Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28188 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28188 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14087-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

LANDINI GIACOMO, LANDINI ELEONORA quali eredi di Primo
Landini e di Mamiliana Baffigi, elettivamente
domiciliati in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo
studio dell’avvocato SCIALLA MARIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARTINI MICHELE, giusta procura
alle liti in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 17/12/2013

- controricorrenti avverso la sentenza n. 25/1/2010 della Commissione
Tributaria

Regionale

di

FIRENZE

del

10.12.09,

depositata 1’8/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in perso
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

del

consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14087/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrenti: Giacomo ed Eleonora Landini, in proprio e

Oggetto: opposizione ad avvisi accertamento per maggior reddito,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 25/01/2010, depositata 1’8 aprile
2010, con la quale, accolto l’appello di Giacomo ed Eleonora Landini, in proprio e nella qualità di eredi del defunto padre, Primo
Landini, tutti esercenti l’attività di affittacamere e locazione
di unità immobiliari, contro le due decisioni di quella provinciale, l’opposizione dei contribuenti, relativa a tre avvisi di accertamento, impugnati con due ricorsi, concernenti l’Irpef, Irap
ed Iva per gli anni 1997 e 1998, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli accessi
compiuti dalla Guardia di finanza nei locali adibiti dai contribuenti ad abitazione si reggevano su autorizzazione del procuratore della Repubblica, da ritenersi priva dell’indicazione di gravi indizi in ordine a violazione di norme tributarie, come pure
…di idonea motivazione”. I due Landini resistono con con oricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo e secondo motivi, che possono esami

congiun-

tamente, stante la loro stretta connessione, anche

l secondo

in realtà è assorbito dal primo, la ricorrente d

violazione

di norme di legge e insufficiente motivazione, in quanto la CTR
non considerava che si trattava di locali adibiti contestualmente
allo svolgimento dell’attività di impresa nell’ambito turistico-

nella qualità di eredi di Primo Landini

2

/./;,
(ft

or,a 10,v’
alberghiero e di locazione di unità immobiliari, anche se in essi
il padre ed i figli contemporaneamente avevano la rispettiva abitazione, con la conseguenza che bastava soltanto l’autorizzazione
del procuratore della Repubblica per accedere ai locali, senza
l’indicazione di gravi indizi di violazione delle norme fiscali,

dell’autorità richiedente l’autorizzazione stessa, anche se tuttavia il provvedimento era motivato da tali elementi e dalla necessità di accesso per verificare quelle infrazi i e ciò ” abundantiam”.
I motivi sono infondati. Invero il giudice tribu , in sede
di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri,
documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (dettato in tema di imposte sul
valore aggiunto, ma reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall’art. 33
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), ha il dovere (in ossequio
al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l’interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14
e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza di una motivazione sulla sussistenza di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare la correttezza di tale apprezzamento. Ne consegue che lo stesso, quando nel processo tributario
non sia prodotta dall’Amministrazione la richiesta di accesso degli organi accertatori cui sia stata correlata l’autorizzazione
del P.M., può legittimamente ritenere impedita la verifica della
effettiva esistenza dei gravi indizi necessari per rilasciare
l’autorizzazione, in conformità con la disposizione di cui
all’art. 2697 cod. civ.„ mentre nella specie non risultava che
il decreto del PM contenesse una motivazione adeguata ancorché
sintetica, senza che peraltro la ricorrente l’avesse specificata
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17957 del 19/10/2012, n. 21974 del
2009).
2

bastando all’uopo unicamente la enunciazione della nota e

3

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

v
4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono

ti motivi

per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

della questione trattata.

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