Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28189 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28189 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 14114-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013

SOCIETA’ SIEM SRL SICILIANA ELETTRO MEDICINALI;
– intimata –

9004

avverso la sentenza n. 49/30/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di PALERMO del 23.2.2010,
depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 17/12/2013

consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14114/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società S.I.E.M. Siciliana Elettro Medicinali srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia n. 49/30/10, depositata il 9
aprile 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società S.I.E.M. Siciliana Elettro Medicinali srl. contro la
cartella di pagamento, relativa all’Irpef, Iva ed Irap per l’anno
2002, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che l’atto esecutivo non era stato preceduto da avviso
bonario, di cui l’appellante non era stato in grado di fornire la
prova neanche in secondo grado. L’intimata Siem non ha svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ric

de-

duce violazione di norma di legge, giacchè il giudice di appello
non considerava che la cartella era stata emessa soltanto sulla
base della liquidazione automatica della dichiarazione della contribuente, sicché essa non doveva essere preceduta da alcun avviso
di pagamento bonario, e ciò a prescindere dal fatto che – “ad abundantiam” – quello specifico invito al pagamento comunque era
stato trasmesso, come del resto era emerso dall’anagrafe tributaria, ed addotto dall’agenzia medesima.
La censura va condivisa. Invero, com’è noto, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo
in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo,

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

– ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma
soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso
in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è
l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in

avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi,
non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”, come invece non
è nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 7536 del
31/03/2011, Sentenza n. 26361 del 29/12/2010). Peraltro in tema di
imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non
sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione,
prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di
nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione,
avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di
errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è
un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti
dell’emittenda cartella di pagamento, come nella specie (V. .ure
Cass. Sentenze n. 26361 del 29/12/2010, n. 17396 del 2010).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta m
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di
quello introduttivo.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensare quelle del doppio grado, mentre le altre

2

tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore

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– successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza i ugnat a rinvio,

spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso
delle altre del presente giudizio, che liquida complessivamente in
euro 10.000,00(diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Roma, così deciso il 14 novembre 2013.

e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le

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