Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28185 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6241/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso ex legge dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

Contro

N. S.A. ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3256/2016 della Corte di appello di Milano,

depositata il 19/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della giustizia ricorre in cassazione con tre motivi di annullamento avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata con la quale, rigettando l’appello dal primo proposto, confermava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 27967/2011 per l’importo di Euro 39.710,04, in favore di N. S.A. Italia S.r.l., per l’attività di noleggio di sistemi di intercettazione ambientale, di localizzazione satellitare di auto, di monitoraggio video prestata in favore delle Procure della Repubblica presso il Tribunali di Milano, di cui alle fatture nn. (OMISSIS), oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

La società intimata non si è costituita.

Il Ministero ha provveduto a depositare memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. n), art. 5, lett. i-bis, artt. 70, 71, 168, 170 e 171 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la qualifica di “ausiliario del giudice” della società S.P.E.I. a r.l. e, comunque, l’applicazione estensiva del procedimento amministrativo di liquidazione dei compensi spettanti ai gestori di telefonia in materia di intercettazioni telefoniche, in più occasioni riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

Quella di specie avrebbe dovuto correttamente annoverarsi nella categoria delle spese necessarie ed indispensabili previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 70 e 71 con conseguente applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 61, 63, 277 D.P.R. cit. e degli artt. 168, 169, 170 e 171 nella parte relativa al decreto di pagamento ed alle sue sorti.

Avrebbe deposto in tal senso l’insussistenza, di contro a quanto erroneamente ritenuto nell’impugnata sentenza, di un contratto di locazione di cose mobili con la società di servizi neppure menzionato nelle fatture emesse che sarebbero state altresì prive di ogni riferimento a pattuizioni sul prezzo.

Il titolo per il pagamento non avrebbe potuto dirsi integrato dalle fatture, da valere al più quali quietanze di pagamento, ma dal decreto di liquidazione emesso a definizione della procedura amministrativa disciplinata dal T.U. spese di giustizian. 115 del 2002 ex art. 168, in esito al quale l’importo avrebbe acquisito i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

La materia relativa alla messa a disposizione di apparecchiature utilizzate in luoghi di privata dimora o di veicoli per il compimento di attività specializzate ed altamente fiduciarie, che su disposizione dell’ufficio investigativo procedente possono essere compiute anche mediante apparecchi privati ex art. 268 c.p.p., comma 3-bis, avrebbe comportato l’annoverabilità della spesa tra quelle di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, lett. i-bis dettato sugli esborsi relativi alle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96 funzionali all’utilizzo delle medesime prestazioni, obbligatorie per gli operatori che ne siano richiesti dalle competenti autorità giudiziarie, nella indistinzione, segnata dalla norma, tra prestazioni dirette e prestazioni funzionali all’utilizzo delle prime.

La Circolare del Ministero di giustizia del 10 giugno 2009 qualificava le prestazioni rese da società di noleggio come spese pagate dall’Erario indicandole come spese di giustizia assoggettabili al D.P.R. n. 115 del 2002.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del R.D. n. 2240 del 1923, art. 17 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 34 e segg..

La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di un contratto tra le parti in ragione del servizio di concessione di apparecchiature per intercettazioni telefoniche reso dalla società.

Nella specie difettava ogni procedura di selezione del contraente esitata nella conclusione di un contratto che non avrebbe potuto che avvenire per iscritto come stabilito dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 del pena la nullità del contratto medesimo, nella impossibilità della p.A. di instaurare rapporti legittimi, in assenza di un documento unico, redatto per iscritto e proveniente dall’organo competente a manifestare la volontà dell’ente.

La premessa era stata invece erroneamente ignorata dalla Corte di appello che aveva ritenuto la formazione del consenso in base a scritti nel tempo succedutisi ed intesi come proposte e successive accettazioni.

3. Con il terzo motivo si fa valere violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4.

In difetto di accordo contrattuale la Corte di merito aveva ritenuto l’assoggettabilità della posta pretesa alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002 là dove invece non andava ritenuta la sussistenza di una transazione commerciale nel vaglio condotto dal magistrato sulla congruità della somma richiesta, evidenza che avrebbe escluso la riconoscibilità degli interessi ex D.Lgs. n. 231 cit.

Nell’assoggettabilità delle somme richieste al decreto di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 168 previa valutazione di un magistrato, solo all’emissione del decreto il credito avrebbe acquistato i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, con conseguente sua produzione di interessi.

4. La controversia in esame va definita in applicazione del principio affermato da questa stessa Sezione e per il quale: “In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature e, se del caso, del personale addetto al loro funzionamento, deve essere effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 (Cass. 24/01/2019 n. 2074).

4.1. L’indicata pronuncia alla quale, nelle sue condivise ragioni, vuole qui darsi continuità applicativa, provvede ad individuare nell’art. 5 T.U. spese giustizia e, quindi, nel successivo art. 70, una categoria di spese, quelle “straordinarie”, che, con previsione di chiusura affidata alla prima norma, sono state intese come espressive di oneri che, non altrimenti esplicitati nell’indicato testo unico, restano definiti da quelli che siano stati ritenuti dal magistrato procedente come “indispensabili”.

4.2. L’utilizzo delle apparecchiature date a noleggio nel servizio di intercettazione ambientale e telefonico disposto nel corso delle indagini penali, nel ricorso dei presupposti di legge di cui all’art. 268 c.p.p. e nel carattere imposto della prestazione in ragione della finalità pubblica (vd. anche D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96 contenente il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, dettato sulle “Prestazioni obbligatorie” che stabilisce che “Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori”), sottrae la prestazione alla libera negoziabilità nella connotazione pubblicistica di quelle a mezzo della prima rese e di cui si trovano a condividere le sorti in quanto strettamente funzionali al processo penale.

4.3. Il carattere “straordinario” delle spese resta sostenuto dall’art. 268 c.p.p., comma 3, là dove si definisce, quale eccezione alla regola, la possibilità di utilizzo da parte della p.g. delegata, previo decreto motivato del p.m. procedente, di impianti e mezzi appartenenti a privati ove ricorrano – nella insufficienza o inidoneità di quelli in dotazione della procura della Repubblica -eccezionali ragioni di urgenza; e tanto vale per un unificato giudizio che individuando nell’opera, tutta, dei terzi richiesti lo svolgimento di un pubblico servizio in situazione di urgenza accosta, nel trattamento, locazione di beni e prestazione di servizi.

4.4. In applicazione estensiva della disciplina di cui all’art. 168 testo unico cit., quanto alle società di noleggio di apparecchiature finalizzate all’attività di intercettazione, il riconoscimento e la quantificazione dei compensi maturati resta pertanto regolamentato in applicazione del modello di accertamento e liquidazione definito dal testo unico spese di giustizia sotto la copertura delle “spese straordinarie”.

4.5. Così integrata la cornice di riferimento, il credito vantato dalle società di noleggio di apparecchiature destinate allo svolgimento delle attività di intercettazione alle condizioni di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, acquista i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità solo all’esito dell’emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato che procede, la cui disponibilità degli atti, al cui compimento l’attività disposta abbia concorso, meglio consente di determinarsi sul punto (tra le altre: Cass. pen. 34184 del 6 settembre 2012; Cass. pen. 19650 dell’8 maggio 2009 come citate da Cass. n. 2074 cit.).

4.6. Conclusivamente, ragioni di compiutezza e sistematica razionalità della disciplina richiamata sostengono la scelta, nella sentenza di questa Corte n. 2074 cit. compiuta, di escludere che al di fuori del delineato modello la pretesa creditoria possa godere, in via autonoma, dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità e così avere accesso all’azionabilità nelle forme previste dal rito civile.

5. Le indicate conclusioni restano ferme anche all’esito della sopravvenuta modifica del testo unico citato a mezzo del D.Lgs. n. 120 del 2018, che non è capace di sostenere, in una alle relazioni tecniche ed illustrative di accompagno nell’assolto compito di strumento di interpretazione autentica del dato normativo preesistente, una rimeditazione delle conclusioni raggiunte da questa Corte di legittimità con l’indicato precedente.

Per l’epoca in cui le prestazioni sono state rese, in un periodo ricompreso tra la finanziaria del 2005 e l’anno 2011, e quindi, e comunque, anteriormente al D.Lgs. n. 120 del 2018, non vale infatti in tal senso la relazione illustrativa.

Non rileva infatti l’intento perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione dell’art. 168-bis – espressamente adottato per “La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96 e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime” – di assoggettare al regime delle spese di giustizia quelle per le intercettazioni, con superamento del “vuoto normativo” altrimenti registratosi all’esito dell’introduzione con la L. n. 311 del 2004, finanziaria del 2005, all’art. 5 testo unico, della lett. i-bis) che ha incluso tra le spese ripetibili quelle previste dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 96 “e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”.

Per siffatta disciplina, previgente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 120 del 2018, le spese per le intercettazioni e quelle funzionali sarebbero state quindi estrapolate da quelle “straordinarie” di cui al D.P.R. n. 115 cit., art. 70 e così sottratte alla liquidazione ed ai suoi rimedi di cui agli artt. 168 e ss., non contenendo il novellato art. 5 testo unico citato, per la lett. i-bis), alcuna previsione su procedura di liquidazione e possibili rimedi.

Il passaggio indicato non ha carattere di decisività.

La ricognizione operata dal legislatore nelle relazioni di accompagno al nuovo testo normativo, avvalorando la tesi, da valere ante D.Lgs. n. 120 del 2018, del “vuoto normativo” – che avrebbe visto ogni rapporto tra uffici giudiziari procedenti e società di noleggio di apparecchiature definito, di volta in volta, in applicazione di costi non uniformi nel territorio nazionale -, non intacca per ciò stesso l’esegesi voluta da questa Corte di legittimità.

Resta ferma quindi, e semmai rafforzata dalla novella, la riconduzione delle spese di noleggio, strettamente funzionali alla attività di intercettazione e di informazione D.Lgs. n. 259 del 2003, ex art. 96 tra quelle straordinarie ex art. 70 T.U. spese giustizia, nella identità di ratio delle prime con quelle de residuo disciplinate dal T.U. spese giustizia.

6. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., trattandosi di causa che non poteva essere proposta.

7. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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