Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28186 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28186 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 12045-2011 proposto da:
RETE SERVICE SRL 01160360622 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CONCA D’ORO 221, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI GIULIANO, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

Data pubblicazione: 17/12/2013

- controricorrente nonchè contro
EQUITALIA POLIS SPA

già Sestri SpA;

intimata

avverso la sentenza n. 33/41/2010 della Commissione

il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Tributaria Regionale di NAPOLI del 6.11.09, depositata

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 1245/11

Ricorrente: società Rete Service srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Rete Service srl. propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 33/41/10, depositata il 12
marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione, inerente
alla cartella di pagamento, relativamente all’Irpef per ritenute
di acconto, Iva e Irap, riguardanti l’annualità 2003, veniva ritenuta infondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che le censure mosse alla pronuncia di primo grado non erano
affatto specifiche, dal momento che il ricorso in appello conteneva soltanto le doglianze enunciate in quello introduttivo. Inoltre
questo non indicava nemmeno motivi di merito circa la non debenza
dei tributi, ma si limitava soltanto a lamentare pretesi vizi
dell’atto esecutivo. L’agenzia delle entrate resiste con co roricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione,
in quanto la CTR non enunciava le ragioni, per le quali riteneva
che l’appellante non avesse specificato le censure mosse alla cartella di pagamento ed alla carenza dei suoi presupposti, come peraltro enunciato col ricorso in appello.
Si tratta all’evidenza di motivo inammissibile, perché generico, dal momento che la ricorrente non ha riportato il tratto del
ricorso in appello, con cui avrebbe addotto la censura in argomento.

1

Oggetto: opposizione cartella pagamento,

2

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che la
cartella era affetta da nullità, posto che non era stata preceduta
dall’invito al pagamento, che rappresenta un presupposto necessario a pena di nullità dell’atto.

scossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27
luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a
ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena
indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui
dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, come nella specie. Del resto, se il
legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in
tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione
dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la
condizione di cui al citato inciso (Cfr. anche Cass. Sentenze n.
8342 del 25/05/2012, n. 7536 del 2011).
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rmborso delle
spese del giudizio a favore della controricorrente, e che liquida
in euro2.50000,00(duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a
quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

La censura è palesemente infondata, atteso che in tema di ri-

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