Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28187 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23223/2018 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Pinna Parpaglia

del foro di Sassari;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.I., cittadino originario del Ghana, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, che, confermando le statuizioni di prime cure, ha respinto le domande proposte dal richiedente, ritenendo, in particolare che non sussistessero i presupposti per la protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè il vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione alla statuizione che ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha anzitutto rilevato le genericità e scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, in quanto strumentali e finalizzate ad ottenere un utile risultato processuale, rilevando come la domanda di protezione umanitaria si fondi essenzialmente nella ricerca di lavoro e nell’inserimento sociale nel nostro paese, senza la concreta indicazione di una specifica condizione di vulnerabilità.

La statuizione è conforme a diritto.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che aì fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente: solo la sua attendibilità consente dunque di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Anche in relazione alla protezione umanitaria, infatti, l’attivazione da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria, presuppone l’allegazione in capo al ricorrente di una ben determinata situazione di “vulnerabilità” che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

L’integrazione sociale e lavorativa dello straniero, al contrario, non è di per sè sufficiente a giustificare la protezione umanitaria, in assenza di un giudizio comparativo da cui risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita ed un’effettiva e grave compromissione del godimento dei diritti fondamentali nel paese di provenienza, che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (Cass. 26204/2017).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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