Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28186 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. I, 10/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 10/12/2020), n.28186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5148/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G.

Mazzini n. 140, presso lo studio dell’avvocato Lucattoni Pierluigi,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mambelli

Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato

Martella Dario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Molza Stefano, giusta procura, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2020 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – C.M. ricorre per due mezzi, nei confronti della Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.A., contro la sentenza del 23 gennaio 2015 con cui la Corte d’appello di Bologna ha disatteso il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Ferrara di rigetto della domanda risarcitoria che lo stesso C. aveva proposto nei confronti della banca, in veste di intermediario finanziario, a seguito della perdita subita in conseguenza dell’investimento dell’importo di Euro 120.000 in obbligazioni (OMISSIS).

2. – La Banca resiste con controricorso.

Considerato che:

3. – Il primo composito motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed in particolare: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del regolamento Consob numero 11522 del 1998; c) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ragione della mancata valutazione delle risultanze processuali di cui al dossier titoli attoreo concernenti la prova della pregressa operatività dell’investitore.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del Testo Unico della finanza nonchè dell’art. 2729 c.c.: il motivo concernente una ulteriore ratio decidendi svolta nella sentenza impugnata, laddove la Corte d’appello aveva ritenuto che il C. non avesse dato neppure la prova del danno.

ritenuto che:

E’ intervenuta rinuncia accettata, con conseguente estinzione del giudizio.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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