Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28187 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28187 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12072-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

DORVAL SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro-tempore nonché dei soci STEVENAZZI
ANDREA STVNDR42E12F205X e GUAZZI GABRIELLA
GZZGRL43P59F351Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato VOLPI
ROBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato EBNER

Data pubblicazione: 17/12/2013

VITTORIO

GLAUCO,

giusta

delega

in

calce

al

controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 42/27/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 26.2.2010,
depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Vittorio
Glauco Ebner che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta agli scritti.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12072/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrenti: società Dorval srl., già liquidata +2

Ordinanza
Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 42/27/10, depositata il 12 marzo
2010, con la quale, accolto l’appello della società Dorval srl.,
già liquidata, contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione di questa, inerente alla cartella di pagamento, relativamente all’Ires e Irap, riguardanti l’annualità 2004, pagate
solo in parte, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che la procura conferita al liquidatore
regolarmente dall’assemblea dei soci con delibera a rogito notar
P. Lovisetti del 23.11.2004 era regolare, e quindi tale doveva intendersi quella conferita da questi al difensore nominato per il
giudizio, inerente al ricorso introduttivo proposto il 13.5.2008.
Quanto al merito rilevava che la contribuente aveva dimostrato la
regolarità dei pagamenti con le dichiarazioni presentate il 10 e
il 20.10. 2005, nonché la documentazione prodotta. La società Dorval srl., già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a
far data dal 30.11.2005, nonché Andrea Stevenazzi e Gabriella
Guazzi, già soci, resistono con controricorso, ed hanno dep2Zitato
memoria.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che la CTR inspiegabilmente
ometteva qualunque pronuncia in ordine alla eccepita carenza di
legittimazione della Dorval nel giudizio, perché già cancellata
dal registro delle imprese nel mese di novembre 2005, come pacificamente ammesso dalle stesse parti, mentre la cartella di pagamen-

Seol.
_Ab

Oggetto: opposizione cartella pagamento,

2

.to era stata notificata solo ilo 30.4.2008, e cioè circa tre anni
-dopo.
3. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso introduttivo non
poteva essere proposto in primo grado dalla Dorval il 13 maggio
2008 unicamente sotto il profilo dell’avvenuta estinzione

momento che essa non esisteva più, essendo stata cancellata com’è pacifico – dal registro delle imprese addirittura il
30.11.2005, e quindi circa tre anni prima, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata diverso tempo dopo. Quindi
si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo
grado, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata
“ab origine” per quel verso. Infatti, com’è ormai pacificamente
noto, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è IMPROPONIBILE.

Invero l’effetto estintivo che di conseguenza inevitabil-

mente ne deriva, – e il quale, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 /
decorrere dal 01/01/2004, e si produce, ai sensi dell
comma secondo, cod. civ., anche in presenza di debiti insod

t-

ti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i
soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti
alla cancellazione – determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio,
nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori
insoddisfatti, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n.
22863 del 03/11/2011;

Sezioni Unite: n. 4060 del 2010).

D’altro

canto però va puntualizzato che nemmeno la cartella di pagamento
poteva essere spiccata più a carico della Dorval, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore Andrea Stevenazzi non avesse eventualmente impugnato la medesima, nessun
pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzio2

dell’obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte, dal

3

.ne forzata era possibile promuovere a carico della società estinta. D’altro canto ciò doveva comportare la rilevabilità d’ufficio,
da parte dei giudici di merito, e segnatamente di quello di appello, della nullità di quell’atto impositivo, posto che era stato
investito della relativa questione, inerente alla carenza di le-

cipio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole,
in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell’ambito dell’esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il
ricorso introduttivo poteva essere accolto solamente sotto questo
profilo nella fattispecie.
4. Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, i motivi
addotti a sostegno del ricorso rimangono assorbiti, ess
l’esame precluso.
5. Ne deriva che, pronunciando sul ricorso, va emes
toria

di

cassazione

delle

decisioni

e primo grado, per nullità dei relativi procedimenti, atteso che
quello introduttivo era ammissibile unicamente per la rilevabilità
“ex officio” della nullità della cartella di pagamento, e non
piuttosto per le questioni sollevate – peraltro le uniche – in ordine al preteso pagamento delle varie imposte, non delibabili.
6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, come
pure quella di primo grado; accoglie l’altro introduttivo per
quanto di ragione, e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

gittimazione. Tuttavia è d’uopo osservare che, in virtù del prin-

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