazione della retribuzione in godimento a fronte di un trattamento economico non esigibile, alla diseguaglianza tra soggetti che percepiscono tale trattamento, coloro che non ne usufruiscono e coloro che lo percepiranno in tempi diversi ed alla discriminazione nei confronti di lavoratori che svolgono la medesima attività lavorativa.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Parte ricorrente ha censurato il vizio della sentenza di appello per asserita violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. denunciando la relativa questione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, mentre le eccezioni relative alla specificità dei motivi di impugnazione e alla violazione della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiesta dall’art. 434 c.p.c. sono riconducibili nell’ambito dell’error in procedendo. L’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo ove dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (ex plurimis, v. Cass. nn. 14026 del 2012, 7981 del 2007, 7882 del 2006). E’ tuttavia necessario che siano rispettati gli oneri di specificità, di indicazione e di allegazione desumibili dagli artt. 366 e 369 c.p.c., che valgono anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito.

4.2. Ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. n. 86 del 2012). Occorre quindi che l’atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di infondatezza dell’eccezione di inammissibilità emessa dal giudice del gravame, in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso (cfr. Cass. n. 11477 del 2010).

4.3. Tali oneri non sono stati adempiuti nella specie. Stante il difetto di trascrizione (in tutto e comunque almeno nelle parti salienti) dell’atto di gravame, non è dato comprendere quale sia stato il complessivo impianto del ricorso in appello, per potere stabilire preliminarmente se la censura svolta in sede di ricorso per cassazione consenta di essere verificata da parte di questa Corte.

5. Il secondo motivo è infondato per le ragioni che seguono.

5.1. Le S.U. della Corte con la sentenza n. 7154/2010 hanno affermato che, in tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto. (Fattispecie relativa all’indennità mensile della L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione).

5.1. Tanto premesso, va osservato che, al di là della qualificazione che la Corte di appello abbia dato alle voci retributive oggetto della domanda, è dirimente osservare che, a seguito di un accertamento di fatto (in questa sede non specificamente censurato), non era stata fornita in giudizio la prova che gli appellati avessero percepito in modo continuativo detti compensi, in quanto la produzione di sole due buste paga non poteva valere a costituire prova sufficiente. Difetta, dunque, il requisito costitutivo del diritto azionato.

6. Il terzo motivo è infondato alla stregua del più recente orientamento interpretativo di questa Corte (v. da ultimo, Cass. sent. n. 20710 del 2015, nonchè Sez. 6 – L, Ordinanza n. 18666 del 2014, che richiama a sua volta le precedenti pronunzie di Cass. 12 gennaio 2012, n. 237; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1497; Cass. 3 luglio 2012, n. 11092; Cass. 3 luglio 2012, n. 11087), formatosi sulla scorta della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, come conv. nella L. n. 111 del 2011, secondo il quale le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto anche dai lavoratori in servizio.

7. In argomento, è intervenuta la sentenza n. 156 del 2014 la Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, sollevata dal Tribunale ordinario di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e dalla Corte di appello di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali, ha affermato che va riconosciuta la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d’indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell’uguaglianza e della solidarietà, all’interno di un sistema di previdenza nel quale l’incremento del “maturato”, per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa.

8. Dunque, il contributo di solidarietà è dovuto, ai sensi della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, come autenticamente interpretato del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e dai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul “maturato” della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 dei 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all’interno del sistema previdenziale.

9. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate secondo il principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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